Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15624 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14514-2016 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ZITO

ROSARIO 10, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BARBUSCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GUZZETTA;

– ricorrente-

contro

ARENA NPL ONE SRL, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE;

– controricorrente –

nonchè contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA

NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE SICILIA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 11/2014 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositato il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

CHE:

– il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa il 5 aprile 2016, a conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo avanzato, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione emessa dal giudice dell’esecuzione in data 15 dicembre 2014;

– con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, in composizione collegiale, ha qualificato il rimedio ed ha rigettato il reclamo, condannando il reclamante al pagamento delle spese di fase;

– il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

– infatti, il provvedimento oggetto del reclamo (deciso con l’ordinanza impugnata) è un’ ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo, che il giudice dell’esecuzione aveva adottato ai sensi dell’art. 618 c.p.c.; l’ordinanza oggetto del presente ricorso straordinario è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare, e che trova la sua disciplina nell’art. 669 terdecies c.p.c., così come richiamato dall’art. 624 c.p.c.;

atteso quanto sopra, è sufficiente ribadire il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “E’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c., come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal tribunale, in composizione collegiale, che aveva respinto il reclamo contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, costituito da un verbale di conciliazione)” (così Cass. n. 1176/15; cfr. già Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le tante, Cass. n. 11243/10 e, tra le più recenti, Cass. ord. n. 9371/14, n. 743/16 e n. 1228/16);

perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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