Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15629 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SACINO ANDREA, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., C.T., elettivamente domiciliati

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avv. DE PALMA GREGORIO giusto mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 418/2008 del GIUDICE DI PACE di MODUGNO del 2

0.12.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. A.M. ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro C.T. e M.C., avverso la sentenza del 22 dicembre 2008, con la quale il Giudice di Pace di Modugno ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla controversia di opposizione all’esecuzione per espropriazione mobiliare davanti al suo ufficio riassunta da essa ricorrente, a seguito di declinatoria di incompetenza sul merito e di competenza dello stesso Giudice di Pace di Modugno, pronunciata con ordinanza ai sensi dell’art. 616 c.p.c. – previa qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione – dal Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, all’esito della fase sommaria dell’opposizione davanti ad esso introdotta dalla A. con un ricorso depositato il 24 marzo 2006.

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati C.T. e M.C..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare ammissibile, contrariamente a quanto assumono i resistenti, i quali evocano erroneamente la giurisprudenza della Corte, la quale esclude l’ammissibilità del regolamento di competenza contro le sentenze sulla competenza del giudice di pace, quasi che il ricorso proposto dall’ A. sia nella sostanza un regolamento di competenza, in quanto proposto contro una decisione di quel giudice che ha declinato la competenza.

La prospettazione è erronea perchè, fermo che effettivamente la sentenza impugnata ha deciso soltanto sulla competenza, assume rilievo la circostanza che la decisione è stata resa a definizione – davanti al Giudice di Pace – di un giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Come tale, la sentenza, soggetta al regime dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla della L. n. 52 del 2006, art. 14 (ed ora modificato, ma in modo irrilevante per la decisione del ricorso in esame, dalla L. n. 69 del 2009), era – in forza dell’ultimo inciso che prevedeva l’impugnabilità della sentenza emessa a chiusura del giudizio di opposizione all’esecuzione (e che ora è stato soppresso dalla legge da ultimo citata) – soggetta al rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, (non potendosi ipotizzare – quando la sentenza fosse stata pronunciata dal giudice di pace – la soggezione al regime dell’appellabilità ai sensi dell’art. 339 c.p.c.. Al riguardo, si veda Cass. (ord.) n. 14179 del 2008, secondo cui “L’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione (tanto se introdotti prima dell’inizio dell’esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, che sancisce, invece, in via generale l’appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Ne consegue che la sentenza pronunciata dal giudice di pace in tema di opposizione all’esecuzione sfugge alla regola di cui al cit. art. 339 cod. proc. civ. ed è, di conseguenza, sempre inappellabile, anche se pronunciata secondo equità).

Nell’ambito di vigenza della previsione (implicita) del ricorso straordinario, quando la sentenza sull’opposizione all’esecuzione fosse stata pronunciata dal giudice di pace esclusivamente sulla competenza – stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c. e l’esclusione del regolamento avverso le sentenze del giudice di pace sulla competenza (confermata da ultimo da Cass. sez. un. n. 21931 del 2008) – il rimedio esperibile avverso la violazione delle norme sulla competenza non poteva che essere il ricorso straordinario (ed ora, nel regime della L. n. 69 del 2009, il rimedio sarà l’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c).

Bene dunque è stato nel caso di specie proposto ricorso per Cassazione.

3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.

Vi si sostiene che bene il Giudice di pace avrebbe dichiarato la propria incompetenza (tra l’altro tempestivamente eccepita dai qui resistenti nell’atto di costituzione a seguito della riassunzione operata dalla A. e da costei assentita), atteso che il provvedimento ordinatorio ai sensi dell’art. 616 c.p.c., con cui a quel giudice il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione aveva rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio di opposizione nel merito, era basato su una erronea individuazione del valore della controversia, che non era compreso nel limite della competenza generale per valore mobiliare del giudice di pace, ma la eccedeva. Infatti, il valore del credito per cui si procedeva, correlandosi a due diversi crediti, precettati con due distinti precetti, e la cui esecuzione aveva dato luogo ad un’unica procedura esecutiva, eccedeva il limite di cui all’art. 7 c.p.c., comma 1, atteso che la loro somma era di Euro 2.619,04. Il rilievo della incompetenza, d’altro canto, sarebbe stato corretto, perchè il provvedimento con cui il tribunale aveva rimesso la causa aveva carattere ordinatorio e non vincolava il Giudice di Pace.

Quest’ultimo avrebbe, però, errato nel ritenere che al rilievo della incompetenza non potesse accedere il provvedimento di rimessione al Tribunale e ciò perchè non si sarebbe potuta disporre la rimessione ad un giudice già dichiaratosi incompetente.

p. 3.2. Il motivo è fondato.

Va rilevato in primo luogo che, anche nel regime dell’art. 616 introdotto dalla citata L. n. 52 del 2006 (ma discorso non diverso varrebbe nel nuovo regime di cui alla L. n. 69 del 2009, che sul punto ha lasciato immutata la disciplina) il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, esaurita la fase sommaria del procedimento, deputata a provvedere sull’istanza di sospensione, ravvisa di non essere competente sul merito e rimette le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente su di esso, ha carattere del tutto ordinatorio e non valore di sentenza sulla competenza, di modo che, per un verso non è impugnabile con il regolamento di competenza, e, per altro verso, lascia intatta la possibilità, una volta avvenuta la riassunzione, sia per le parti, sia per il giudice della riassunzione quanto ai criteri di competenza la cui violazione può rilevare d’ufficio, di rilevare l’incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza- oltre che di un diverso giudice – proprio dello stesso giudice dell’esecuzione, dopo di che sulla relativa questione si deve decidere con sentenza (nel regime della L. n. 69 del 2009 con ordinanza), la quale sarà soggetta ai rimedi normalmente esperibili (e, quindi: a) se pronunciata da giudice togato, al ricorso straordinario nel regime della L. n. 52 del 2006, all’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nel regime della L. n. 69 del 2009; b) se pronunciata dal giudice di pace, al ricorso straordinario nel regime della L. n. 52 ed a quello dell’art. 339 nel regime della L. n. 69).

In sostanza, riguardo al provvedimento del giudice dell’esecuzione di rimessione ad altro giudice perchè competente nel merito e conserva valore la giurisprudenza della Corte formatasi nei regime anteriore alla L. n. 52 del 2006, che parimenti prevedeva sempre una rimessione da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza (per tutte Cass. n. 5967 del 2001, secondo la quale: “il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 16 cod. proc. civ, sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza”. In precedenza, anche Cass. sez. un. n. 7128 del 1998, che aveva composto il precedente contrasto sull’esperibilità del regolamento di competenza).

Naturalmente, lo si osserva per completezza, diverso sarebbe se, il giudice dell’esecuzione ritenga la propria competenza sul merito e dia termine per l’iscrizione a ruolo, questa avvenga e solo successivamente o dalle parti o da giudice stesso sia rilevata l’incompetenza: in questo caso si impone la decisione con sentenza, ora – dopo la L. n. 69 del 2009 – con ordinanza, e la decisione sarà decisione sulla competenza a tutti gli effetti, perchè resa a seguito di cognizione piena).

3.3. Il Giudice di Pace, dunque, ha correttamente potuto dare rilievo, nella specie, all’incompetenza eccepita dai qui resistenti.

Ha, tuttavia, errato, come sostiene a ricorrente, nel non trarre dalla declaratoria della incompetenza e della competenza del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, la normale conseguenza prevista dall’art. 50 c.p.c., cioè quella di consentire la rimessione delle parti davanti a quel giudice. Il fatto che esso si fosse dichiarato incompetente e che. come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, fosse precluso allo stesso Giudice di Pace di elevare conflitto di competenza (sia per il difetto di legittimazione soggettiva, sia perchè – comunque – si verteva in tema di competenza per valore) non poteva ostacolare l’applicazione dell’art. 50 c.p.c., perchè, come si è detto, l’ordinanza del Tribunale non aveva valore di sentenza sulla competenza.

La sentenza impugnata sembra, dunque, doversi cassare sul punto in cui ha omesso ed anzi ha escluso espressamente (cosa che, lo si rileva, esclude che la riassunzione potesse avvenire nell’implicita presupposto che fosse applicabile il termine di riassunzione di cui al citato art. 50 c.p.c.) di rimettere le parti davanti al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno. Alla cassazione dovrà conseguire, peraltro, nell’ambito dei poteri della Corte in tema di statuizione sulla competenza (connaturati anche alla denuncia vizio ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., n. 2), la declaratoria della competenza de qua e la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 50 c.p.c., per la riassunzione.

3.4. Anche i secondo motivo sembra da accogliere.

Con esso si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè la sentenza impugnata ha posto le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace per metà a carico dell’ A., anzichè compensarle del tutto, così trascurando sia che la stessa aveva aderito all’eccezione di incompetenza formulata dalle controparti qui resistenti, sia che alla riassunzione era stata indotta per ottemperare al provvedimento del Tribunale.

Il motivo è fondato, in relazione all’art. 92 c.p.c., perchè, se non può negarsi che l’ A., avendo introdotto la causa davanti al Giudice di Pace e, quindi, avendo affermato la sua competenza, sia stata soccombenza, tuttavia, sia l’immediata adesione all’eccezione avversaria, sia l’incolpevolezza della riassunzione (che, tra l’altro, era l’unico modo per impedire che il giudizio si estinguesse), avrebbero dovuto giustificare ampiamente la compensazione integrale.

3.5. – Poichè all’uopo non occorrono accertamenti di fatto, sembra possibile una decisione nel “merito” sulle sole spese, che disponga la loro integrale compensazione”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Provvedendo sul primo motivo afferente alla competenza va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, con termine per la riassunzione di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Provvedendo sul secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, sussistendo la possibilità di decidere nel merito sulle spese, pronunciando sul merito le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace possono compensarsi per giusti motivi, costituiti dalle ragioni indicate nella relazione.

Riguardo alle spese di questo giudizio di cassazione, esse seguono la soccombenza e, dunque, vanno riconosciute a favore della ricorrente.

Esse si liquidano in dispositivo.

Non ricorrono gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sollecitata nella memoria dalla ricorrente, atteso che la resistenza dei controricorrente si è soltanto estrinsecata nella prospettazione di tesi giuridiche infondate, senza però che – anche in ragione della complessità delle questioni considerate dalla relazione – detta infondata prospettazione possa essere ritenuta espressione di dolo o colpa grave (al riguardo, è stato deciso che “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal tallo della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nel l’indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi”: così Cass. n. 7101 del 1994; inoltre, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente proponente un ricorso inammissibile, ma con principio estensibile nella specie alla posizione dei resistenti, è stato deciso che “La condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata anche in sede di giudizio di cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità”: così Cass. n. 19976 del 2005: acide, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 15789 del 2007).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno. Concede termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente, per la riassunzione davanti a detto giudice del giudizio. Accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata quanto alla statuzione sulle spese. Pronunciando sul merito, compensa fra le parti le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace di Modugno.

Condanna i resistenti alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Rigetta la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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