Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15629 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34756-2019 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO OLIVO, ANTONINO COMUNALE;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE LINCON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Messina, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto in capo a B.G., turnista dipendente dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto dell’impossibilità di fruire del servizio in ragione dell’articolazione temporale dei turni orari assegnati al dipendente;

l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

B.G. ha depositato controricorso tardivo, nonchè memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dall’inammissibilità del controricorso per violazione del termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., consegue l’inammissibilità della memoria difensiva che, pertanto, non può essere presa in considerazione;

questa Corte ha stabilito che nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. n. 196 del 2016, e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

sebbene la riforma del processo sopra richiamata abbia invertito il rapporto tra regola ed eccezione con riferimento alla trattazione camerale e a quella in udienza pubblica, secondo l’orientamento espresso da questa Corte trova comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., in base alla quale la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli di tale comportamento;

da ciò consegue che venuta a mancare l’udienza di discussione – ove poteva avvenire il parziale recupero delle difese orali – nei giudizi camerali nessuna attività difensiva deve ritenersi più consentita (Cass. n. 23921 del 2020);

venendo ora all’esame del ricorso, con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto sanità 7 aprile 1999, art. 29, comma 2, modificato e integrato in data 20.9.2001 e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8”;

contesta il diritto al buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, in capo al dipendente adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto, a causa dell’assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponga espressamente detto obbligo in capo all’amministrazione;

il motivo è infondato;

questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno;

con tale principio si è affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. n. 5547 del 2021);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede alle spese del presente giudizio in favore di B.G. per tardività del controricorso da cui consegue l’inammissibilità della memoria difensiva;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA