Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15628 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 22/07/2020), n.15628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20100/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MANCINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DE VIVO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3436/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/05/2015 R.G.N. 7067/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3436 in data 21 aprile – sei maggio 2015 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva soltanto per quanto di ragione il gravame proposto dalla S.p.a. Sviluppo Italia Campania avverso la pronuncia del 15 febbraio 2011, mediante la quale il locale giudice del lavoro aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’anzidetta società, utilizzatrice, ed il sig. S.G. dalla data di stipula della prima assunzione a seguito di contratto di somministrazione con OBIETTIVO LAVORO S.p.a., a partire dal due settembre 2005, con la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate, sicchè in parziale riforma della gravata pronuncia il risarcimento del danno veniva rideterminato, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dal 2.9.2005, compensate per un terzo le spese relative al doppio grado del giudizio, con la condanna per il residuo a carico della società appellante;

della sentenza d’appello il predetto S.G. ha chiesto la cassazione come da atto del 4 – 5 – 6 e 7 agosto 2015, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui ha resistito SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.p.a. in liquidazione mediante controricorso e ricorso incidentale con due motivi, in data 15-16 settembre 2015, di cui poi anche alla notifica mediante posta elettronica certificata in data 25 settembre 2015 (completa altresì di asseverazione di conformità a cura dell’avv. Andrea De Vivo, quale difensore procuratore speciale della società, in data sette giugno 2019), a seguito di relata negativa 15-09-15 nei confronti del ricorrente principale (impugnazioni, principale ed incidentale, tempestivamente depositate in data 25 agosto e 5 ottobre 2015);

la ricorrente incidentale ha poi depositato memoria illustrativa, con allegati in copia taluni precedenti giurisprudenziali (sentenze della Corte d’Appello di Napoli – sezione lavoro – nn. 5782/2018 e 137/2018);

è rimasta, infine, intimata la S.p.a. OBIETTIVO e LAVORO, peraltro già non costituitasi in appello, sicchè ne veniva ritenuta la contumacia.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente principale ex art. 360 c.p.c., n. 3, ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, convertito in L. n. 221 del 2012, avendo la Corte d’Appello errato nell’avere implicitamente respinto la spiegate eccezione di nullità del notificato atto di appello in quanto la corretta lettura il succitato art. 16 bis introdotto nell’ordinamento giuridico con la L. n. 114 del 2014, non altrimenti avrebbe dovuto indurre all’accoglimento della censura stante l’inesistenza non solo della firma digitale ma comunque della sottoscrizione mediante firma autografa dell’avvocato procedente nell’attestazione di conformità spillata in calce al notificato atto d’appello, peraltro cartaceo e non digitale;

con il secondo motivo il S. ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21 e 27, nonchè della L. n. 183 del 2010, art. 32, censurando l’impugnata sentenza d’appello nella parte in cui, in parziale modifica della gravata pronuncia, aveva errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la disciplina di cui al citato art. 32, con tutte le conseguenze connesse alla limitata misura del risarcimento del danno riconosciuto ad esso ricorrente, mentre in realtà le disposizioni regolatrici nella fattispecie dedotta erano quelle già indicate nella sentenza di primo grado secondo gli anzidetti artt. 20 21 e 27 e ciò proprio in quanto l’accertamento del primo giudicante circa la natura irregolare o illecita del contratto di somministrazione era stata per intero confermata dalla Corte di merito;

con il terzo motivo, in via subordinata, il ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dei succitati del D.Lgs. n. 276, artt. 20, 21 e 27, nonchè della L. n. 183, art. 32, censurando impugnata sentenza per avere riconosciuto ad esso ricorrente il solo diritto a risarcimento del danno, limitato alla vecchia disciplina di cui al surriferito della L. n. 183, art. 32, sia del D.Lgs. n. 81, successivo art. 39, entrato in vigore il 15 giugno 2015, al solo periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la successiva pronuncia, con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro, avendo quindi errato nell’applicazione della succitata disciplina non riconoscendo anche il connesso diritto dell’attore a vedersi corrispondere, per effetto della costituzione ex tunc del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, tutte le differenze retributive per i 33 mesi di mansioni espletate tra il percepito in virtù dei plurimi contratti di somministrazione irregolari ed il dovuto in virtù della disciplina pattizia applicabile nel caso in esame, con riferimento in particolare al c.c.n.l. Sviluppo Italia;

con il primo motivo la ricorrente incidentale ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27, in ordine alle norme ed ai principi in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attesa la legittimità della causale ampia con riferimento all’indicazione nei contratti de quibus delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività esercitata dall’impresa utilizzatrice sul rilievo che la sentenza impugnata aveva negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione lavoro intervenuti tra la società OBIETTIVO LAVORO (somministratrice) e la società ricorrente (utilizzatrice), ritenendosi che erroneamente la Corte territoriale avesse reputato necessaria l’indicazione puntuale e specifica delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, laddove le ragioni erano sempre state indicate nei contratti, avendo considerato come applicabile nel caso di specie la disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, ed altrettanto erroneamente abbia ritenuto necessaria la specificazione della causale, anzichè la sua mera indicazione fra le esigenze a tale scopo contemplate dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività dell’utilizzatrice (la causale del contratto di somministrazione a termine, con decorrenza 2-9-2005, come si legge nella sentenza de qua, faceva tuttavia riferimento alla generica espressione “attuazione D.Lgs. n. 185 del 2000”);

con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., soprattutto con riferimento alla violazione del principio di non contestazione delle risultanze documentali riguardo alle mansioni del lavoratore e alla sussistenza d’un picco di produzione etiologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile e del progetto “reddito di cittadinanza”, sia in relazione al rigetto delle richieste istruttorie di parte datoriale; tanto premesso, entrambi i ricorsi vanno disattesi in base alle seguenti ragioni;

quanto, in particolare, all’error in procedendo denunciato con il primo motivo dal ricorrente principale, ne va in via preliminare rilevata l’inammissibilità non solo per l’irrituale censura formalizzata ex art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè univocamente in termini di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma anche per difetto del requisito di autosufficienza, necessario a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, laddove anche per i vizi contemplati dal cit. art. 360, n. 4, l’accesso diretto agli atti del giudizio di merito in questa sede resta comunque subordinato alla preliminare compiuta enunciazione degli atti processuali, tanto più necessaria mediante completa loro riproduzione nello stesso ricorso per cassazione nei casi in cui, come nella specie, l’asserita eccezione non trovi alcun riscontro nella sentenza impugnata, dovendosi altresì allegare la rilevanza della pretesa omissione con incidenza sul diritto di difesa in pregiudizio della parte che ne lamenti la violazione, altrimenti potendosi dedurre che il vizio di forma sia stato sanato per il raggiungimento dello scopo ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c., in part. comma 3, in tema appunto di “rilevanza della nullità” (si legge, per contro, a pag. 2 della sentenza qui impugnata, che il lavoratore appellato si costituiva in giudizio, instando per “il rigetto delle istanze avverse e l’integrale conferma della sentenza di primo grado”, ciò che fa presumere l’accettazione del contraddittorio in ordine alle tesi esposte con l’interposto gravame, resistendovi mediante contrapposte difese di merito – d’altro canto ciò che rileva ex art. 434 c.p.c., è il tempestivo deposito del ricorso d’appello, in originale, completo di firme, procura alle liti e specifici motivi d’impugnazione, i cui difetti soltanto possono invalidare quest’ultima, mentre eventuali irregolarità di notificazione ex art. 435 c.p.c., nei sensi di cui alla sentenza di parziale illegittimità costituzionale n. 15/1977, comportano al più oneri di rinnovazione ovvero di concessione di termini a difesa per la parte appellata costituita che lamenti violazioni di carattere formale);

rimandando, quindi, l’esame degli altri due motivi del ricorso principale, vanno per contro necessariamente prima esaminate le due doglianze formulate con il ricorso incidentale, siccome attinenti alla medesima sussistenza del diritto vantato dall’attore S. in ordine rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della convenuta società utilizzatrice;

in proposito il ricorso va disatteso alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, concernente casi analoghi a quello di cui è processo in questa sede (v. tra l’altro Cass. VI civ. – L n. 12455 del 23 marzo – 17 maggio 2017), dovendosi pertanto ribadire le argomentazioni, qui interamente condivise, svolte da Cass. lav. con sentenza n. 18046 del 20/05 – 20/08/2014 (considerazioni poi ancora confermate da Cass. VI civ. – L con ordinanza n. 6606/11.02-6.04.2016);

sebbene la somministrazione di lavoro trovi nel D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001 – la propria specifica disciplina, in ogni caso, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e l’effettiva assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598);

quanto alla contestazione della necessità dell’esigenza di specificità, che giustifica il ricorso allo specifico strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine diretto, la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale;

non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. n. 17540/2014 – la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, la quale ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, NICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale, derivando tale inapplicabilità solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr. sul punto Cass. n. 17540 cit.);

nella specie la Corte di merito (cfr. in part. le pagine da 4 a 7 dell’impugnata sentenza) ha rilevato, in particolare, l’assoluta e generale rilevanza del profilo individuale, che se da un lato svincola l’utilizzatore dall’osservanza di previsioni legali o contrattuali collettive tipiche, d’altro canto gli impone di dimostrare che le specifiche esigenze indicate nel contratto siano realmente sussistenti ed abbiano un’effettiva efficacia causale rispetto a quella determinata assunzione, all’uopo richiamando anche Cass. lav. 15 luglio 2011 n. 15610 in ordine all’effettività delle esigenze cui si ricolleghi l’assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni niente affatto rispondenti a quelle contemplate dalla norma che la causale;

nel caso esaminato la somministrazione a tempo determinato risultava avvenuta al di fuori delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, non essendo state specificamente enunciate le ragioni contemplate da detta norma, attesa l’estrema genericità e quindi l’inconsistenza della causale giustificativa menzionata nel contratto di somministrazione, avuto riguardo alla dicitura “attuazione D.Lgs.”, del tutto astratta, in base ai principi affermati da questa Corte con le sentenze nn. 20598/2013 e 6933/2012, che non consentiva quindi alcun reale controllo sulle ragioni poste a sostegno dell’intervenuto contratto a termine. Nè si poteva, come invece preteso dalla società appellante, dimostrare ex post la sussistenza delle ragioni giustificatrici sulla base delle allegazioni contenute soltanto negli atti difensivi di parte di secondo grado, laddove la stessa società poi, a pag. 22 del suo appello, aveva dedotto circostante soltanto “in parte” asserite come provate documentalmente. Anche il c.d. “picco di produttività”, cui la società faceva riferimento come causale, strideva fortemente con il dato pacifico ed incontestato di un rapporto ininterrotto per ben 33 mesi, dato temporale apparso ben lontano dal costituire la risposta ad una esigenza provvisoria dell’azienda; quanto poi alla corrispondenza, non rilevata dai giudici di merito, che invece, secondo la ricorrente, sarebbe emersa dalla mancata contestazione, da parte convenuta delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni del lavoratore, la sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale, sul punto, in primo luogo, si rilevano inammissibili difetti di specificità e di autosufficienza, in violazione di quanto invece previsto dall’art. 366 c.p.c., in proposito, non essendo stati tra l’altro ritualmente riprodotti i motivi dell’appello a suo tempo proposto dalla società, attuale ricorrente; per altro verso – in conformità a quanto affermato da Cass. 18046/2014 cit. – la doglianza muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione. Invero, come specificamente rilevato sul punto nella motivazione della sentenza qui impugnata circa le contestazioni di parte attrice, il lavoratore istante aveva già negato che nel proprio caso vi fossero in concreto ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alla somministrazione di lavoro, di guisa che non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni della società resistente. In altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (v. anche Cass. lav. n. 6183 del 14/03/2018: la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo);

del resto, l’onere di contestazione concerne soltanto le allegazioni in punto di fatto contenute negli atti difensivi della parte avversaria, ma non i documenti da questa prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali rileva unicamente l’onere di un eventuale disconoscimento, nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c., o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (cfr. Cass. III civ. n. 16908 del 27/06/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste. Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 3126 in data 01/02/2019, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice.

V. altresì Cass. III civ., ordinanza n. 3022 – 08/02/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto – inammissibile – di demandare alla controparte – e anche al giudice – l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo.

In senso conforme, id. n. 12748 del 21/06/2016: l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice. V. altresì analogamente Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 6606 del 6/4/2016: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, o di proporre querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice);

peraltro, non gioverebbe alla ricorrente neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di critiche comunque non riconducibili ad alcuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la cui nuova formulazione (qui ratione temporis applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, in relazione all’impugnata sentenza, risalente all’anno 2015) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nelle pronunce di questa Corte a s. u. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054;

nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate al S. è stato senz’altro esaminato dalla Corte di merito, le cui valutazioni restano, ad ogni modo, insindacabili in sede di legittimità, laddove inoltre l’anzidetto apprezzamento in termini di genericità si è pure ripercorso, evidentemente, sulle richieste di carattere istruttorio avanzate dalla società, con inevitabile incidenza quindi sulla stessa ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata dalla stessa parte;

ritenuta, pertanto, la correttezza, in punto di diritto, dell’applicazione fatta della suddetta normativa, nel caso di specie, dalla Corte partenopea circa l’affermato diritto sull’an, vanno d’altro canto anche disattese le contrapposte doglianze di parte attrice circa il quantum dovutole, nei sensi di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale;

invero, deve ancora ribadirsi (Cass. lav. n. 17540 – 01/08/2014), che in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (come autenticamente interpretato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (in senso conforme, tra le altre, Cass. lav. n. 8148 del 3/4/2018). Ciò premesso, va rilevato che nella specie la Corte di merito, applicati correttamente i principi di diritto in materia, citando pure la pertinente giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la misura del risarcimento dovuto, in assenza dell’esposizione di particolari circostanze di fatto utili alla determinazione, ex cit. art. 32, veniva liquidata nell’anzidetta misura di dieci mensilità, “in considerazione preminente delle dimensioni dell’impresa e della notevole anzianità di servizio maturata”. Nè poteva considerarsi negativamente il tempo di attesa tra la scadenza dell’ultimo contratto e l’inizio del giudizio, quest’ultimo intrapreso con una certa rapidità;

si appalesa, pertanto, l’infondatezza di quanto dedotto con la seconda doglianza del ricorso principale, non potendosi d’altro canto sindacare in questa sede l’apprezzamento in punto di fatto di quanto giudicato congruo nel caso di specie circa l’entità dell’indennizzo spettante ai sensi del succitato art. 32;

d’altro canto, appare inammissibile la terza censura del ricorrente S., laddove in effetti si prospetta una pretesa creditoria, relativamente ai periodi lavorati, a titolo di differenze retributive, oggettivamente diversa da quella di natura essenzialmente risarcitoria dovuta a causa della cessazione (anticipata) dell’attività di lavoro, connessa all’invalida somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l’impresa utilizzatrice, quindi limitatamente ai periodi non lavorati, perciò non retribuiti, ma per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tuttavia a far luogo dalla costituzione in mora da parte di quest’ultimo diretto interessato, mediante la formale messa a disposizione delle proprie energie lavorative), risarcimento poi dovuto nei limiti dell’indennizzo all’uopo previsto dall’art. 32, non ignorando, d’altro canto, questo collegio il principio di diritto (Cass. lav. n. 17248 del 02/07/2018), secondo cui, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (in senso analogo v. anche Cass. VI civ. – L n. 262 del 12/01/2015. Cfr. altresì Cass. lav. n. 19295 del 12/09/2014: l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, costituisce una specie di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, sicchè essa non può essere applicata al periodo successivo a detta sentenza);

nel caso di specie, come già sopra osservato, la Corte di merito ha rilevato il difetto di precise allegazioni in ordine a circostanze di fatto utili alla determinazione di quanto preteso dall’interessato ed il suo ricorso per cassazione appare oltremodo carente, ex art. 366 c.p.c., nell’enunciazione di quanto a suo tempo richiesto, segnatamente il quantum deberatur, con la domanda di cui all’atto introduttivo del giudizio, tanto più che nemmeno risultano precisate le differenze retributive, apoditticamente e genericamente affermate, peraltro in relazione a non meglio indicato “CCNL Sviluppo Italia”, per di più neanche precisato nell’indice della produzione ex art. 369 c.p.c., in calce allo stesso ricorso (v. anche le contestazioni sul punto a pag. 10 del controricorso, laddove in particolare la società ha dedotto l’identica corrispondenza della retribuzione percepita dal S. a quella corrisposta ai lavoratori della Sviluppo Italia Campania); pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati;

sussiste, quindi, reciproca soccombenza tale da giustificare l’integrale compensazione delle relative spese tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in proposito nei riguardi della intimata OBIETTIVO LAVORO, contro la quale in effetti non risultano specifiche istanze di parte, visto inoltre che comunque detta società non ha svolto alcuna attività difensiva almeno in questa sede di legittimità;

atteso, infine, l’esito del tutto negativo delle impugnazioni qui proposte, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti costituite le spese di questo giudizio; nulla spese per la società rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso principale e incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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