Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15632 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 22/07/2020), n.15632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17755/2015 proposto da:

G.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO

95, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2014 r.g.n. 696/2011.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso depositato il 3 marzo 2009 il sig. G.M.G. chiese la condanna di UNICREDIT BANCA di ROMA S.p.a. al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 1.024.659,36 o di altra equivalente dall’applicazione del piano di incentivazione bancaria del gruppo CAPITALIA, nonchè al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa oltre accessori di legge con vittoria delle spese di lite. La società convenuta resisteva alle pretese avversarie, evidenziando in particolare come G. avesse ricevuto emolumenti una tantum a titolo di riconoscimento dell’opera profusa a favore della società SEM, in seguito Banca di Roma e poi di UNICREDIT – BANCA di Roma;

l’adito giudice del lavoro di Roma con sentenza n. 15338 del 2010 rigettava le domande dell’attore, il quale di conseguenza impugnava detta pronuncia mediante ricorso depositato il 31 gennaio 2011, però respinto dalla Corte d’Appello capitolina come da sentenza n. 1744 in data 20 febbraio – 10 luglio 2014, con la condanna inoltre dell’appellante al pagamento delle spese relative al secondo grado del giudizio in favore dell’appellata società Unicredit;

la Corte distrettuale osservava, tra l’altro, come il Tribunale avesse correttamente evidenziato la sussistenza di piena discrezionalità da parte datoriale nel prevedere o meno un piano d’incentivazione, nonchè esattamente che lo stesso imprenditore, quando ritenga di prevederne l’erogazione e si autoimponga alcuni parametri per l’individuazione dei destinatari, limita quell’originaria discrezionalità proprio in forza dell’autovincolo, che nella specie risultava dalla lettura del piano di incentivazione per i dipendenti del Gruppo CAPITALIA anteriori al primo ottobre 2007. Proprio dalla lettura degli indicati parametri nel piano incentivante del Gruppo emergeva che l’appellante non vi rientrava. Infatti, uno di questi parametri era costituito dal numero complessivo dei soggetti individuati come beneficiari del piano, che nel periodo 2002 – 2008 era stato fissato in 119, di cui cinque nominativamente individuati, sette individuati in relazione all’avere accesso a informazioni privilegiate e dalla titolarità del potere di adozione di decisioni gestorie, nonchè 112 tra i dirigenti e quadri del Gruppo che si riteneva di dover incentivare e preservare da dimissioni volontarie dalle banche e intermediari dello stesso Gruppo, in quanto titolari di posizioni maggiormente influenti sui risultati aziendali. Ne derivava che il semplice e solo raggiungimento di obiettivi di rilievo (circostanza peraltro fin dal primo grado contestata da parte resistente), come la qualifica dirigenziale, non costituiva elemento sufficiente per poter integrare la pretesa creditoria vantata dall’appellante, che pacificamente non rientrava nelle previsioni del piano, tanto che la difesa del G., ben consapevole di ciò, aveva ipotizzato di ritenere inverata la circostanza facendo ricorso come secondo, ma invero integrativo motivo d’appello, agli effetti della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del giudice di primo grado da parte appellata. Sotto tale profilo la Corte distrettuale ha rilevato che alla carenza di allegazioni contenute in prime cure circa la sussistenza di un comportamento illegittimo da parte della datrice di lavoro, sostanziandosi nella originaria ed immutabile prospettazione, nell’insufficiente remunerazione dell’attività prestata con esclusione da incentivi e benefit variamente individuati sia quanto alla fonte che quanto all’importo, non poteva supplirsi, come preteso da parte appellante, attribuendo alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione l’effetto di tenere provata la domanda. Infatti, il mancato assolvimento dell’onere della prova non poteva essere emendato con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, ovvero con altrettanta esplorativa richiesta di c. t. u.. In ogni caso, l’inosservanza da parte del destinatario dell’ordine di esibizione si configurava come mero argomento di prova ex art. 116 c.p.c., liberamente valutabile dal giudice di merito. Valutazione che non poteva fondare da sè sola la prova del comportamento illegittimo e discriminatorio asseritamente patito dall’appellante. Infatti, dal comportamento omissivo (rectius in parte tuttavia adempiuto) potevano trarsi argomenti di prova, mentre la norma dettata dall’art. 116 c.p.c., nell’abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte fornite dalle parti nell’interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituiva un nesso di consequenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, limitandosi invece a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa soltanto trarre argomenti di prova, e non anche basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze. In particolare, nel caso di specie, secondo la Corte capitolina, la valutazione del comportamento dell’appellata restava sul piano e nei limiti di una valenza meramente indiziaria, che non consentiva, in assoluta carenza di altri elementi, ed in presenza di congrui emolumenti erogati nel corso degli anni all’appellante, di ritenere illegittimo il comportamento della Banca appellata;

avverso l’anzidetta pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione il signor G.M.G. come da atto del 7 luglio 2015, affidato a due motivi, peraltro non numerati, cui ha resistito UNICREDIT S.p.a. mediante controricorso in data 13 – 14 agosto 2015;

diramati tempestivi avvisi di rito agli aventi diritto per l’adunanza in Camera di consiglio fissata al 16 ottobre 2019, soltanto la società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione in particolare dell’art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005, nonchè del piano di incentivazione contrattuale 13 marzo – 16 maggio 2012 per il personale del gruppo CAPITALIA in connessione con gli artt. 1362 c.c. e segg., contestando quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (secondo cui il mero raggiungimento di obiettivi di rilievo come pure la qualifica dirigenziale non costituivano elementi sufficienti ai fini della pretesa creditoria azionata dal G., che pacificamente non rientrava nelle previsioni del piano), assumendo invece che l’indicazione del ricorrente tra i necessari beneficiari del piano stock options risultava evidente, tenuto conto che egli era direttore generale di due società, tra le 20 detenute al 100% da CAPITALIA e delle quali il direttore generale era dipendente del gruppo. Quindi, egli asseriva di aver rivestito una posizione di tutta evidenza rispetto alle proprie performance nell’ambito del Gruppo, sicchè la sua esclusione dal piano non poteva essere addebitata ad una mera dimenticanza o a una zona d’ombra da parte della banca, ma ad un comportamento deliberatamente ispirato alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Infatti, i parametri stabiliti dal piano erano stati ampiamente raggiunti, tenuto altresì conto che dirigenti e quadri direttivi, occupando le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali, erano determinanti per il successo del Gruppo. D’altro canto, tutto l’assunto difensivo di controparte in ordine ai pessimi risultati della gestione della SEM durante il periodo in questione erano stati platealmente smentiti da una serie di circostanze inoppugnabili (ritrattazione da parte del teste B. nell’ambito del procedimento n. 17921/2008, iscritto presso la sezione lavoro del Tribunale di Roma – risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento aperto in seguito alla “querela” per falsa testimonianza contro il B., per cui non a caso la Banca aveva omesso di produrre l’elenco nominativo e dei quadri dirigenti che avevano ricevuto le stock options, da cui si sarebbe potuta dimostrare l’immotivata ed ingiustificata esclusione del G., quale direttore generale di una delle più importanti società del gruppo Capitalia, laddove il documento avrebbe altresì fornito la misura delle azioni assegnate ai dirigenti del Gruppo). A fronte della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del giudice parte ricorrente aveva prospettato un criterio per la quantificazione del danno subito nelle note del 19 febbraio 2010, che tuttavia immotivatamente il giudice adito non aveva preso in considerazione.

Peraltro, l’art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2005, per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali, di cui non si era tenuto conto, stabiliva che l’impresa poteva prevedere l’istituzione di premi incentivanti, la cui erogazione veniva subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale. Pertanto, accanto alla discrezionalità del datore di lavoro di istituire un sistema incentivante, erano state previste e contrattualizzate le procedure per l’erogazione, non più discrezionali, in quanto regolamentate dal succitato art. 44, commi da 2 a 8. Tale norma, sebbene emanata per i quadri direttivi, era applicabile anche ai dirigenti. Infatti, nel successivo contratto collettivo per questi ultimi vi era un preciso protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile nel sistema bancario del 16 giugno 2004 circa il sistema incentivante, sicchè, ad avviso del ricorrente, chiaramente coloro che raggiungevano gli obiettivi stabiliti dal datore di lavoro avevano diritto al sistema incentivante. Nel caso in esame venivano in rilievo importanti strategie aziendali dalle quali esso G. era stato escluso senza alcun valido motivo. Peraltro, anche questa Corte aveva riconosciuto la violazione del principio di buona fede in un uso aziendale, ma maggior ragione nel caso di specie in presenza di un vero e proprio regolamento aziendale (Cass. 14 maggio 2009 n. 11213 ed altre). Dunque, i criteri esposti dal piano di stock options, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, assumevano la rilevanza del regolamento aziendale, come tale integrativo dei contratti individuali, sicchè laddove era detto che i soggetti destinatari venivano individuati tra quelli occupanti le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali, la discrezionalità dell’amministratore delegato non poteva spingersi a discriminare chi come il ricorrente aveva indubbiamente ricoperto una posizione strategica nell’ambito di una società del gruppo nella quale aveva raggiunto risultati positivi eclatanti (da precedenti perdite annue di 3 milioni di Euro ad utili positivi annui di circa unmilione e mezzo di Euro);

con il secondo motivo è stata denunciata l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la mancata valutazione processuale della condotta della Banca convenuta, in relazione rifiuto di adempiere all’ordine di esibizione disposto dal giudice di primo grado, si traduceva in un vizio della sentenza sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, posto che il ragionamento seguito dal giudice d’appello si rilevava incompleto, incoerente o irragionevole, nella parte in cui non aveva considerato che la produzione della documentazione richiesta era diretta a dimostrare un punto decisivo della controversia. D’altro canto, l’invocato ordine di esibizione non era funzionale a scopi probatori, essendo finalizzato come strumento istruttorio a confermare la violazione della normativa con la quale la Banca si impegnava ad erogare le stock options ai propri dipendenti apicali. Infatti, la mancata esibizione dell’elenco nominativo dei beneficiari avrebbe dimostrato la fondatezza delle richieste di parte istante. Inoltre, la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione impartito dal giudicante, andava valutata anche alla luce dell’art. 88 c.p.c., in ordine all’obbligo di comportarsi nel corso del giudizio secondo lealtà e probità. Il comportamento della Banca, tuttavia, rilevava ai sensi degli artt. 88 e 116 c.p.c., dalla cui congiunta interpretazione il ricorrente riteneva possibile, nei casi di comportamento processuale gravemente scorretto, sanzionare la parte con il riconoscere alla sua condotta un valore quasi confessori, di riconoscimento implicito della fondatezza delle domande avversarie, tenuto conto che soltanto la consapevolezza della propria virtuale soccombenza può condurre la parte alla ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dalla legge;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni, dovendosi in primo luogo rilevare l’inammissibilità della seconda doglianza, siccome inerente immediatamente alla ricostruzione del ragionamento decisorio in punto di fatto operato dalla Corte di merito, come tale incensurabile, non avendo la stessa omesso l’esame di alcun fatto storico rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo il testo attualmente vigente, con riferimento all’impugnata sentenza, risalente al febbraio – luglio dell’anno 2014), mentre la motivazione in proposito non è di per sè rilevante, se non quando inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., ciò che va senz’altro escluso nel caso di specie avuto riguardo alla più che sufficiente e lineare disamina dei fatti di causa, peraltro nei limiti risultanti devoluti in sede di gravame alla cognizione della Corte distrettuale (tenuto conto inoltre che l’appello comporta soltanto una revisio prioris instantiae e non già un novum judicium. V. anche Cass. Sez. 6 – 5, n. 29404 del 7/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. Conformi, tra le altre, Cass. n. 16056 del 2016, nonchè nn. 9097, 19011 e 19547 del 2017). Per contro, il vizio di motivazione, ove sussistente per difetto del minimo costituzionale (cfr. tra l’altro Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonchè successiva conforme giurisprudenza di legittimità sul punto), integra un error in procedendo, che in quanto tale deve essere ritualmente denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 4, comunque univocamente in termini di nullità, ciò che non è invece accaduto nel caso in esame con la succitata seconda censura, con la quale, inoltre promiscuamente si fa pure riferimento agli artt. 88 e 116 c.p.c., norme anch’esse di carattere processuale, peraltro inconferenti rispetto al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5 (cfr. infatti Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parimenti, secondo Cass. III civ., n. 23940 del 12/10/2017, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Cfr. altresì Cass. II civ. n. 10862 del 7/5/2018: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. In senso analogo Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 2013. V. altresì parimenti Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016 circa la deduzione di errori processuali). Per contro, da parte ricorrente vengono in effetti censurate valutazioni discrezionali del giudice di merito, attinenti al suo libero e prudente apprezzamento, perciò insindacabili in sede di legittimità, giudice che, d’altro canto, non ha violato alcuna norma concernente l’esito obbligato di prove legali, nè in tema di onere probatorio, del quale nemmeno consta alcuna indebita inversione (v. Cass. III civ. n. 20104 del 18/09/2009, secondo cui non può supplirsi all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2. In senso analogo Cass. lav. n. 8310 del 07/06/2002. V. parimenti Cass. lav. n. 12782 del 2/9/2003, secondo cui il potere di ordinare ad un terzo, ex art. 210 c.p.c., l’esibizione di documenti, concretizzandosi nell’esercizio di una facoltà discrezionale del giudice del merito, non può essere sindacato in sede di legittimità il suo mancato esercizio. Ed analogamente, secondo Cass. I civ. n. 15768 del 13/08/2004, integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito. Non pertinente al caso qui in esame, inoltre, appare quello esaminato da Cass. lav. n. 27231 del 22/12/2014, relativo a fattispecie in cui la documentazione era stata distrutta dopo la presentazione dell’istanza di esibizione, laddove comunque la mancata conservazione, ma effetto di posteriore accertata distruzione, restava pur sempre suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., mentre la domanda veniva accolta, tento conto, ad ogni modo, del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile. Anche Cass. V civ. n. 27149 del 16/12/2011 riguarda comunque un caso relativo a distruzione, nella specie di materiali informatici originali, dai quali emergevano le violazioni contestate ed in cui peraltro gli organi verificatori ne avevano già estratto copia. Parimenti dicasi per quanto osservato nello specifico da Cass. lav. n. 24590 del 03/10/2008, concernente documentazione distrutta dopo la presentazione della istanza di esibizione durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, sicchè tale mancata conservazione, dovuta a distruzione, restava ad ogni modo suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ai fini della valutazione equitativa del “quantum”. Cfr. altresì Cass. III civ. n. 11495 – 1/9/2000: l’art. 416 c.p.c., nel prevedere, per il convenuto, nel rito del lavoro, l’onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, non sanziona l’inosservanza di tale onere con la previsione di una qualche forma di decadenza, nè contiene ulteriori clausole o previsioni in base alle quali possa ritenersi che la contestazione generica di quei fatti, da parte del convenuto, esoneri l’attore, in ordine ai fatti costitutivi del diritto da lui azionato, dall’onere probatorio posto a suo carico dalla norma generale di cui all’art. 2697 c.c., nè che esima il giudice dal verificare l’adempimento di quell’onere da parte dell’attore stesso. Una generica contestazione non può, pertanto, equivalere ad una ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti affermati dall’attore, ma può eventualmente integrare violazione del dovere di lealtà processuale, sanzionabile ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c., e comunque essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come semplice argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e pertanto, in Quanto tale, solo come elemento agciiuntivo e integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova. In senso conforme, tra le altre, Cass. lav. n. 7447 del 19/08/1994);

quanto, poi, al primo motivo, premesso che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve ritenersi preclusa ogni quaestio facti (rilevante invece ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie inammissibile per quanto sopra già detto con riferimento alla seconda censura), al riguardo appaiono in primo luogo assorbenti palesi difetti di autosufficienza e di specificità, per contro richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, attesa l’estrema carenza nella riproduzione dell’atto introduttivo del giudizio in data 3 marzo 2009 (appena menzionato a pag. 2 del ricorso de quo) nonchè dell’atto d’appello, oltre che con riferimento al non meglio illustrato raggiungimento di obiettivi anch’essi nemmeno precisati, sicchè non rileva neanche di per sè l’omessa individuazione nominativa dei quadri e dei dirigenti, invece favoriti da piano d’incentivazione (di marzo – maggio 2002), quanto le chiare e specifiche previsioni dello stesso controverso piano incentivante, dal quale il G. assume inoltre conseguenti autolimitazioni in punto di discrezionalità da parte datoriale, da cui potere desumere effettivamente una illegittima estromissione in danno dell’appellante – ricorrente e connessa errata interpretazione della relativa contrattazione da parte dei giudici di merito. Per contro, la Corte capitolina ha chiarito che proprio dalla lettura dei parametri indicati nel piano incentivante emergeva come l’appellante non vi rientrasse, sicchè alla luce delle indicate ragioni il semplice raggiungimento di obiettivi di rilevo, peraltro contestato ex adverso, e la sola qualifica dirigenziale non risultavano sufficienti per integrare la posizione pretesa dal ricorrente, tanto che la difesa dell’appellante aveva poi sostenuto la prova della circostanza facendo riferimento ai soli effetti della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione. Tuttavia, al riguardo la Corte di merito non mancava di osservare che alla carenza di allegazione in prime cure circa la sussistenza di un comportamento illegittimo da parte datoriale, sostanziatosi, secondo l’originaria e immutabile prospettazione, nell’insufficiente remunerazione dell’attività prestata con esclusione da incentivi e benefit variamente individuati sia quanto alla fonte che quanto all’importo, non poteva supplirsi, come invece preteso da parte appellante, attribuendo alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione l’effetto di considerare, in ultima analisi, provata la domanda. Del resto, le scarne allegazioni di parte ricorrente in ordine alla portata, alle modalità esecutive e alla durata del piano in questione, nonchè con riferimento allo stesso art. 44 del c.c.n.l. (comunque inerente alla mera possibilità da parte datoriale di istituire premi incentivanti, ad ogni modo subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli previsti per il premio aziendale) ed in relazione pure alle previsioni di massima concernenti il protocollo del 16 giugno 2004 (che anch’esso non pare esaurientemente ed integralmente riportato) sono di ostacolo alla cognizione, in questa sede, dell’uso aziendale, nei sensi prospettati dal ricorrente, istituto cui, tuttavia, la sentenza impugnata non accenna minimamente, non risultando all’evidenza tra i motivi addotti a sostegno del gravame anche il preteso uso aziendale quale limite alle scelte discrezionali dell’imprenditore (v. del resto anche pag. 4 della sentenza de qua, laddove la Corte distrettuale condivideva il ragionamento del primo giudicante, secondo cui il piano costituiva uno strumento coperto dalla garanzia dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., comma 1, nel senso che nell’esercizio del potere discrezionale inerente alla conduzione aziendale l’imprenditore è libero di individuare quali dei propri dipendenti ritenga meritevoli di incentivazione mediante compensi aggiuntivi come le stock options…). Inoltre, è assolutamente inconferente il precedente di Cass. lav. n. 11213 del 19/03 – 14/05/2009, citato da parte ricorrente, siccome relativo ad un caso in cui l’uso aziendale risultava accertato in base ad un precedente giudicato, ciò che non è nella fattispecie qui in discussione (“l’intervenuta formazione di un giudicato esterno, tra le stesse parti in un altro processo, relativamente all’esistenza di un uso aziendale dal quale deriva, per una compagnia aerea, l’obbligo di provvedere all’assegnazione di facilitazioni di viaggio ai propri dipendenti, non esclude il diritto del datore di lavoro di denegare tale beneficio a quanti abbiano demeritato, con apprezzamento che, però, non può essere assolutamente discrezionale ed insindacabile, ma è suscettibile di controllo e censura in sede giudiziale, alla stregua di parametri oggettivi, desumibili dal codice civile, dalle norme aziendali interne e dalla contrattazione collettiva”.

Per la nozione di uso aziendale con i conseguenti relativi effetti, v. invece Cass. sez. un. civ. n. 26107 del 13/12/2007: la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. V. altresì Cass. sez. un. 3101 del 17/03/1995, secondo cui per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata – che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo – che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. V. ancora Cass. s.u. n. 3134 del 30/03/1994: al fine della formazione di usi aziendali – riconducibili alla categoria di quelli negoziali o di fatto, che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell'”opinio juris ac necessitatis”, e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d’uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in “melius” la disciplina collettiva – rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato purchè provvisto del requisito della spontaneità, la cui sussistenza deve risultare a posteriori, cioè dall’apprezzamento globale della prassi già consolidata, senza che possa aversi riguardo all’atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti di cui questa si compone e con la conseguenza che alla formazione suddetta risulta di ostacolo l’obiettiva esistenza di un obbligo giuridico pregresso – incompatibile con la spontaneità della prassi, quale che sia il convincimento soggettivo in ordine all’obbligo medesimo -, a prescindere da qualsiasi scrutinio circa l’intento sotteso a ciascuno degli atti reiterati, restando, quindi, irrilevante che si tratti o on di un intento negoziale. Cfr. altresì Cass. lav. n. 10591 del 3/6/2004, secondo cui per la formazione degli usi aziendali è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata – che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo – la quale comporti per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La configurabilità in concreto dell’uso aziendale va accertata da parte del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, con la conseguenza che la corresponsione in tre occasioni di incentivi all’esodo per ridurre il personale non vale a costituire un uso aziendale, giacchè determinata di volta in volta da momenti patologici della vita dell’impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e coevi interventi normativi.

Per completezza, va anche ricordata la pronuncia di Cass. sez. un. civ. n. 17079 – 8/8/2011, che in tema di incentivi per l’esodo anticipato dal lavoro, con riferimento ai compensi previsti circa la diversità di disciplina fiscale correlata all’età del lavoratore al momento dell’esodo, escludeva un contrasto con l’art. 3 Cost., poichè nell’ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento. V. ancora Cass. lav. n. 16262 del 19/08/2004: nel rapporto di lavoro privato non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, nè è possibile sottoporre a sindacato di ragionevolezza le disposizioni di accordi collettivi non in contrasto con gli specifici precetti antidiscriminatori. Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 4570 del 17/05/1996, secondo cui non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall’art. 2077 c.c., comma 2, nè è ravvisabile l’insorgenza di un danno risarcibile, poichè questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste. Nemmeno il diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all’interno del rapporto e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine, non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell’art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario);

pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso, infine, l’esito interamente negativo dell’impugnazione qui proposta, sussistono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore della parte controricorrente in complessivi Euro 7000,00 (settemila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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