Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15631 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6422/2009 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo STUDIO SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentato e

difeso

dall’avv. SEMINARA Dario, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSERVATORE CAPO DELL’ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CATANIA,

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CATANIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO DEL

26.9.08, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Adolfo Zini (per delega avv. Dario

Seminara) che si riporta agli scritti; in subordine chiede la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta; in subordine conclude per la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il notaio V.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 ottobre 2008, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha respinto il suo reclamo e quello del Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Catania, avverso una decisione della Commissione Amministrativa Regionale di disciplina sui notai per la Sicilia.

Il ricorso è stato proposto contro il Conservatore Capo dell’Archivio Notarile Distrettuale di Catania, il Consiglio Notarile Distrettuale di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. Nessuno degli intimati ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata a Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni, che si riproducono con la precisazione che le parole comprese fra le due parentesi quadre si intendono soppresse, perchè scritte per errore:

“(…) 3. – Il ricorso in ogni caso, è inammissibile (anche) per violazione del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: “E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa l’accia seguire una parte espositiva in via sommaria del fallo sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione” (Cass. (ord.) n. 20393 del 2009; in precedenza: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, secondo cui: “La prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”).

Il ricorso è appunto strutturato nei sensi di cui ai due citati precedenti”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo superate dalla memoria del ricorrente.

In essa, pur ammettendo di condividere l’arresto delle Sezioni Unite di cui alla relazione, si assume:

a) che nelle pagine 1-2. del ricorso sarebbero stati esposti i tatti che hanno portato all’instaurazione del giudizio;

b) che, di seguito, sarebbe stata riportata la “trascrizione” della decisione resa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai della Regione Sicilia ed essa sarebbe stata riassunta (dopo tale “trascrizione”) alla “p. 3 del ricorso” sarebbe stata riassunta in sintesi;

c) che, di seguito, il ricorso conterrebbe “la narrazione del secondo grado di giudizio, con la ritrascrizione dei reclami proposti dal Notati V. e dalla Procura della Repubblica e della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in questa sede impugnata, e che il contenuto di quest’ultima sarebbe stato, tuttavia, riassunto in sintesi alla “p. 5 del ricorso”;

d) che, dunque, si tratterebbe di ricorso nel quale ad abundantiam sarebbe stata inserita la copia di alcuni atti processuali, il cui contenuto sarebbe, però, intelligibile anche asportando da esso gli atti riprodotti, onde dovrebbe ritenersi che anche a volersi considerare un vizio l’inserimento degli atti, il ricorso non sarebbe viziato a sua volta.

Il Collegio rileva anzitutto che per il lettore del ricorso l’individuazione stessa di quella che parte ricorrente definisce come pagina tre del ricorso è particolarmente difficoltosa, poichè una pagina “3” risulta inserita, appunto con il numero “3” fra l’integrale riproduzione in copia fotostatica della decisione della Commissione e quella del reclamo rivolto dal qui ricorrente alla Corte d’Appello, che a sua volta contiene la riproduzione fotostatica della detta decisione, seguita da un’ulteriore pagina “3”, che, però, non è la pagina tre del ricorso per cassazione, bensì la pagina tre dello stesso reclamo, la cui riproduzione integrale si conclude, dopo una pagina “4”, con una pagina “5”, numerazione sempre relativa allo steso reclamo. Di seguito è riprodotto in copia fotostatica il reclamo del Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Catania. Segue una pagina “4”, in cui in tre righe si enuncia che i due reclami vennero riuniti dalla Corte d’Appello e, quindi, è riprodotta in copia fotostatica integrale la sentenza qui impugnata. Segue, in fine una pagina “5”, che in nove righe, prima di passare all’esposizione dei motivi, enuncia quanto segue: “In sintesi la Corte d’Appello di Palermo, per quel che qui rileva, ha così statuito: – Le Commissioni amministrative di Disciplina sui Notai possono ed anzi devono rilevare la nullità di un atto rogato in violazione dell’art. 57 della legge notarile; – Ciò non contrasta con l’art. 102 Cost., che vieta la istituzione dei giudici straordinari e speciali, dal momento che l’attività delle Commissioni non deve essere considerata giurisdizionale; – Ciò non contrasta con l’art. 101 c.p.c., dal momento che “l’accertamento della nullità dell’atto nel procedimento disciplinare non produce gli stessi effetti di una pronuncia giurisdizionale”.

Ora, attese queste emergenze il Collegio osserva che, nella struttura del ricorso, solo le pagine 1 e 2 del ricorso appaiono – salva ogni valutazione sulla intrinseca idoneità a svolgere in parte qua la relativa funzione in modo sufficiente – funzionali all’esposizione sommaria del fatto, ma limitatamente all’individuazione del fatto sostanziale che occasionò la vicenda disciplinare.

Per il resto, l’esistenza stessa di due pagine “3”, per un vero, e la difficoltà – per il lettore del ricorso – della loro stessa individuazione fra l’una e l’altra riproduzione fotostatica integrale e della loro percezione visiva come pagine del ricorso “al netto” delle riproduzioni, esclude che dette pagine possano essere considerate funzionali all’assolvimento del requisito della esposizione del fatto, perchè siffatta articolazione rende, come hanno detto le Sezioni Unite particolarmente difficile individuare la materia del contendere. Non solo: anche graficamente, la seconda pagina “3” appare chiaramente come una pagina non già del ricorso per cassazione, bensì come una pagina (appunto la numero 3) del reclamo rivolto alla Corte d’Appello: lo rivela sia la consecuzione ad essa della pagina “4” e poi della “5” (conclusa dalla data e dalla firma de difensore), sia la identità di veste grafica, sia – e soprattutto – quanto si scrive a metà di essa, dove si enuncia di proporre ricorso avverso il capo terzo della decisione amministrativa, il che palesa che la narrazione è proprio quella svolta nel reclamo. Questa circostanza esclude in radice che nella struttura del ricorso la seconda pagina “3” possa essere percepita – e lo si nota a prescindere dal profilo della sufficienza dell’esposizione – ad assolvere al requisito di cui al n. 3. Il lettore del ricorso è, infatti, indotto a considerarla parte della riproduzione del reclamo e, quindi, a non percepirla come destinata a quella funzione. E ciò anche al di là della difficoltà di reperirla all’interno di una tecnica di redazione mediante riproduzione fotostatica.

Quanto, poi, al contenuto della pagina “5”, la sua stringatezza lo rende inidoneo ad assolvere di per sè solo al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, mentre se dovesse concorrere con le pagine “1” e “2”, il lettore del ricorso non avrebbe altro che alcuni minime indicazioni sulla vicenda relativa al fatto processuale: resterebbe del tutto oscura l’indicazione sommaria delle ragioni della decisione amministrativa, di quelle del reclamo, di quelle della decisione impugnata (atteso il carattere estremamente succinto di quanto alla pagina “5”, che si articola nella sola enunciazione si affermazioni ma non spiega come e perchè ed in relazione a che cosa in riferimento alla vicenda di cui è processo vi si sia pervenuti.

Ora, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta da giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che “il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

Sulla base del richiamo a tali principi e delle considerazioni svolte a proposito della memoria del ricorrente, il ricorso non si sottrae all’operare dei principi richiamati nella relazione.

Da tanto consegue la sua inammissibilità.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA