Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15628 del 27/07/2016

Cassazione civile sez. I, 27/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18873-2011 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL

COORDINAMENTO DEL TITOLO 8^ L. n. 219 del 1981, in persona del

Commissario pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO CONSAFRAG, PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimati –

Nonchè da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI (P.I. (OMISSIS)), in persona

del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI PROPAGANDA 16, presso l’avvocato GENNARO

FAMIGLIETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO

MARSICO, ALDO DI FALCO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO CONSAFRAG (p.i. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4,

presso l’avvocato BRUNO CAPPONI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI

GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DEL TITOLO 8^ L. n. 219 del 1981;

– intimati – avverso la sentenza n. 1951/2010 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, per l’inammissibilità dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio Consafrag convenne in giudizio, con atto del 31.12.2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) – Commissario staordinario di Governo – e la Provincia di Napoli innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna al rimborso della somma di Lire 220.000.000, versata a titolo d’indennità ai proprietari di un’area occupata dall’attrice per l’esecuzione ed il recupero della Circumvallazione (OMISSIS).

Nel contraddittorio degli Enti convenuti, che negarono entrambi di esser tenuti al rimborso, il Tribunale adito condannò la PCM e la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello dì Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, che, per quanto d’interesse, rilevò che i primi giudici avevano rigettato l’eccezione della PCM, ritenendola legittimata per aver accorpato le competenze dei disciolti enti di gestione per l’attuazione dei programmi di cui alla L. n. 219 del 1981, escluse, quindi, la dedotta omessa pronuncia, ritenendo, poi, generico l’appello che si era solo richiamato alle difese di primo grado, laddove gli argomenti svolti in seno alla comparsa conclusionale, con cuì si era eccepito il difetto di titolarità passiva sotto un profilo del tutto nuovo, erano inammissibili ex art. 345 c.p.c., comma 2, in quanto richiedevano l’interpretazione di norme in precedenza non invocate (L. n. 144 del 1999, art. 42; D.Lgs. n. 354 del 1999) ed involgevano questioni di fatto (inerenti al tipo di opere eseguite), che non si desumevano ex actis e non erano affatto incontroverse.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la PCM con un motivo, al quale resistono con controricorso il Consorzio Consafrag e l’Amministrazione Provinciale di Napoli, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, con un mezzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, la Presidenza afferma la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., deducendo di aver sostenuto, sin dal primo atto difensivo, che il soggetto tenuto al pagamento delle indennità era l’Amministrazione Provinciale in forza del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995 e dell’ordinanza di presa d’atto del 29.3.1996. Le argomentazioni relative all’inapplicabilità della L. n. 144 del 1999 svolte in seno alla comparsa conclusionale, prosegue la ricorrente, servivano a rafforzare tale tesi ed a prevenire eccezioni avversarie e non miravano ad alcun accertamento, sicchè la Corte territoriale aveva errato nel qualificarle come eccezioni nuove ed aveva omesso di pronunciare sulla chiesta riforma della sentenza di primo grado “per carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale”, così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Il motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione. 3. Dopo aver premesso che, con la proposta eccezione, la PCM aveva negato di esser il soggetto obbligato al pagamento, id est di esser titolare, dal lato passivo, del rapporto controverso, la sentenza impugnata ha affermato che la relativa questione, attenendo al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, non poteva esser rilevata d’ufficio, ma rientrava nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata, soggetta quindi a tempi e modi previsti per le eccezioni in senso stretto. Sicchè l’eccezione poteva trovare ingresso in riferimento al D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995, formulata in origine dall’Amministrazione statale, ma non anche in riferimento alla disposizione di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 42 e D.Lgs. n. 354 del 1999, che era stata tardivamente formulata, e comportava un tema d’indagine involgente questioni di diritto e di fatto aventi carattere di novità. La Corte ha, inoltre, affermato che, in relazione alla prima, ammissibile, prospettazione dell’eccezione il motivo d’appello denunciato (vizio di omessa pronuncia) era infondato avendo il primo giudice condannato la PCM e così risolto la questione in senso a lei sfavorevole.

4. Il principio da cui muove la Corte napoletana, già sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, è stato, dì recente, smentito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 2951 del 2016, hanno, invece, affermato che:

a) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione (senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori);

b) le contestazioni da parte del convenuto hanno, quindi, natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e sicchè la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, ferme restando le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, e per la proposizione di eccezioni in senso stretto, alle quali si riferisce l’art. 345 c.p.c., comma 2, nel prevedere il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

5. L’affermazione secondo cui la contestazione della reale titolarità passiva nel diritto controverso costituisce un’eccezione nuova è, dunque, in sè erronea, ma tanto non giova alla ricorrente in quanto l’assoluzione dalla domanda avrebbe dovuto esser valutata L. n. 144 del 1999, ex art. 42 e D.Lgs. n. 354 del 1999, sulla scorta di elementi di fatto (inerenti la consistenza delle opere escluse dalla norma dall’ambito degli oneri mantenuti in capo allo Stato per alloggi ed opere di urbanizzazione) che dovevano esser allegati e provati, e che, invece, il giudice del merito ha escluso esser stati acquisiti in giudizio o esser incontroversi e, quindi, non potevano esser delibati d’ufficio, neppure su sollecitazione di parte. 6. Come, infatti, è stato più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 1099 del 1998; 3475 del 2001; 6943 del 2004; 12353 del 2010), occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte, va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile e pertanto soggiace sempre alle relative preclusioni e decadenze, mentre salvo espressa previsione della rilevabilità solo a iniziativa di parte (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte) il potere d’ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, e che risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.

7. La dedotta omessa pronuncia è, infine, insussistente: la Corte territoriale ha, infatti, delibato la questione relativa alla carenza di titolarità passiva sotto il profilo ritenuto ammissibile (D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995) ed in riferimento al motivo d’appello quale dedotto e che delimitava l’ambito del devolutum dalla PCM (anche in questo caso: omessa pronuncia) e ritenuto la questione risolta in seno negativo per l’appellante.

8. Il ricorso incidentale condizionato, con cui l’Amministrazione Provinciale ha dedotto l’infondatezza della domanda di rimborso, resta, in conseguenza, assorbito.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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