Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15625 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15717/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 48,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SERIO;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI LECCE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5966/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di F.G. (oltre che della Prefettura di Lecce) avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione del F. contro un’intimazione di pagamento e la cartella esattoriale presupposta per mancata notificazione di quest’ultima; il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado perchè, essendo stata la notificazione eseguita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ha reputato applicabili le norme sulla notificazione a mezzo posta ed, in mancanza della relata di notifica, ha concluso per l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti di F.G.;

– il ricorso è proposto da Equitalia Sud S.p.A. con un solo motivo;

– F.G. si difende con controricorso;

– la Prefettura di Lecce non si difende;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con l’unico motivo è dedotta violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 137 c.p.c. e segg., perchè la cartella di pagamento impugnata è stata notificata direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in merito al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 26 e conclude deducendo l’erroneità della sentenza, che avrebbe dovuto reputare valida la notificazione effettuata come sopra o comunque avrebbe dovuto reputare sanata la nullità dal raggiungimento dello scopo;

il motivo è manifestamente fondato;

i principi di diritto applicabili al caso di specie sono i seguenti:

– “La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento” (così da ultimo Cass. n. 12351/16);

– “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (così, tra le altre, Cass. n. 6395/14);

ne consegue l’inapplicabilità delle norme che disciplinano le notificazioni a mezzo posta effettuate per il tramite dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. ord. n. 12083/16, secondo cui:” In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata)”;

il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, per la decisione sugli altri motivi di opposizione;

si rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, demandandogli anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA