Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15626 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA

3, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO ANGELA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CENTOLA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

22, presso la SRL OMNIA SERVICE P2 rappresentato e difeso dall’avv.

DI MASSO IDA, giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1924/2008 del TRIBUNALE di FOGGIA del

14.10.08, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. A.V. ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 18 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione proposta da D.S.S. avverso l’esecuzione forzata minacciatagli da essa ricorrente con un precetto del 2 marzo 2007.

Al ricorso ha resistito con controricorso il D.S., svolgendo, inoltre, in esso ricorso incidentale.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso principale appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ai primi cinque motivi. Infatti, essi si fondano sul modo di essere del titolo esecutivo notificato in una con il precetto, ma di tale atto non fornisce l’indicazione specifica prescritta da detta norma, la quale avrebbe postulato innanzitutto l’indicazione del se ed del come in questa sede di legittimità tale documento sarebbe stato prodotto e sarebbe esaminabile dalla Corte, anche agli effetti della previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008). Viceversa, il ricorso non fornisce alcuna indicazione al riguardo. Inoltre, in ossequio al principio di autosufficienza, del quale l’art. 366 c.p.c., n. 6, costituisce il precipitato normativo sarebbe stato necessario, sempre in funzione della specificità dell’indicazione, che nel ricorso fosse riprodotto il contenuto di detto atto quanto alle attestazioni su di esso figuranti.

Il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili sempre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quale norma che, come si è detto, normativizza a livello formale il principio di autosufficienza, perchè vi si ragiona di una pretesa domanda nuova formulata dal resistente ed opponente nel giudizio di merito, senza individuarne l’udienza in cui venne proposta al fine di consentire alla Corte di percepire l’esatto tenore della domanda ed il momento in cui venne proposta. In tal modo il ricorso non ottempera al requisiti di cui alla suddetta norma quanto alla indicazione specifica dell’atto processuale su cui si fonda.

3.1. – Il ricorso incidentale, in quanto si profila come ricorso incidentale tardivo, diventa a questo punto inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, detta sua natura discende dalla circostanza che la notificazione della sentenza impugnata da parte del qui resistente (avvenuta il 12 dicembre 2008) fece decorrere anche a suo carico il termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, al momento della consegna del controricorso per la notificazione (che risulta essere avvenuta il 23 marzo 2009), era già decorso (in termini, Cass. sez. un. n. 23829 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio, previa riunione del ricorso incidentale a quello principale, in senso al quale è stato proposto, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, le parti non hanno mosso rilievi.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

Quello incidentale è dichiarato inefficace.

Il fatto che il ricorso incidentale sia stato proposto legittimamente come impugnazione incidentale tardiva e che venga dichiarata inefficace per l’inammissibilità del ricorso principale, ai fini dell’individuazione della soccombenza esclude che il ricorrente incidentale sia soccombente quanto al suo ricorso in ragione della dichiarazione di inefficace e comporta che la soccombenza debba, invece, essere valutata in via virtuale, equivalendo l’inefficacia ad una sorta di cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale. Al riguardo, anche il ricorso incidentale sarebbe stato inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda su atti dei quali non indica se e dove sino stati prodotti in questa sede.

Sussistendo la soccombenza di ognuna della due parti, il Collegio ritiene che le spese possano compensarsi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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