Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15624 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8351-2019 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CATERINA LO PICCOLO;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PASTORE FAUSTOLO, 7,

presso lo studio dell’avvocato GIULIA GRASSO, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCO IACONO, ANGELO CACCIATORE;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1122/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.E. aveva convenuto in giudizio A.V., quale erede del padre A.G., deceduto il (OMISSIS), per sentir accertare, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), il proprio diritto alle differenze retributive a lei dovute a titolo di straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute, tredicesima mensilità e T.F.R. per la complessiva somma di Euro 252.883,10 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e di oneri contributivi non versati per complessivi Euro 16.044,00;

il Tribunale di Palermo adito aveva accolto la domanda per la somma inferiore di Euro 196.517,44 in relazione al periodo (OMISSIS) – (OMISSIS) avendo ritenuto, in base alla CTU contabile, che fino al 2003, la retribuzione corrisposta alla T. fosse stata congrua in rapporto alle modalità di svolgimento della prestazione;

avverso la sentenza di primo grado A.V. proponeva ricorso assumendo che, successivamente alla comunicazione (avvenuta in data 31.12.2003) della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la propria madre, sig.ra M. ed T.E., nessun rapporto di lavoro domestico era proseguito alle dipendenze del padre A.G.;

la Corte territoriale ha accolto il ricorso, affermando che il vincolo lavorativo rivendicato dalla T. si era protratto soltanto fino alla formale cessazione del rapporto, e che in relazione ad esso la statuizione del Tribunale, secondo cui le pretese retributive rivendicate dalla T. erano infondate, era passata in giudicato;

ha, quindi, limitato la propria indagine al periodo successivo ((OMISSIS) – (OMISSIS)), al fine di verificare se, in seguito alla morte della madre di A.V. con cui si era instaurato l’originario rapporto di lavoro domestico, questo fosse proseguito di fatto con A.G. con le medesime caratteristiche del precedente;

espletata prova testimoniale, la Corte d’appello è giunta alla conclusione che non sussistevano elementi decisivi a conferma della circostanza che T.E. avesse svolto mansioni di fatto quale domestica o badante alle dipendenze di A.G.; ciò che emergeva pienamente era, di contro, l’esistenza di un rapporto affettivo sentimentale tra i due, comprovato, altresì, dalla stipula, da parte di A.G., di sette polizze vita in favore di T.E., dalla richiesta di variazione del beneficiario (sempre in favore di T.E.) per altre sei polizze, nonchè per altre cinque in favore della di lei figlia; infine dal fatto che A.G. avesse assunto il ruolo di garante per un prestito personale ottenuto dalla stessa T. pagandone i ratei mensili fino all’estinzione;

di conseguenza, la Corte territoriale ha accolto la domanda di A.V., dichiarando infondate le pretese economiche della T. quanto al periodo (OMISSIS) – (OMISSIS);

la cassazione della sentenza è domandata da T.E. sulla base di due motivi;

A.V., quale erede di A.G., ha depositato controricorso;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., violazione tra chiesto e pronunciato”; la sentenza gravata sarebbe andata ultra petita stabilendo che tra la comunicazione all’ente previdenziale della cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente ((OMISSIS)) e la data del decesso della moglie di A.G. ((OMISSIS)) era mutata la connotazione del rapporto, senza che, in relazione al predetto segmento temporale neppure la stessa difesa di T.E. avesse chiesto il rigetto della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in ordine a prova testimoniale de relato actoris e in tema di elementi di prova contestati e non contestati, travisamento della prova”, per erronea applicazione dei principi che presiedono al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e di quelli relativi alla prova della loro esistenza;

afferma che la prova della presunta relazione sentimentale, che giustificherebbe la gratuità del rapporto fra la ricorrente e A.G., sarebbe stata tratta da una testimonianza inutilizzabile ai fini probatori, perchè basata su quanto riferito dalla stessa appellante;

il primo motivo è inammissibile;

la ricorrente non ha prodotto e non ha trascritto integralmente l’atto introduttivo del giudizio d’appello ove avrebbe contestato l’appartenenza del segmento temporale gennaio-settembre 2004 al thema decidendum, nè ha localizzato in quale fase del giudizio avrebbe dedotto l’estraneità di esso alla materia del contendere;

neppure gli stralci dell’atto processuale contenuti nel ricorso per cassazione si rivelano idonei a sostenere adeguatamente la doglianza contenuta nel primo motivo;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 369 c.p.c., n. 6, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

anche a voler prescindere dalla genericità della censura, comunque, nel caso in esame, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., non sussiste, atteso che il giudice dell’appello ha svolto una valutazione del rapporto intercorrente fra A.G. ed T.E. per il periodo che va dalla cessazione formale del rapporto di lavoro, comunicata all’Inps dallo stesso A.G., in qualità di tutore della moglie, il 31.12.2003 fino alla data del decesso di quest’ultimo;

questo essendo il periodo temporale considerato oggetto del contenzioso dalla Corte territoriale, la specifica circostanza dedotta quale causa del vizio di ultrapetizione (ossia che il rapporto di lavoro tra T. e M., madre di A.V., fosse durato fino a (OMISSIS), data di formale cessazione del rapporto ovvero fino a (OMISSIS), data della morte di questa) rimane priva di rilevanza ai fini dell’esito del giudizio;

il secondo motivo è del pari inammissibile là dove si chiede a questa Corte di riconsiderare la declaratoria della qualificazione del rapporto di lavoro come svolto benevolentiae vel affectionis causa;

la Corte territoriale, sulla base delle prove documentali e testimoniali esaminate, ha accertato che la lavoratrice, che sarebbe stata a ciò onerata, non aveva dimostrato che il rapporto di lavoro, dopo la formale cessazione, era proseguito di fatto con le caratteristiche della subordinazione alle dipendenze di A.G. e, ha aggiunto anche, stante la pretesa della T., con orario aumentato da giorni alterni a sette giorni su sette;

la doglianza della ricorrente appare diretta ad ottenere una rivalutazione del merito, inibita in questa sede;

dando attuazione al costante orientamento di questa Corte, va ritenuto “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

quanto, infine, all’erronea valutazione del materiale probatorio, per la asserita inutilizzabilità delle testimonianze rese in giudizio, essa è erroneamente sussunta sotto il vizio di violazione di legge;

secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto qualora il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni;

là dove invece, come nel caso qui esaminato, oggetto di censura è la valutazione del giudice circa le prove proposte dalle parti, quest’ultima è sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 18092 e Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della parte costituita; non si provvede sulle spese in favore dell’Inps, il quale non ha svolto attività difensiva;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna T.E. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di A.V., in proprio e quale erede di A.G., che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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