Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1563 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1563 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 13842-2015 proposto da:
BOIANELLI GIOVANNINA, considerata domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,
^.

rappresentata e difesa dall’avvocato

ATTILIO D’ORSI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
2254

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4619/2014 del TRIBUNALE di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 07/11/2014;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita ln

udienza

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del

21/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Boianelli Giuseppina ha evocato in giudizio davanti al Giudice di Pace di
Capriati a Volturno l’Enel Distribuzione Spa per sentirla condannare al
pagamento, in suo favore, della somma di C 4500,00 a titolo di risarcimento
dei danni subiti a causa del taglio di numerosi alberi situati sui terreni di sua
proprietà, effettuato da una ditta incaricata per la manutenzione della linea

Il Giudice adito, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’Enel
Distribuzione Spa, ha dichiarato la propria incompetenza per materia,
ritenendo che l’azione dovesse essere qualificata come negatoria servitutis e
fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere .
La Boianelli ha proposto reclamo avverso la predetta ordinanza ed il
Tribunale, riqualificato il ricorso come atto d’appello e respinte le eccezioni
preliminari sollevate dall’Enel Distribuzione Spa, lo ha rigettato nel merito con
la sentenza n° 4619/2014 depositata il 7.11.2014 avverso la quale è stato
proposto il ricorso per Cassazione in esame, affidato a sei motivi.
Non è stato presentato controricorso.
Nessuno è comparso all’udienza fissata, della quale è stata data regolare
comunicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, la ricorrente, deducendo che “l’esigenza di certezza dei mezzi
impugnatori prevale sull’esigenza sostanziale e contenutistica”, lamenta che
l’ordinanza con la quale il giudice di pace ha dichiarato la propria
incompetenza per materia doveva “essere intesa quale sentenza”, con la
conseguenza che “l’impugnativa di tale decisione ben poteva essere
considerata atto d’appello”.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che la sentenza impugnata ha espressamente

considerato il

provvedimento reclamato come un atto d’appello, e che pertanto la doglianza
risulta essere priva di interesse, il motivo è inammissibile anche per mancanza
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elettrica che li attraversava.

di autosufficienza e conseguente violazione dell’art. 366 n. 4 cpc, in quanto il
ricorrente non ha indicato quali norme sarebbero state oggetto di violazione.
Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1421 c.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c.: il ricorrente lamenta, al riguardo, la mancata
osservanza dell’art. 111 Costituzione in quanto il Tribunale aveva omesso di
dichiarare la nullità dell’ordinanza reclamata che era del tutto priva di

Il motivo è inammissibile, in quanto è riferito all’ordinanza del giudice di pace
che non è stata riportata nel ricorso, con violazione del principio di
autosufficienza previsto dall’art. 366 n. 6 cpc.
Con il terzo motivo, la Boianelli deduce “l’errata applicazione ed interpretazione
degli artt. 34 e 36 cpc” in relazione alla dichiarata ammissibilità della domanda
riconvenzionale,in quanto era stato erroneamente ritenuto che essa fosse
collegata con la domanda principale; con il quarto motivo, lamenta inoltre
l’errata qualificazione della domanda e, conseguentemente, l’erronea
statuizione sulla competenza del giudice di pace che era stata esclusa
nonostante che la domanda risarcitoria proposta dovesse ritenersi assorbente,
nei limiti di valore consentiti, anche delle altre pretese introdotte in giudizio.
Entrambe le censure sono inammissibili.
Quella contenuta nel terzo motivo, per violazione dell’art. 366 n. 6 cpc in
quanto non sono stati riportati nel corpo del ricorso i passaggi della domanda
riconvenzionale che avrebbero indotto in errore il giudice adito, né è stata
specificamente indicata la sede in cui essa poteva essere rinvenuta. Al
riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento ormai
consolidato che “al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta
autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la
valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è
necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte
essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per
l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod.
proc. civ.” ( cfr Cass. 22607/2014 e Cass. 19048/2016 ) .

4

motivazione.

La doglianza contenuta nel quarto motivo propone una nuova ed alternativa
qualificazione della domanda che, concernendo il merito della controversia,
sfugge al sindacato di legittimità ( cfr. Cass. 5876/2011 ) ove, come nel caso
di specie, non venga dedotto specificamente un vizio riferibile all’art. 360 n° 4
o 5 cpc.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce

la violazione dell’art. 112 cpc in

In particolare, rileva che il Tribunale, dopo aver qualificato il ricorso
introduttivo quale atto d’appello, aveva omesso di decidere nel merito tutti gli
aspetti della domanda originaria e di istruirla : di essa, tuttavia, il ricorrente
non da conto omettendo di riportare nel ricorso per cassazione sia il contenuto
dell’atto di citazione proposto dinanzi al primo giudice sia quello del reclamo
presentato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non
consentendo, pertanto, a questa Corte di valutare la fondatezza della sua
censura. Anche in relazione a tale motivo, il ricorso è del tutto privo di
autosufficienza e deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 353 e 354 cpc
in relazione all’art. 360 cpc, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto, nelle
motivazioni della sentenza, di non avere il potere di rimettere gli atti al giudice
di primo grado: anche tale censura che, oltretutto, risulta contrastante con
quella precedente e quindi illogica, si fonda in modo del tutto generico su
statuizioni non specificamente riportate nel ricorso, con palese violazione di
quanto disposto dall’art. 366 n. 6 cpc.
L’assenza di difesa dell’intimato esime la Corte dalla pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
5

relazione all’art. 360 cpc.

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 21.11.2017

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