Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15624 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19414-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

terngore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato FAVALLI GIACINTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

29/06/2006 R.G.N. 1892/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FAVALLI GIACINTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso nei confronti di B. M. e M.B., con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano depositata il 29-6-2006 che, riguardo alle dette lavoratrici, ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecco n. 144/2003, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97 e succ. (rispettivamente per la B. in data 6-7- 2000 e per la M. in data 3-10-2000) con le pronunce consequenziali.

La B. e la M. non si sono costituite.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, premesso che la B. e la M. dalla sentenza impugnata risultano elettivamente domiciliate “con l’avv. Proc. dom.

Fortunato Riva” in “piazza degli Affari 12, Lecco”, rileva il Collegio preliminarmente che il ricorso risulta notificato a ciascuna intimata sia “in Milano presso la Cancelleria della Corte di Appello” “a mani del cancelliere” sia a mezzo del servizio postale “in Lecco Piazza degli Affari n. 12 presso lo studio dell’avv. Fortunato Riva”.

Orbene la notifica presso la detta cancelleria deve ritenersi inesistente atteso che “il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del Tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la “ratio” della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione” (v. Cass. 11-6-2009 n. 13587, v. anche Cass. 12-5-2010 n. 11486).

Per quanto riguarda, poi, la notifica a mezzo posta, osserva preliminarmente il Collegio che agli atti del fascicolo non si rinvengono gli avvisi di ricevimento relativi ai plichi raccomandati spediti, rispettivamente con riferimento all’avv. Parenti e all’avv. Scida, in data 29-6-2007 dall’Ufficio Postale di “Milano succursale 109”.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. S.U. 14-1- 2008 n. 627, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

In mancanza di una specifica allegazione e richiesta in tal senso da parte del difensore della società ricorrente, presente all’udienza – non essendo peraltro all’uopo sufficiente una mera richiesta di rinvio – al Collegio non resta che dichiarare inammissibile il ricorso.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la B. e la M. svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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