Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15629 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27987-2015 proposto da:

COMUNE DI GASSINO TORINESE – P.I. (OMISSIS), in persona del suo

Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO

51, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PERFETTI che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GENCO;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR, presso

lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLI;

vista la memoria ex art. 380 – bis c.p.c., prodotta da parte

ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si tratta di avviso di accertamento in rettifica ICI dell’anno d’imposta 2006 relativamente ad un fabbricato rurale di cat. 1/7 e vani 15, per il quale il Comune di Gassino Torinese ha ritenuto insussistente il requisito dell’utilizzo abitativo ai fini dell’esenzione D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9, comma 3, lett. b), risiedendo i coniugi comproprietari nel vicino Comune di Torino, distante appena 15 chilometri;

2. l’amministrazione impugna la sentenza con cui la C.T.R., in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto all’immobile il carattere della ruralità – in quanto “abitazione principale del proprietario imprenditore agricolo”, “stato” riconosciuto “sia al sig. T.P. che al coadiuvante Sig. F.L.” – lamentando la violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, e l’omesso esame del fatto decisivo che i coniugi dimorassero abitualmente non in (OMISSIS), bensì in (OMISSIS);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;

5. invero, in disparte l’incerta situazione abitativa/residenziale (cfr. Cass. n. 14286/13), risulta assorbente il classamento catastale dell’immobile – di ben 15 vani – in cat. 1/7 (villini di lusso), laddove l’esenzione da ruralità riguarda solo gli immobili di cat. 1/6 (abitazioni di tipo rurale) e D/10 (fabbricati strumentali);

6. al riguardo, questa Corte ha più volte chiarito che “in tema ai lini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/ 6 o D/10) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti il D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9” (Cass. sez. V, n. 7930/16; con. sez. V, n. 14386/13);

7. nel caso di specie, non risulta che gli interessati abbiano impugnato il classamento A/7, con la conseguenza che il trattamento esonerativo non può opera per L. (n. 7930 del 2016).

8. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso di parte contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese processuali di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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