Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15628 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32497-2019 proposto da:

IL GOLOSONE SAS DI A.G. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

POLINARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO MUGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1732/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto di D.L.B. alla corresponsione delle differenze retributive, per l’ammontare di Euro 29.128,00, e del t.f.r. derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la Società “Il Golosone s.a.s. di A.G.”, ove aveva svolto attività come cuoca dall’1/02/2006 al 31/12/2008;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Società “Il Golosone s.a.s. di A.G.” in persona del legale rappresentante A.G. sulla base di un unico motivo;

D.L.B. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente deduce “Violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”;

il profilo della violazione di legge è dedotto in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe mancata la prova che la D.L., oltre a quanto risultava dalle buste paga, percepiva fuori busta l’ulteriore somma di Euro 500,00 a titolo di retribuzione: l’erronea affermazione avrebbe comportato l’illegittima lievitazione dell’ammontare della somma ritenuta dovuta dalla ricorrente;

quanto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione delle sette ricevute di pagamento a firma della D.L. attestanti la percezione di Euro 1000 mensili.

il motivo è inammissibile;

secondo l’orientamento costante di questa Corte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 14679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011);

nel caso in esame, la Corte d’appello ha esercitato in pienezza il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, ritenendo che “le ricevute di pagamento legate dalla società sono soltanto le quietanze dei pagamenti degli importi indicati in busta paga (e non già di ulteriori importi).” (p. 4 sent.);

deve aggiungersi che la parte non deposita unitamente al ricorso per cassazione le dette ricevute nè le buste paga, e neppure fornisce sicuri elementi per una loro facile reperibilità, incorrendo nella ragione di improcedibilità del motivo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4;

va poi rilevato, con riguardo al denunciato vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), che a fronte di un doppio accertamento fattuale e di una CTU che ha elaborato i conteggi, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), al fine di evitare l’inammissibilità del motivo in caso di cd. doppia conforme prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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