Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15623 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 38495-2019 proposto da:

L.R.R., nella propria qualità di procuratore della Sig.ra

D.R.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 32585/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

Oggetto del ricorso: correzione errore materiale

Fatto

RILEVATO

Che:

l’avv. L.R.R. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1889 del 23 gennaio 2019;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge nel dispositivo ” condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità “, deve leggersi ed intendersi: ” con attribuzione all’avv. L.R.R., dichiaratosi antistatario”; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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