Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15629 del 27/07/2016

Cassazione civile sez. I, 27/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20868-2011 proposto da:

L.G. & C. S.A.S., (p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso l’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO VALENTINI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TERNA S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. (P.I./C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44, presso l’avvocato GIUSEPPE

DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CESARE CATURANI, FILOMENA PASSEGGIO, ELENA BUSON, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.G. & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1320/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI BONACCIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato VALERIA MORRA, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25.11.2010, la Corte d’Appello di Bologna determinò le indennità di asservimento ed occupazione dovute alla S.a.s L.G. & C., proprietaria di un fondo interessato dalla costruzione dell’elettrodotto (OMISSIS), in misura pari, rispettivamente, ad Euro 1.983,19 ed Euro 667,82.

La Corte territoriale, pronunciando nel contraddittorio con la S.p.A. TERNA, anche quale procuratrice di Enel S.p.A., ritenne, per quanto ancora interessa, che: a) la zona asservita riguardava una fascia di rispetto stradale, perciò inedificabile ed in fatto destinata a parcheggio, sicchè il dovuto doveva esser determinato in base ai valori agricoli medi, arricchiti del valore del piazzale inghiaiato, ivi esistente; b) la vicinanza dell’elettrodotto costituiva, per la restante area, una limitazione analoga a quelle che gravavano in modo indifferenziato su tutti i beni che si trovavano in posizione di vicinanza con l’opera pubblica.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la Società L. con tre mezzi, ai quali resiste la TERNA S.p.A. con controricorso, col quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, successivamente illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente deducendo l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, , anche in relazione agli artt. 61, 116 e 191 c.p.c. nonchè al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis come conv. e L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16 ome modific. (nella lettura integrata da ultimo con sent. C. Cost 181/2011″, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha liquidato l’indennità di asservimento in riferimento al valore agricolo tabellare, dichiarato incostituzionale, e non ha considerato la diminuita appetibilità di valore della parte residua del fondo, ritenendo trattarsi di limitazioni legali della proprietà gravanti in modo indifferenziato su tutti i beni prossimi ad un elettrodotto. In particolare, afferma la ricorrente, la Corte ha omesso di accertare che “l’area era edificabile e ancora non integralmente sfruttata” (pag. 13 ricorso), ed ha escluso l’esistenza di un pregiudizio per la porzione residua, in contrasto con quanto dichiarato dal CTU e con palese difetto di motivazione.

2. Col secondo motivo, si deduce che, nella determinazione dell’indennità di asservimento e nell’esclusione del pregiudizio in danno alla porzione residua, la sentenza impugnata è incorsa in “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al combinato disposto TU n. 1775 del 1933, art. 123 e L. n. 359 del 1992, art. 3 (rilevanza urbanistica in tema di edificabilità delle aree di rispetto stradale ovvero di parcheggio, nonchè riduzione di valore del fondo residuo)” La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non ha tenuto conto che l’incidenza negativa sulla sua proprietà deriva dalla indubbia e notoria pericolosità dei campi elettromagnetici, ribadisce che la servitù interessa un suolo edificabile, pur destinato a fascia di rispetto, potendo la relativa area computarsi ai fini del calcolo della superficie minima richiesta per l’edificabilità.

3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40 oltre che vizio di motivazione, per non avere l’impugnata sentenza considerato, sui punti in contestazione, la precisa e dettagliata perizia redatta dal CTP Ing. M., che era stata depositata.

4. I motivi, che, attenendo tutti alla medesima questione della determinazione dell’indennità dovuta alla Società ricorrente, vanno congiuntamente esaminati, sono fondati, solo, in parte.

5. Anzitutto, l’accertamento della natura non edificatoria dell’area asservita risulta infondatamente censurata dalla ricorrente, che continua a predicarne il carattere edificatorio, senza considerare che la stessa ricade in zona di rispetto stradale, secondo la cartografia del PRG esaminata dal CTU alla quale si è riferita l’impugnata sentenza (e non in zona D 1, come deduce la ricorrente) ed in tale zona sussiste un divieto assoluto di edificazione che rende i relativi suoli legalmente inedificabili, incidendo direttamente sul loro valore (cfr. Cass. n. 8121 del 2009). Muovendo dalla considerazione secondo cui il vincolo di inedificabilità ricadente sulle fasce di rispetto stradale o autostradale è volto a favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o nelle immediate vicinanze o in queste abitano o operano, questa Corte (Cass. n. 5875 del 2012; n. 8121 del 2009) ha, infatti, escluso la natura espropriativa di tale vincolo, che, derivando dalla legge (L. n. 1150 del 1942, art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonchè la L. n. 729 del 1961, art. 9, e da ultimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16 e il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26), non può, neppure, ritenersi come preordinato all’espropriazione: di esso deve, quindi, tenersi conto nella determinazione dell’indennità di esproprio (cui va commisurata quella di asservimento), senza che rilevi, al fine di escludere l’inedificabilità dell’area vincolata, la circostanza apoditticamente asserita, ma esclusa dalle norme di legge menzionate (cfr. oggi, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4), che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poichè ciò non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass. n. 19132 del 2006; n. 5875 del 2012).

6. L’indennizzo per il fondo residuo è, poi, disciplinato dal TU n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, (trattandosi di vicenda antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001), secondo cui: “Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte….”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale componente dell’indennizzo non opera in modo indistinto ed automatico, ma può essere attribuita, solo, quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in conseguenza della costituzione della predetta servitù (cfr. Cass. 3771 del 2012), incidenza causale che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (con valutazione di carattere giuridico e non tecnico, come affermato dalla ricorrente) non può essere individuata nella mera vicinanza con l’opera pubblica (Cass. n. 26265 del 2005). 7. Nè la ricorrente allega circostanze di fatto, in tesi obliterate dalla Corte territoriale, limitandosi a richiamare l’incidenza negativa “intrinseca” sul fondo dovuta alla pericolosità dell’impianto e connessa all’opinione corrente secondo cui i campi magnetici sono estremamente pericolosi per la salute. Tale argomento, come già ritenuto da questa Corte in una controversia analoga a quella in esame relativa ad una porzione di terreno limitrofo ed interessata dal medesimo procedimento (sentenza n. 13516 del 2005) non è pertinente, in quanto il potenziale danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici (risarcibile in un giudizio ordinario, come danno alle persone) esula dall’ambito delle voci da liquidare nell’indennità di elettrodotto in un giudizio di opposizione alla stima L. n. 865 del 1971, ex art. 19 tanto più che il rapporto diretto tra servitù e diminuzione di valore dell’area residua viene incongruamente riferito dal ricorrente alle potenzialità edificatorie del fondo, che, tuttavia, non sono in alcun modo incise dalla realizzazione dell’elettrodotto, restando, così, esclusa l’inerenza al caso della giurisprudenza (Cass. n. 22148 del 2010, ma vedi anche n. 14996 del 2013), secondo cui la vicinanza dei campi elettromagnetici può comportare – ed aveva comportato in entrambe le fattispecie esaminate, come accertato dalle indagini tecniche ivi svolte – una riduzione di valore dei terreni in riferimento al “rischio possibile o probabile” assunto dall’acquirente “medio”. A differenza della fattispecie esaminata da Cass. n. 3751 del 2012 in cui questa Corte ha escluso che tale riduzione di valore potesse comunque presumersi in relazione ad un fabbricato, ribadendo il principio (Cass. n. 22148 del 2010) che la stessa deve essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto, anche in dipendenza “..dell’ubicazione, della consistenza, della destinazione, della vetustà, dell’osservanza delle disposizioni anche regolamentari sul passaggio delle linee elettriche, nonchè di ogni altro fattore anche riguardante dimensioni, distanze e costruzione dell’elettrodotto, nonchè limitazioni dallo stesso arrecate, che sia in grado di condizionare il mercato immobiliare o per converso di renderne irrilevante la presenza”.

7. La diminuzione di valore del capannone perchè distante dall’elettrodotto meno di m. 100, distanza introdotta dalla Direttiva n. 30 del 2000, rectius direttiva n. 197 del 2001 emanata a seguito della L.R. n. 30 del 2000, non è rilevante, tenuto conto che tale disciplina è successiva, e perciò inapplicabile ratione temporis provvedimento d’asservimento emesso in data 5.4.1995, in riferimento alla quale va compiuta la determinazione dell’indennizzo; senza dire, peraltro, che la Corte Costituzionale ha chiarito, con le sentenze n 307 e 331 del 2003 relative a leggi similari delle Regioni Campania e Lombardia, che la fissazione dei valori-soglia o di specifiche distanze dagli impianti è prerogativa nazionale, non derogabile dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, perchè rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese.

8. Per effetto, tuttavia, della sentenza n. 181 del 2011 con cui la Corte Cost. ha dichiarato illegittimo il criterio dei VAM, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 2 e 3, recante la nuova normativa in materia di espropriazione, il sistema indennitario risulta oggi agganciato al valore venale del bene già previsto quale criterio base di indennizzo dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. La determinazione dell’indennità relativa al suolo non edificabile, operata dai giudici del merito in riferimento al criterio dichiarato illegittimo, va, dunque, cassata, senza che al riguardo rilevi, contrariamente a quanto deduce il controricorrente, l’avvenuto computo della consistenza del piazzale inghiaiato, che costituisce un manufatto che va comunque indennizzato in disparte, ai sensi dell’art. 43 della legge fondamentale sulle espropriazioni.

9. L’accoglimento in parte qua del ricorso principale rende attuale l’interesse della controricorrente all’esame di quello incidentale condizionato, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del TU n. 1775 del 1933, art. 123 e art. 42 Cost., oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale indennizzato tutta la fascia d’asservimento, invece che la sola fascia di transito che, normalmente, è larga un metro. 10. Il motivo è inammissibile, per la sua genericità. E’ bensì vero, infatti, che a norma del TU n. 1775 del 1933, art. 123 al proprietario del fondo compete soltanto un indennizzo corrispondente ad un quarto dell’area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture, ma ciò salvo che non venga provato, in relazione alla particolarità del caso concreto, il coinvolgimento dell’intera area sulla quale si proiettano i conduttori. Ed a fronte della statuizione contenuta nella sentenza, la ricorrente incidentale omette di precisare i dati fattuali che connotano la situazione concreta (diversamente da quanto, implicitamente, ritenuto dalla Corte territoriale) e, pure, di trascrivere le argomentazioni svolte al riguardo dal CTU, su cui la decisione si è fondata.

11. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, provvederà in conclusione a determinare l’indennità dovuta sulla scorta del valore di mercato del bene, escluse valorizzazioni edificatorie che non sono dovute, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonchè del principio secondo cui a fini indennitari rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. I giudici del rinvio provvederanno, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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