Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15626 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13037-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 297/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Ancona, a conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto la domanda con cui C.V. aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 comma 1; la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, costituisca la chiara volontà del legislatore di evitare a tali soggetti svantaggiati, esentati dall’elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia, un ulteriore ritardo nella liquidazione della pensione;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;

C.V. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi;

il motivo è fondato;

alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);

questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dalla stessa norma successivi commi, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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