Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15629 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 22/07/2020), n.15629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5395/2016 proposto da:

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

DE VIVO STUDIO PIACCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

DE VIVO;

– ricorrente –

contro

O.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PATRIZIA TOTARO, GIUSEPPE MARZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5088/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/08/2015 r.g.n. 7066/2011.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

con sentenza n. 5088 in data 11 giugno – 17 agosto 2015 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia 12218/19.04.2011 del Tribunale della stesse sede, confermava l’accertata esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal primo aprile 2005 tra O.R. – appellata/appellante incidentale, e la S.p.a. SVILUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione, con condanna di quest’ultima a pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, nella misura di otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, in relazione al periodo intercorso tra la scadenza del termine a suo tempo fissato (con ultima proroga fino al 30 ottobre 2008) sino alla pronuncia giudiziale di accertamento di primo grado (19-04-11) in favore della lavoratrice, compensate le spese relative al secondo grado del giudizio;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in data 16-02-2016 la S.p.a. Sviluppo Italia Campania, in liquidazione, affidati a tre motivi, cui ha resistito la O. mediante controricorso del 31 marzo 2016;

entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative (la società ricorrente ha pure allegato copia di precedenti giurisprudenziali, riferiti alle sentenze della Corte d’appello di Napoli nn. 5782/18 e 137/2018), in vista dell’adunanza della Corte fissata in Camera di consiglio per il giorno 18 giugno 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la SVILUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha negato la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione lavoro intervenuto tra la società OBIETTIVO LAVORO (somministratrice) ed essa società ricorrente (utilizzatrice), erroneamente ritenendo applicabile nel caso di specie la disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, ed altrettanto erroneamente reputando necessaria la specificazione della causale, anzichè la sua mera indicazione fra le causali consentite dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività dell’utilizzatore;

con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni svolte dalla O. e alla sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile, sia in riferimento al diniego delle richieste istruttorie di parte datoriale;

con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, nonchè della norma d’interpretazione autentica di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, per avere la Corte territoriale omesso di motivare la quantificazione dell’indennizzo di cui all’art. 32, senza inoltre tener conto dei criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, considerando inoltre anche il comportamento e la qualità delle parti, la durata del rapporto intercorso e lo stato di liquidazione di essa società ricorrente;

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni; invero, i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati, pur dovendosi integrare ex art. 384 c.p.c., la motivazione in punto di diritto dell’impugnata sentenza;

infatti, ancorchè la somministrazione di lavoro trovi nel D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001 – la propria specifica disciplina, tuttavia ciò non giova alla società ricorrente. Invero, anche a voler supporre l’astratta validità della causale indicata nel contratto di somministrazione, comunque essa non è stata provata, come motivatamente esposto dall’impugnata sentenza. E in tema di somministrazione di manodopera, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598), rispondenza che – giova ribadire – la Corte territoriale ha ritenuto non provata. Sostiene la società ricorrente che tale rispondenza sarebbe invece emersa dalla mancata contestazione, da parte dell’attrice, delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni della lavoratrice, la sussistenza d’un picco di produzione etiologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile. Tale doglianza, però, muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione che governa il rito speciale e ora, dopo la novella dell’art. 115 c.p.c., ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 45, anche quello ordinario. Invero, fin dal proprio ricorso introduttivo del giudizio, risalente al 18 gennaio 2011, l’istante O. aveva già negato (come precisato anche sul punto nello storico di lite della sentenza de qua) che nel proprio caso vi fossero in concreto ragioni che avrebbero potuto giustificare (per giunta a seguito di due contratti di lavoro a tempo determinato durati tra il novembre 2003 ed gennaio 2005, con un breve intermezzo di due mesi a gennaio e febbraio 2004) il ricorso alla somministrazione di lavoro, di guisa che non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni della società convenuta. In altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Diversamente opinando, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti, che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ogni parte avrebbe sempre l’onere di contestare la contestazione della contestazione della contestazione e così all’infinito, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto. Inoltre – contrariamente a quanto sembra supporre il ricorso in esame – l’onere di contestazione concerne solo le allegazioni in punto di fatto dell’avversario e non i documenti da lui prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali esiste solo l’onere di eventuale disconoscimento nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c., o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice. Da ultimo, non gioverebbe a parte ricorrente neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di censure non riconducibili a nessuna di quelle consentite dal vigente dell’art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Oggi la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (secondo Cass. sez. un. civ. 7.4.14 nn. 8053 e 8054, tale modifica legislativa non consente di denunciare un vizio di motivazione se non quando esso si converta, in realtà, in una vera e propria violazione di legge, vale a dire dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie – e non è questo il caso in oggetto). Invece, l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 integra un nuovo e diverso motivo di ricorso per cassazione concernente l’omesso esame d’un fatto storico – principale o secondario – la cui esistenza risulti o dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, di guisa che l’omissione deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti. A sua volta deve trattarsi di un fatto processualmente esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (ed allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale). Per contro, nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate alla sig.ra O. è stato specificamente esaminato dalla Corte di merito, le cui valutazioni ed i cui conseguenti accertamenti restano insindacabili in sede di legittimità;

vanno pertanto confermate analoghe precedenti argomentazioni in casi simili già espresse da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. nn. 12455/2017, 18046/2014 e 6606/2016);

assolutamente generica, e quindi inammissibile, anche perchè carente in punto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, appare la terza doglianza, formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e non già in relazione all’ipotesi sub n. 5 della stessa norma, nè sub. n. 4 per l’eventuale error in procedendo dovuto a motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.), relativa alla contestata quantificazione dell’indennizzo liquidato ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, laddove la Corte di merito ha tenuto conto della durata dell’intero periodo lavorato, anche in ragione delle plurime proroghe, ed ha avuto, testualmente, riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, ritenendo pertanto congrua nella specie la misura di otto mensilità (v. peraltro Cass. lav. n. 6122 del 17/03/2014, secondo cui la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. Conforme id. n. 7458 del 31/03/2014. V. parimenti Cass. lav. n. 1320 del 22/01/2014, secondo cui, di conseguenza, non risulta viziata la sentenza di merito che, in carenza di deduzioni difensive specifiche che ne giustifichino una liquidazione superiore o inferiore, determini l’indennità nella misura di otto mensilità); pertanto, il ricorso va rigettato, con la condanna altresì della ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle relative spese;

atteso, infine, l’esito del tutto negativo dell’impugnazione qui proposta, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5000,00, per compensi processionali ed in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Marziale Patrizia Totaro, procuratori anticipatari costituiti per la controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA