Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15623 del 22/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 38495-2019 proposto da:
L.R.R., nella propria qualità di procuratore della Sig.ra
D.R.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 32585/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Oggetto del ricorso: correzione errore materiale
Fatto
RILEVATO
Che:
l’avv. L.R.R. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1889 del 23 gennaio 2019;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge nel dispositivo ” condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità “, deve leggersi ed intendersi: ” con attribuzione all’avv. L.R.R., dichiaratosi antistatario”; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020