Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15627 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10817-2011 proposto da:

M.D., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SILLA 28, presso l’avvocato CARMINE COSENTINO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IL FIORE DI PESCO S.C.A.R.L., C.G., G.E.,

T.A., MA.FE., MA.VI.;

– intimati –

Nonchè da:

MA.FE. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 250, presso l’avvocato MARCELLO CORRADI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.D., IL FIORE DI PESCO S.C.A.R.L., C.G.,

G.E., T.A., MA.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 951/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARMINE COSENTINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, l’inammissibilità o

l’improcedibilità dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MARCELLO CORRADI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

eventualmente l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per l’inammissibilità del ricorso incidentale per

difetto di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 19/11/1988, M.D. impugnava la Delib. assembleare dei soci della Cooperativa “Il Fior di Pesco” del 13/10/1988, che aveva respinto il ricorso presentato dallo stesso M. avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa del 5/6/1984/di revoca dell’assegnazione già effettuata al M. di un alloggio sociale, reso disponibile per le dimissioni del socio assegnatario Ma.Fe., e di nuova assegnazione di detto alloggio al socio Ma.Vi., per diritto di graduatoria. L’attore chiedeva l’annullamento delle due delibere e la reintegrazione dei suoi diritti; in via subordinata la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti dei soci amministratori G., C. e T., a causa del loro comportamento che lo aveva indotto in errore circa la rinuncia di tutti gli altri soci all’opzione verso il predetto alloggio; in ulteriore subordine, chiedeva l’annullamento per vizio del consenso del contratto di compravendita tra il M. e Ma.Fe. di un appartamento in (OMISSIS), alienato appunto in relazione all’assegnazione dell’alloggio sociale.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande contro ciascuno proposte.

Il Tribunale di Roma emetteva sentenza N. 4995 del 1994 passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello proposto dalla Cooperativa) con cui dichiarava la nullità della Delib. 13 ottobre 1988.

Con sentenza definitiva n. 47178 del 2002 in data 12/12/2002, esso rigettava la domanda dell’attore di annullamento della Delib. CDA della Cooperativa 5 giugno 1984, ritenendo sussistente un precedente giudicato (sentenza n. 10020 del 1993) che aveva dichiarato legittimo tale provvedimento; rigettava altresì le domande subordinate di annullamento del contratto di compravendita tra il M. e Ma.Fe., essendo esso del tutto autonomo rispetto alla controversia sull’assegnazione, accoglieva invece la domanda nei confronti degli amministratori, con condanna di essi al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale il M..

Costituitosi il contraddittorio la Cooperativa nonchè gli amministratori G. e C. ne chiedevano il rigetto; la Cooperativa proponeva altresì appello incidentale sulle spese di giudizio; gli amministratori G. e C., appello incidentale sulla loro condanna al risarcimento dei danni; Ma.Fe. chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale in via condizionata per il rigetto di ogni domanda contro lui proposta.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 04/03/2010, rigettava l’appello principale e quelli incidentali, limitandosi a correggere la motivazione della sentenza di primo grado, precisando che la pronuncia del Tribunale di Roma n. 10020 del 1993 non era passata in giudicato, ma rilevava comunque il giudicato di altra sentenza, sempre inerente alla fattispecie dedotta, n. 1747 del 1988.

Ricorre per cassazione il M..

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Ma.Fe., che pure deposita memoria difensiva per l’udienza.

Non svolge attività difensiva la Cooperativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c, artt. 24 e 111 Cost.; e conseguente nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che, ravvisando un differente giudicato, avrebbe dovuto segnalarlo e provocare il contraddittorio e le opportune difese.

Con il secondo, violazione dell’art2909 c,c. e dei principi in materia di giudicato nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’erronea interpretazione data dal giudice di secondo grado sul giudicato di cui alla sentenza n. 1747 del 1988, ai fini dell’esame della domanda di annullamento della Delib. 5 giugno 1984 e del suo rigetto.

Possono trattarsi congiuntamente i due motivi, strettamente collegati.

Come già precisato in parte narrativa, la Corte di Appello ha sostituito al giudicato indicato dal giudice di prime cure (Tribunale Roma n. 10020 del 1983) altro giudicato di cui alla sentenza n. 1747 del 1988, sempre riferita alla medesima fattispecie: questa dichiarava la nullità della Delib. assemblea dei soci della Cooperativa 6 ottobre 1984, essendo stata adottata senza la convocazione del M. (il contenuto di tale delibera dichiarata nulla è stato poi confermato dalla Delib. assembleare 13 ottobre 1988 impugnata nel presente procedimento); essa aveva altresì dichiarato l’odierno ricorrente non legittimato a proporre impugnazione avverso la Delib. adottata dal Consiglio di Amministrazione 5 giugno 1984.

Chiarisce la sentenza oggi impugnata che il passaggio in giudicato della sentenza n. 1747 del 1988, è incontroverso tra le parti, e risulta specificamente richiamato dallo stesso M. negli atti del presente giudizio.

Secondo l’insegnamento di questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 11501 del 2008; Cass. S.U. n. 691 del 2016; Cass. n. 2732 del 2008; Cass. n. 10826 del 2016), l’esistenza di un giudicato esterno od interno è rilevabile di ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (e addirittura, come nella specie, indicati e richiamati dal ricorrente stesso), rispondendo al criterio informatore dell’art. 111 Cost., che tutela il diritto alla ragionevole durata del giusto processo.

Non era dunque necessario, nella specie, come invece pretende il ricorrente, segnalare la presenza del giudicato alle parti perchè apprestassero le opportune difese, avendo le stesse piena conoscenza della sentenza.

Nè si può attribuire valenza di giudicato soltanto ad una parte della sentenza, escludendo quella parte che aveva dichiarato il M. non legittimato a proporre impugnazione della Delib. Consiglio di Amministrazione 5 ottobre 1984.

Esiste in ogni caso giudicato in ordine alla nullità della Delib. assembleare 6 ottobre 1984 e di quella del 13 ottobre 1988, in relazione al quale l’odierno ricorrente potrebbe, se del caso, far valere i propri diritti.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Quanto a quello incidentale, proposto da Ma.Fe., esso appare inammissibile per carenza di interesse in quanto richiederebbe soltanto il riconoscimento che sul rigetto della domanda del M. di annullamento del contratto di compravendita de quo, si è formato il giudicato per mancanza di impugnazione. Ma su tale profilo, all’evidenza, non deve pronunciarsi questa Corte risultando la circostanza dallo svolgimento del processo.

Rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, vanno compensate le spese tra le due parti costituite. Nulla invece sulle spese nei confronti della Cooperativa che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio tra le partio costituite.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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