Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15625 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1375-2019 proposto da:

C.P., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO PICCIOLI;

– ricorrenti –

e contro

T.E.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 765/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto di T.E.R. alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di svolgimento di lavoro straordinario e t.f.r. per le prestazioni rese quale badante in favore di B.S.;

la Corte d’appello a seguito di istruttoria, ha ritenuto attendibile la testimonianza resa da G.Y.M., figlia della T. – che aveva lavorato in sostituzione della madre in alcune occasioni – in merito sia alla durata effettiva della prestazione giornaliera sia alle modalità del suo effettivo svolgimento, ritenendo soddisfatto l’onere della prova circa la legittimità delle pretese economiche dell’appellata;

la cassazione della sentenza è domandata da C.M. e P.C., figli di S.B., nel frattempo deceduta, sulla base di tre motivi;

T.E.R. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, in merito al ritenuto raggiungimento della prova del numero di ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte da T.E.R.;

sostiene che l’impianto probatorio si reggerebbe unicamente sulla testimonianza della figlia di questa, G.Y.M., di cui pone in dubbio l’attendibilità della qualità di teste;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta la nullità della sentenza per aver ritenuta raggiunta la prova della durata della prestazione all’esito di un percorso argomentativo del tutto apparente, per lo più basato sull’aver conferito maggiore attendibilità al contenuto della testimonianza della G. rispetto alle dichiarazioni rese dai testi di parte appellante;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione con le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio; contesta l’affermazione della Corte territoriale per aver ritenuto attendibili, sulla base della conoscenza diretta dei fatti, unicamente le dichiarazioni rese dalla G. e dalla S., persona che aveva sostituito la T. anche se per una sola mattina, sì come contrastanti con l’affermazione del Tribunale secondo cui l’unica ad avere reale conoscenza dei fatti era la prima delle due sostitute;

il primo motivo è inammissibile;

le prospettazioni dei ricorrenti deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo motivo è del pari inammissibile;

la motivazione resa dalla Corte territoriale non appare censurabile in base all’accezione di motivazione apparente offerta dalle Sez. Un. n. 22232 del 2016, che conferisce una limitata rilevanza alla mancanza del minimo costituzionale atta a procurare la nullità della sentenza per error in procedendo; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte detta nullità si riscontra soltanto qualora la sentenza “…benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.”;

nel caso di specie la Corte territoriale, a seguito di completa e approfondita istruttoria, ha ritenuto soddisfatto il requisito probatorio al fine di ritenere che la prestazione giornaliera si svolgesse dalle 8,30 alle 18,30 e, il sabato, solo di mattina;

ha, altresì, motivato il diniego di adozione di nuovi mezzi di prova circa i presunti prolungati periodi di assenza dal servizio della lavoratrice in ragione sia della genericità della richiesta sia poichè ha valutato l’incompatibilità dei denunciati allontanamenti della T. dal lavoro col mantenimento della retribuzione erogata in misura fissa;

anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile;

la contraddittorietà sollevata dai ricorrenti non sussiste nel caso in esame, atteso che l’attività selettiva delle prove e la valutazione circa l’attendibilità dei testi è materia valutativa affidata alla discrezionalità del giudice del merito (Cass. n. 16467 del 2017), sì che l’errore di valutazione in cui sia questi sia eventualmente incorso, in quanto investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27033 del 2018);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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