Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15631 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21596-2015 proposto da:

C.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TURRIO

BALDASSARRI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 595/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 595/28/2015, depositata il 3 febbraio 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato gli appelli riuniti, proposti dal sig. C.F.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma 1, per la riforma delle sentenze di primo grado della CTP di Roma, che avevano rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento per Irpef ed addizionale regionale e comunale per gli anni 2003 e 2004, con i quali, con metodo sintetico, l’Ufficio aveva determinato per gli anni di riferimento un maggior reddito imponibile, in relazione agli incrementi patrimoniali realizzati, pur non avendo il contribuente presentato per gli anni in questione dichiarazione dei redditi.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente escluso l’efficacia quale giudicato esterno della pronuncia n. 2034/9/14 della CTR del Lazio, non impugnata, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso analogo avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 basato dall’Amministrazione sugli stessi incrementi patrimoniali quali indici di capacità contributiva, ritenendo che il contribuente avesse offerto la prova che le somme impiegate per l’acquisto di due unità immobiliari provenissero da liberalità elargite tra il 19 novembre 2011 ed il 23 settembre 2002 al contribuente dallo zio M.M.L..

Il motivo è manifestamente fondato.

Appare corretto, nel ribadire l’efficacia cogente del giudicato determinatosi per effetto della succitata sentenza n. 2034/9/14 della CTR del Lazio resa sull’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, il richiamo da parte della ricorrente ai principi affermati dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, 1 luglio 2015, n. 13498), secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, a ciò non essendo di ostacolo l’autonomia dei diversi periodi d’imposta.

Nel caso di specie – in cui l’accertamento sintetico posto a base degli avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005 trovava la propria base normativa nel disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis secondo cui “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti” e la motivazione degli atti impositivi desumeva l’esistenza di redditi non dichiarati dalle spese per gli stessi incrementi patrimoniali per l’importo complessivo di Euro 133.898,14 per l’acquisto di due immobili in Roma negli anni 2003 e 2004 – la succitata sentenza della CTR del Lazio n. 2034/9/14 deve ritenersi aver risolto con efficacia di giudicato la questione di fatto comune ad entrambi i giudizi circa il soddisfacimento dell’onere della prova da parte del contribuente che detti incrementi patrimoniali sono stati realizzati mediante le somme di denaro pervenute al C. dallo zio M.M.L..

La CTR ha infatti accertato, in detta pronuncia, che il contribuente ha beneficiato, a titolo di liberalità, a decorrere dal 19 novembre 2001 al 23 settembre 2002, di nove bonifici bancari rivenienti dal detto parente per Euro 144.609,17, somma idonea a coprire l’intera spesa sostenuta per i succitati incrementi patrimoniali.

Non essendo stato addotto alcun altro elemento incidente sulla capacità contributiva, ne consegue che legittimamente il contribuente ha dedotto la violazione del giudicato esterno formatosi sul diverso anno d’imposta 2005, ma in ragione dei medesimi elementi di fatto e di diritto posti a base degli accertamenti relativi agli 2003 e 2004 oggetto della controversia tra le parti nel presente giudizio.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, stante l’efficacia dell’invocato giudicato esterno, la causa va quindi decisa nel merito con accoglimento degli originari ricorsi del contribuente.

In relazione all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi a carico dell’Amministrazione, secondo soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie gli originari ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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