Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15630 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 207/08 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Nicola Staniscia (per delega avv.

Gina Tralicci) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. P.M. ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto del 12 gennaio 2009, con cui il Tribunale di Trieste, provvedendo in calce al suo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relativo ad un provvedimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione di quel Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare da esso ricorrente introdotta contro N.G., l’ha dichiarato inammissibile perchè proposto tardivamente.

L’intimato non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui a D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

P. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento al quale, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente non si può riconoscere carattere di sentenza, perchè privo di definitività e decisorietà.

Tanto si giustifica sulla base del seguente principio di diritto: “in tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 c.p.c., comma 2, scaturito dalla sostituzione operata dalla L. n. 52 del 2006, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, dando i provvedimenti di cui al primo inciso di detto comma 2, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione della causa di merito a ruolo, on è impugnabile con il rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, giacchè deve considerarsi privo di carattere definitivo. L’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione della cognizione dell’opposizione con la cognizione piena è, infatti, possibile anche a prescindere dalla fissazione del detto termine e, comunque, di quest’ultimo può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c.” (Cass. (ord.) n. 20532 de 2009).

Questo principio deve ritenersi valido anche in un caso come quello in esame, nel quale il Giudice dell’Esecuzione ha definito la fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti addirittura senza fissare l’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente, di fronte ad un simile irrituale provvedimento, il quale mostrava di esaurire la fase sommaria inaudita altera parte e, nel contempo di non dar corso alla fissazione del termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa, avrebbe potuto alternativamente: a) sollecitare il Tribunale a dar corso alla fissazione dell’udienza relativa alla fase sommaria ed in caso di rigetto dell’istanza senza fissazione di termine per l’iscrizione a ruolo, provvedere mota proprio all’iscrizione a ruolo dell’opposizione ai fini dello svolgimento della cognizione piena; b) oppure senz’altro, prendendo atto dell’esaurimento della fase sommaria, procedere direttamente all’iscrizione a ruolo”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parie ricorrente ha mosso rilievi che non sono in alcun modo idonei ad infirmarli.

Essi si sostanziano nell’evocazione di precedenti concernenti fattispecie soggette al regime anteriore alla D.Lgs. n. 52 del 2006 e sulla loro base sollecitano la rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite, adducendo un contrasto che, invece, non sussiste, in quanto il provvedimento indicato nella relazione e quello proposto da essa sono motivati esclusivamente in relazione alla situazione normativa nuova scaturita dal detto d.lgs., mentre la giurisprudenza con cui si vorrebbe verificato il contrasto è relativa al regime precedente. La motivazione di Cass. n. 20532 del 2009, del resto, considera il distacco del regime introdotto dalla L. n. 52 del 2006 da quello precedente e parte ricorrente non si è affatto preoccupata di porsi a confronto con essa, onde la memoria omette di considerare la giurisprudenza della Corte pur citata nella relazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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