Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15624 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19956-2013 proposto da:

R.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato NICOLA DI PIERRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO TESO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE COSMORAMA S.A.S. DI E.P. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, N.C.,

P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso l’avvocato MASSIMO LOTTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSIO VIANELLO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ACHILLE BORRELLI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2002, R.R. ha convenuto in giudizio la Immobiliare Cosmorama sas, Enrica Prataviera e N.C. ed ha chiesto che fosse accertato di essere socio e titolare del 40% della partecipazione nella predetta società, essendo simulata la cessione delle quote sociali al Nogarotto, stipulata con atto del 5 novembre 1993; ha chiesto che fosse dichiarato il diritto alla liquidazione della quota di sua spettanza, avendo receduto dalla società in data 5 aprile 2001, con condanna dei convenuti a pagare la somma corrispondente al relativo valore e di N. a rendere il conto della gestione della società dal 1993 al 2001.

I convenuti, costituitisi, hanno eccepito la prescrizione quinquennale e chiesto il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro, ha dichiarato simulata e, quindi, inefficace la cessione delle quote; ha accertato il recesso di Rossetto dalla società e ha condannato i convenuti a corrispondere Euro 403.895,00, a titolo di liquidazione della quota, e ordinato a N. di rendere il conto.

Il gravame è stato accolto dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza 22 marzo 2013, che ha rigettato le domande di Rossetto. La Corte ha ritenuto che l’azione per la liquidazione della quota fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949 c.c., nel termine decorrente dalla redazione dell’atto di cessione del 5 novembre 1993, sicchè la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta, in data 13 aprile 2002, quando il suddetto termine era già spirato.

Avverso questa sentenza il Rossetto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un complesso motivo, illustrato da memoria, cui si sono opposti la Immobiliare Cosmorama, P. e N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, il Rossetto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2289 e 2949 c.c., per avere erroneamente fatto decorrere la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota dalla data dell’atto di cessione, nonostante che ne avesse denunciato fondatamente la simulazione, anzichè dalla comunicazione del recesso dalla società in data 5 aprile 2001, rispetto alla quale la domanda giudiziale era tempestiva.

Il motivo è fondato.

La questione giuridica che si pone è quella della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2949 c.c. (la cui applicabilità nella fattispecie non è contestata) per l’esercizio del diritto alla liquidazione del controvalore in denaro della quota del socio receduto (ex art. 2289 c.c.), in un caso in cui vi era stata una cessione della medesima quota con atto impugnato per simulazione.

La Corte d’appello ha individuato il dies a quo nell’atto di cessione, poichè il diritto alla liquidazione della quota presuppone la qualità di socio, la quale sarebbe venuta meno in capo al Rossetto per effetto di quella cessione, avvenuta in una data (novembre 1993) risalente a più di cinque anni prima della proposizione della domanda giudiziale (aprile 2002), non potendo egli recedere da una società nella quale non era più socio.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, per fare decorrere la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale dalla data dell’atto di cessione del 1993 e per desumerne l’effetto di ritenere irrilevante il recesso operato (nel 2001) quando il Rossetto non era più socio, la Corte di merito avrebbe dovuto preliminarmente accertare la realtà ed efficacia di quella cessione e, quindi, l’infondatezza nel merito della domanda di simulazione proposta dal Rossetto.

Questo accertamento è del tutto mancato, avendo la sentenza impugnata fatto decorrere la prescrizione dalla data della cessione del 1993 che, però, se fosse stata simulata, non avrebbe prodotto alcun effetto tra le parti (art. 1414 c.c.), con la conseguenza che il Rossetto sarebbe rimasto socio della società sino al momento del recesso avvenuto nel 2001, quando sarebbe maturato il suo diritto alla liquidazione della quota, tempestivamente azionato in giudizio nel 2002.

A fronte dell’eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti per paralizzare la domanda attorea di liquidazione della quota sociale, la Corte avrebbe dovuto indagare sull’atto di cessione, il quale, se simulato, avrebbe evidenziato il perdurante status di socio del Rossetto e la tempestività della sua domanda, in quanto proposta nel 2002, a fronte del recesso avvenuto nel 2001. Inoltre, se la cessione fosse stata – come implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata – reale e non simulata, la Corte di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda del Rossetto non per prescrizione, ma per insussistenza dell’invocato diritto alla liquidazione della quota, in quanto privo di collegamento con la vendita della stessa, dalla quale avrebbe potuto sorgere, in ipotesi, solo il diritto al pagamento del prezzo.

A conforto dell’opposta soluzione, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte (sent. n. 11973/1992) che, su una domanda proposta dal socio cedente nei confronti della società e di chi risultava socio cessionario, al fine di denunciare l’illegittimità dell’annotazione del trasferimento della quota nei libri sociali e, quindi, di rivendicare la persistenza dello status di socio con i diritti ad esso connessi, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, a norma dell’art. 2949 c.c., e ne ha fissato la decorrenza dalla suddetta annotazione, che segnava il momento in cui il trasferimento era impugnabile dal cedente e dai suoi eredi.

Tale precedente, tuttavia, non è pertinente, poichè in quel caso non era stata richiesta la liquidazione della quota in conseguenza di un atto di recesso, nè dedotta la simulazione del trasferimento della partecipazione sociale. La Corte d’appello, in sostanza, non ha colto il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra la questione della liquidazione della quota sociale e quella della simulazione della cessione.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, al fine di riesaminare l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dal Rossetto, con riguardo alla sua decorrenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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