Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15630 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19776-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

e sul ricorso 21646-2007 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO

21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4541/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2006 R.G.N. 3453/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità, in subordine sospensione del giudizio in attesa

decisione Corte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 137.2006, in riferimento a contratto stipulato tra le parti il 9.3.1998 per il periodo 10.3.98-30.4.98 ex art. 8 ccnl per esigenze eccezionali e relativa proroga fino al 30.5.1998, a contratto stipulato per il periodo 22.6.98-30.9,98, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ed in relazione, infine, a contratto stipulato per il periodo dall’11.11.98 al 30.1.999 per esigenze, eccezionali e relativa proroga, in parziale accoglimento del gravame proposto della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dall’11.11.98 ed accertava che tra le parti doveva ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’11.11.1998, anzichè dal 10.3.1998, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui resiste la A., la quale propone, con due motivi, ricorso incidentale, rispetto al quale la società ha proposto controricorso.

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 16.2.2009, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della parti sopra indicate, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo a contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che hanno conciliato i rispettivi ricorsi, le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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