Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15625 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2442/2009 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TAFFARELLO GIANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V., INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i

dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2008 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO del

10.12.07, depositata il 19/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 29 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, investito da B.V. dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’esecuzione forzata per espropriazione di crediti presso terzi iniziata dalla B. dopo aver qualificato l’opposizione – siccome deducente l’essere stato eseguito il pignoramento quando il precetto precedentemente notificato era ormai divenuto inefficace – alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 2, l’ha accolta con gravame delle spese.

Il ricorso risulta notificato anche al terzo debitor debitoris, ma esso non è indicato come parte ed il ricorso non si può reputare proposto anche nei suoi confronti.

L’intimato non ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’ari. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso prospetta due motivi, corredati da idonei quesiti di diritto.

Con il primo lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 c.p.c., comma 3, sotto il profilo che il Tribunale ha ritenuto fondata la deduzione di esecuzione del pignoramento in un momento in cui il precetto era divenuto inefficace, dando rilievo come dies a qua del termine di efficacia dello stesso alla data di consegna all’ufficiale giudiziario dei plico con cui ne era poi avvenuta la notificazione a mezzo posta. Viceversa, si sarebbe dovuto dare rilievo al momento del perfezionamento della notificazione per il destinatario, il che avrebbe evidenziato che il pignoramento era stato eseguito quando ancora il precetto era efficace.

Con il secondo motivo si deduce che vi sarebbe stata violazione dell’art. 112 c.p.c., là dove il Tribunale ha qualificato l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, mentre era stata proposta espressamente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2.

4. – Il primo motivo di ricorso sembrerebbe doversi ritenere inammissibile, perchè il ricorso non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Fondandosi, infatti, sulle emergenze della notificazione del precetto, il cui esame sarebbe necessario per il riscontro della data di consegna del relativo plico all’ufficiale giudiziario e della data di ricezione del plico da parte del destinatario, nonchè sulle emergenze della notificazione del pignoramento, la detta norma avrebbe imposto alla ricorrente di indicare specificamente tali documenti, onere che implicava non solo l’individuazione del modo e della sede di produzione nel giudizio di merito inerente l’opposizione, ma anche l’indicazione della produzione in questa sede di legittimità, eventualmente anche all’interno del fascicolo di parte del giudizio di merito, con la relativa specificazione del modo di individuarlo.

Il ricorso, viceversa, indica solo l’udienza di produzione dell’atto di pignoramento, ma nessuna indicazione fornisce riguardo al se ed al dove esso sarebbe esaminabile in questa sede, e nulla indica quanto al precetto.

Viene, dunque, in rilievo la giurisprudenza di questa Corte di cui a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 (seguita da numerose conformi).

Il secondo motivo appare invece infondato atteso che la proposizione con l’invocazione della norma dell’art. 617 c.p.c., piuttosto che con quella dell’art. 615 c.p.c., non toglie che competa al giudice dell’esecuzione adito individuare, quale espressione del potere di qualificare in diritto la domanda, il referente normativo corretto dell’opposizione, come ha fatto il Tribunale.

Il ricorso appare, dunque, da rigettare, per l’esistenza di una causa di inammissibilità e di una di infondatezza manifesta”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, parte ricorrente non ha mosso rilievi.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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