Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1563 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30049-2017 proposto da:

F.N., J.J., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PRATI FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

Contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO DI

SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 531/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 5.10.2017 la Corte d’appello di Salerno sezione per i minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da J.J. e F.N., cittadini del Marocco, avverso la decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Salerno aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine al ricorso dagli stessi proposto al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse delle figlie minori R. e S. (rispettivamente classe 2016 e 2011), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 comma 3. Dopo aver considerato che il provvedimento di primo grado aveva dato conto di aver in precedenza rigettato analoga istanza evidenziando, tra l’altro, che le condizioni allora esaminate non erano mutate, ha affermato che il rinvio a giudizio dei reclamanti era certamente ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, aggiungendo che la complessiva situazione emergente dall’istruttoria svolta, ed in particolare la tenera età delle bambine non avrebbe configurato alcun pregiudizio per i reclamanti, potendo il nucleo familiare scegliere di andare a vivere nel Paese di origine. Per la cassazione del decreto, ricorrono J.J. e F.N., con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in relazione all’art. 27 Cost. e 6 CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Direttiva 20916/343 UE del 9.3.2016, art. 13, i ricorrenti affermano che la pendenza di un giudizio penale non può essere ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio relativo al pregiudizio per i reclamanti.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che le condizioni “non erano mutate”. La Corte territoriale, affermano i ricorrenti, non ha affrontato il merito della domanda, in ragione della preclusione dovuta all’esistenza del carico penale.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, vanno accolti. Queste le ragioni.

5. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza della Sezione Prima, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5).

La disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può, dunque, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma il giudice del merito deve accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201). La parte, dal canto suo, ha l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601). Va, ancora, ricordato che la giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la disposizione di cui all’art. 31, comma 3 (Cass. n. 19785 del 2019), tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. n. 4197 del 2018).

6. Con la recente sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito tali principi, ed hanno affermato che la deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, riguardano indistintamente tutte le disposizioni del testo unico, includendo nel suo raggio di operatività anche l’art. 4, comma 3, e l’art. 5, commi 5 e 5-bis, i quali fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi derivanti in alcuni casi più gravi anche da sentenza di condanna non definitiva, o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. In tale arresto, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno affermato che: a) l’art. 31, comma 3, nel prevedere le attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, presenta una ratio destinata ad esplicarsi, con una sua intrinseca coerenza, non solo nella fase successiva all’autorizzazione (per la quale è espressamente prevista la revoca in presenza di condotte contrarie agli interessi del minore o tali da turbare gravemente la tranquillità e la sicurezza della popolazione), ma anche, ab origine, ai fini del rilascio della stessa; b) il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.

7. A tale stregua, la preclusione connessa alla pendenza del procedimento penale, affermata dalla Corte, è giuridicamente erronea, ed inoltre, nell’escludere la ricorrenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo dei figli minori che si trovano nel territorio italiano – a precipua tutela dei quali l’ordinamento offre lo strumento dell’autorizzazione in deroga – la stessa si è lasciata in concreto guidare da una interpretazione restrittiva della portata dell’art. 31, comma 3, ed ha trascurato di prendere in considerazione il serio pregiudizio – rappresentato dai ricorrenti in termini di evento traumatico e non di normale disagio – che i minori subirebbero, anche per la loro età, per effetto del rimpatrio improvviso. E’ mancato, conseguentemente, lo svolgimento, in esito all’esame concreto di tutte le componenti del caso, di un giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e le esigenze dei minori, risultando la valutazione negativa della Corte di merito incentrata pressochè esclusivamente sulla prima.

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria”.

9. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, Sezione per i Minorenni in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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