Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1563 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.20/01/2017), n. 1563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15345/2014 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2,
presso lo studio dell’avvocato CARIO RICCI BARBINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO SORBARA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
EL MERENDERO SNC;
– intimato –
avverso l’ordinanza 15345/2014 del 14/03/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. La V.S. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.n.c. El Merendero, per quanto dichiarato nell’intestazione del ricorso, sia contro l’ordinanza dell’aprile 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza, resa in primo grado inter partes nel 2013 dal Tribunale di Aosta, sia contro quest’ultima.
p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.
p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
p.3. La trattazione del ricorso può avvenire ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto esso appare manifestamente inammissibile.
Il ricorso, infatti, non contiene alcuna esposizione del fatto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che, dopo la prima pagina recante l’indicazione delle parti e dei provvedimenti impugnati, passa immediatamente ad illustrare un motivo con cui deduce: “Illegittima applicazione dei presupposti e principi ex art. 348-bis – Erroneo esame e vaglio applicativo dei canoni in tema di ripartizione dell’onere della prova – Omessa e comunque insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3-5″.
Si aggiunga che l’illustrazione del motivo, in disparte l’evocazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente, appare diretta solo contro l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e con prospettazione esulante dai limiti indicati da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017