Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15633 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4548/2019 proposto da:

M.A.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato

dall’Avv.to Anna Lombardi Baiardini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconosc. Prot.

Intern. Firenze Sez. Perugia, Ministero Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia con decreto in data 19/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia in ordine alle istanze avanzate da M.A.B., nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia di essere fuggito dal proprio paese perchè il padre della ragazza con la quale aveva una relazione aveva minacciato di ucciderlo.

Il Tribunale di Perugia in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non credibile il ricorrente e non attendibile la vicenda narrata e negava l’esistenza di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Perugia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale lo aveva ritenuto non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva concesso la protezione sussidiaria ed era venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto non aveva approfondito mediante ricerche specifiche sui siti accreditati la situazione descritta nel racconto del richiedente e l’esistenza del pericolo di danno grave alla sua persona.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 5 e art. 14, lett. C), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva concesso la protezione umanitaria nonostante lo stato di vulnerabilità del ricorrente.

Il ricorso proposto è inammissibile e deve essere respinto.

Anzitutto il ricorrente è stato ritenuto non credibile dal Tribunale di merito il quale ha motivato in ordine a tale accertamento. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il racconto del ricorrente per essere credibile richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E) e tali requisiti secondo il giudice di merito non risultano presenti nella narrazione del ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, è inammissibile: il ricorrente censura la omessa cooperazione istruttoria per non avere il Tribunale verificato d’ufficio il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona a causa dell’omesso intervento, o la tolleranza alle violenze private, della Autorità statale senegalese in ordine a crimini dettati da conflitti endofamiliari quale quelle del quale egli ha affermato di essere stato vittima.

Va invero tenuto presente che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.

Nel terzo motivo, in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, non applicabile alla fattispecie non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. S.U. 2019/29460), il ricorrente censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente: tuttavia il ricorrente, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato specificamente se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato in giudizio, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è inoltre inammissibile in quanto contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale, e sollecitando un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Per quanto poi riguarda l’integrazione raggiunta in Italia, in conformità con l’approccio scelto da questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, dalle Sezioni Unite (n. 29459 del 2019), occorre accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Non è sufficiente tuttavia l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare l’esistenza di una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

Nella fattispecie tale comparazione non appare possibile a causa del giudizio di non credibilità del ricorrente adeguatamente motivato alla stregua degli indicatori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancanza di attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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