Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15632 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6972/2009 proposto da:

C.M. titolare della Ditta MAGIC METAL di Corradini Marco

& C, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DI BONAVENTURA Massimo,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. RIBOTY

28, presso lo studio dell’avvocato PAVONI Domenico, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTII STEFANO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

25.11.08, depositata il 31/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.n.c. Magic Metal di Corradini Marco & C. ha proposto ricorso per cassazione contro R.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 5 febbraio 2009, resa in grado di appello in una controversia inter partes.

L’intimata ha resistito con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per tre gradate ragioni.

In primo luogo, non ha rispettato il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che nella parte dedicata al “fatto”, alle pagine uno e due, si limita a riferire che la R. appellava una sentenza del Tribunale di Fermo chiedendo la condanna di essa ricorrente al pagamento di canoni scaduti e da scadere, che veniva svolto in non meglio precisato appello incidentale, che essa ricorrente otteneva la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, dispositiva del rilascio dell’immobile occupato, e che la Corte d’Appello rigettava l’appello incidentale ed accoglieva quello della R..

La successiva esposizione dei motivi viene svolta senza fornire indicazioni idonee a precisare il fatto sostanziale e processuale.

In secondo luogo l’unico complesso motivo di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., norma che trova applicazione al ricorso nonostante la sua abrogazione da parte della L. n. 69 del 2009, art. 47, lett. d), e ciò anche a prescindere dall’ultrattività disposta dal comma 5 dell’art. 58 della legge, tenuto conto che nella specie il ricorso venne notificato prima del 4 luglio 2009, data dell’entrata in vigore della legge e, quindi, dell’abrogazione, la quale, dunque, avrebbe dovuto essere prevista come retroattiva per disciplinarlo.

In fine il ricorso non osserva l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda su riferimenti a documenti ed atti processuali dei quali non viene fornita l’indicazione specifica, cioè non si individua la sede in cui sarebbero esaminabili nel giudizio di legittimità”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

11 ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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