Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15628 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.22/06/2017), n. 15628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27975-2015 proposto da:
COMUNE DI GASSINO TORINESE – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco
in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 51, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO PERFETTI che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GENCO;
– ricorrente –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 305,
presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 423/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELA;
vista la memoria ex art. 380 – bis c.p.c., prodotta da parte
ricorrente.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si tratta di avviso di accertamento in rettifica ICI dell’anno d’imposta 2006 relativamente ad un fabbricato rurale di cat. A/7 e vani 15, per il quale il Comune di Gassino Torinese ha ritenuto insussistente il requisito dell’utilizzo abitativo ai fini dell’esenzione D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9, comma 3, lett. b), risiedendo i coniugi comproprietari nel vicino Comune di Torino, distante appena 15 chilometri;
2. l’amministrazione impugna la sentenza con cui la C.T.R., in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto all’immobile il carattere della ruralità – in quanto “abitazione principale del proprietario imprenditore agricolo”, “stato” riconosciuto “sia al sig. T.P. che al coadiuvante F.L.” – lamentando la violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, e l’omesso esame del fatto decisivo che i coniugi dimorassero abitualmente non in (OMISSIS), bensì in (OMISSIS);
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;
5. invero, in disparte l’incerta situazione abitativa/residenziale (cfr. Cass. n. 14286/13), risulta assorbente il classamento catastale dell’immobile – di ben 15 vani – in cat. A/7 (villini di lusso), laddove l’esenzione da ruralità riguarda solo gli immobili di cat. A/6 (abitazioni di tipo rurale) e D/10 (fabbricati strumentali);
6. questa Corte ha più volte chiarito che “in tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A16 o D/ 10) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti il D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9 ” (Cass. sez. 5^ n. 7930/16; cfr. Cass. sez. 5^ n. 14386/13);
7. nel caso di specie, non risulta che gli interessati abbiano impugnato il classamento A/7, con la conseguenza che il trattamento esonerativo non può opera per L. (n. 7930 del 2016).
8. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso di parte contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese processuali di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017