Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15626 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.22/06/2017), n. 15626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24142-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MARINA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 472/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa a seguito di pagamento della sola prima rata prevista dalla conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, annullata dal giudice di prime cure, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio “per omessa notifica ad una parte”, segnatamente l’agente della riscossione che era stato parte del giudizio di primo grado;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonchè la violazione dell’art. 331 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto piuttosto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte;
3. all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forvia semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il ricorso va accolto con riguardo al secondo motivo, poichè la motivazione della sentenza impugnata, pur non risultando omessa -donde l’infondatezza della prima censura – è comunque erronea;
5. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, in ipotesi di litisconsorzio processuale – che si verifica, anche nel contenzioso tributario, “quando la presenta di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione”, onde “evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio” – “l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contradditorio, iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.” e, in mancanza, “la nullità dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. 18683/16; cfr. Cass. 1274/15, 25719/14, 445/13, 11890/12, 11506/12, 14423/10, 27437/08, 1789/04);
6. pertanto, avendo l’Agenzia appellante omesso di notificare il proprio atto di gravame al concessionario della riscossione – che era stato parte del giudizio di primo grado, assumendo perciò la veste di litisconsorte processuale – ma avendo a sua volta il giudice d’appello omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, va dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado e del giudizio d’appello;
7. la sentenza va quindi cassata e la causa va rinviata dinanzi al giudice a quo perchè provveda ai sensi dell’art. 331 c.p.c., oltre che per la statuizione sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017