Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15628 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ RETAIL FRANCHISING FASHION GROUP SRL (in breve anche

R.F.F.G.) in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. LAURICELLA

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

DLG SRL in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/2009 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La s.r.l. Retail Franchising Fashion Group ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 20 gennaio 2009, con cui, pronunciando ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Palermo investito da essa istante della domanda contro la DLG s.r.l. in liquidazione, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti – nella misura di Euro 8.991,79 – a causa dell’inadempimento da parte della convenuta di un contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato con atto notarile in Palermo – ha dichiarato, a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Roma sulla controversia, individuano in Roma il forum destinatae solutionis (in quanto ivi doveva essere adempiuta l’obbligazione di cessione del ramo di azienda rimasta inadempiuta ed originante la pretesa di risarcimento de danno) e quello della sede della convenuta.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare anzitutto tempestivo, giacchè è stato proposto nei trenta giorni dalla pronuncia e contestuale pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Parte ricorrente, tuttavia, va invitata alla produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta dell’istanza di regolamento di competenza.

Il ricorso appare, inoltre, ammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., posto che il motivo su cui si fonda – deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c.” – si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Il ricorso appare fondato.

Lo è per una ragione che la Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione d’ufficio sulla competenza, dovrebbe rilevare d’ufficio:

l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta e qui intimata, infatti, non era completa. Infatti, come emerge dalla sua comparsa di risposta, la stessa si limitò ad allegare di non avere sede, ma, pur ripetendo la formulazione dell’art. 19 c.p.c., comma 1, nulla disse in ordine all’esistenza in Palermo di un proprio stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a star in giudizio.

L’eccezione, dunque, era incompleta e doveva considerarsi tamquam non esse, alla stregua del seguente principio di diritto: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 cod. proc. civ., comma 1, u.p.,- cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza del l’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito¯ (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008).

L’istanza sarebbe comunque fondata anche per la ragione indicata dalla ricorrente. Avendo ad oggetto la controversia un’obbligazione risarcitoria da inadempimento dell’obbligazione di trasferimento del ramo di azienda, derivante dall’avere dovuto la ricorrente cessionaria dovuto sopportare esborsi per non conformità del bene, segnatamente di una due insegne e dei relativi pannelli, nonchè della loro illuminazione, a disposizioni di regolamenti amministrativi, l’obbligazione risarcitoria traeva la sua fonte da quella dell’obbligazione contrattuale rimasta non adempiuta (o, meglio, inesattamente adempiuta), la quale, evidentemente, era insorta con il contratto, stipulato in Palermo.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “In tema di determinazione della competenza territoriale ed in ipotesi di azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non già quella derivata e sostitutiva (Cass. n. 1026 del 2003; n. 17665 del 2004; n. 15012 del 2005; n. 21625 del 2006).

Dovrebbe, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, salvo due precisazioni.

La prima è nel senso che la questione decisiva rilevata d’ufficio e qui condivisa lo è sulla base dell’esercizio da parte della Corte dei poteri di statuizione sulla competenza.

La seconda precisazione è nel senso che il ricorso risulta notificato ritualmente nel domicilio eletto in Palermo a mani di incaricato del difensore della ricorrente, mentre la mancanza dell’avviso di ricevimento – rilevata nella relazione – concerne la notifica del tutto superflua (e non rilevante ai fini dell’osservanza del luogo di notifica del ricorso per regolamento) presso l’altro difensore con studio in Roma. Ne consegue che il ricorso è stato ritualmente introdotto.

Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, dianzi a quale il giudizio sarà riassunto entro mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Il giudice si merito provvederà sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Concede termine di mesi quattro per la riassunzione davanti ad esso, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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