Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1563 del 27/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1563 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 16856-2009 proposto da:
PRATOLONGO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio
dell’avvocato MODENA ROBERTO GIOVANNI ORESTE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMINICI REMO giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Data pubblicazione: 27/01/2014
- resistente con
atto di costituzione
–
avverso la sentenza n. 17/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 23/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott.
udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.
FRANCESCO TERRUSI;
16856-09
Svolgimento del processo
Luigi Pratolongo ha impugnato la sentenza con la quale la
commissione tributaria regionale della Liguria,
respingendo il di lui appello, ha confermato una cartella
di pagamento dell’imposta di successione.
Ha articolato cinque motivi.
L’amministrazione non si è costituita con controricorso,
ma, previo deposito di note, ha preso parte all’udienza di
discussione.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo è dedotta la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Si lamenta che non sarebbe stato esternato
l’iter logico
seguito per respingere l’appello.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha evidenziato che il contribuente aveva
impugnato la cartella rilevando l’intempestività, se non
addirittura la mancanza, della notifica dell’atto
presupposto. Ha aggiunto che l’ appello era stato proposto
“ribadendo sostanzialmente quanto sostenuto nel ricorso
(..) ed approfondendo le tematiche delle notifiche in
Italia e all’estero, (..) anche ai sensi dell’art. 60
d.p.r. 600 attualmente in vigore (..)”; e che, nelle
controdeduzioni, l’ufficio aveva invece ribadito che la
notifica era stata eseguita “prima in Italia,
all’indirizzo di Via Zoagli n. 41”, e poi “non appena
conosciuto il cambio di residenza, anche in Svizzera”.
1
Ciò stante, la commissione tributaria regionale ha reso la
decisione affermando che, “esaminata tutta la
documentazione presente nel fascicolo”, e posto che nulla
era stato aggiunto, in sede di discussione, a quanto
emergente da essde, erano da considerare “valide le ragioni
e corretto l’operato dell’ufficio”.
di comprendere
l’iter
Sebbene in forma sintetica, la citata motivazione consente
logico seguito, che si sostanzia
nell’affermazione che l’ufficio aveva documentato
l’effettività della notifica dell’atto presupposto siccome
eseguita nei modi postulati nelle controdeduzioni, e cioè
sia in Italia, che all’estero.
– Col secondo motivo si deduce l’omessa motivazione su
fatto controverso e decisivo.
Il fatto decisivo sarebbe dato dall’esistenza e validità
della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di
successione.
Il motivo è inammissibile.
La sintesi che lo conclude chiaramente confonde il fatto
controverso con la questione sottostante.
Il profilo afferente l’esistenza e validità della notifica
dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione
non era il fatto controverso, sebbene la questione
giuridica che, in rapporto alla proposta eccezione, veniva
in rilievo. Il fatto – ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c. – è invece costituito dalla specifica risultanza,
asseritamente decisiva, in relazione alla quale la
motivazione andrebbe ritenuta carente ai fini del giudizio
2
di avvenuta notifica dell’atto. E una tale specifica
risultanza non è indicata dal ricorrente.
III.
– Col terzo motivo è ancora dedotta l’omessa
motivazione su fatto controverso decisivo.
Si sostiene che la cartella era stata impugnata anche per
mancanza di motivazione, e si lamenta che tale profilo non
sia stato dalla sentenza preso in considerazione.
Il mezzo è inammissibile in quanto la questione avrebbe
dovuto essere dedotta sub specie di omissione di pronuncia
sul corrispondente motivo di gravame, non già come omessa
motivazione. L’omessa motivazione attiene al giudizio di
fatto concretamente operato; donde non è pertinente
richiamarla ove si deduca l’omesso esame di una domanda o
di una censura.
IV. – Col quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 7
della l. n. 212-00, il ricorrente chiede di dire se violi
lo statuto dei diritti del contribuente una cartella
“priva di motivazione della pretesa e dell’indicazione del
precedente avviso”.
Il motivo è inammissibile per astrattezza del quesito di
diritto, il quale non censura l’esegesi del giudice di
merito, vale a dire la sentenza, quanto piuttosto l’atto
tributario in sé e per sé considerato, oltre tutto in
difetto di autosufficienza; mentre oggetto del ricorso per
cassazione è unicamente la sentenza impugnata.
V. – Col quinto mezzo si deduce la violazione degli artt.
115 c.p.c. e 2697 c.c.
3
Il motivo chiede di dire se violi le norme indicate “la
sentenza che abbia ritenuto legittima la cartella, emessa
a seguito della definitività di un avviso di rettifica e
liquidazione ai fini dell’imposta di successione, senza
che l’ufficio abbia fornito prova alcuna della contestata
Il quinto motivo è inammissibile di riflesso a quanto
evidenziato a corredo del primo motivo.
L’accertamento in ordine alla avvenuta notifica dell’atto
presupposto è riservato al giudice di merito, ed è
sindacabile in cassazione solo sul versante della
congruità e completezza della motivazione.
La commissione tributaria regionale ha affermato che
l’atto, in base ai documenti prodotti, dovevasi
considerare validamente notificato. E tale affermazione
resta intangibile in dipendenza dell’inammissibilità della
censura concernente il vizio di motivazione.
VI. – Il ricorso è rigettato.
Le
spese
processuali
possono
essere
compensate,
ravvisandosi giusti motivi nella non agevole ricostruzione
della fattispecie controversa.
notificazione di tale avviso”.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
D.,72r\trrin
. T1 r
Lui
sezione civile, addì 21 novembre 2013.
eside
q?’.A