Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15623 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14184-2016 proposto da:

DEMETRA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MANNA;

– ricorrente –

contro

FBS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO BARBONI;

– controricorrente incidentale –

nonchè contro

TESILE DI E.M., EQUITALIA CENTRO SPA, UNICREDIT BANCA DI ROMA

SPA, EQUITALIA PERUGIA SPA GIA SORIT SPA, FALEGNAMERIA

S.E. SNC, DEMETRA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 203/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da Demetra s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Perugia, che chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di estinzione del processo esecutivo nei confronti dei debitori C.R. e Ce.Ro. – aveva rigettato il reclamo;

la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile il gravame interposto da Demetra s.r.l. (acquirente dei beni pignorati), la quale aveva originariamente avanzato l’istanza di estinzione del processo esecutivo per omesso deposito di documentazione ipocatastale, che il giudice dell’esecuzione aveva rigettato; sebbene la società non avesse reclamato il rigetto – in quanto il reclamo era stato, invece, proposto dai debitori esecutati – la Corte d’appello ha ritenuto che, avendovi interesse, fosse legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado;

– tuttavia, nel merito, il giudice di secondo grado ha concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello, per le ragioni di cui si dirà nella parte motiva;

– Demetra S.r.l. propone ricorso con due motivi;

– FBS S.p.a. e Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si difendono con distinti controricorsi; la seconda propone ricorso incidentale condizionato;

– gli altri intimati non si difendono;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

La Corte d’appello ha fondato la propria decisione di merito sulle seguenti ragioni:

– a) “la documentazione ipocatastale era presente al momento del conferimento dell’incarico al ctu, posto che questi nella sua relazione la richiama espressamente;

– b) il g.e. ha fissato la vendita con una prima ordinanza del 2001 e successivamente con ordinanza del 2010, “nella quale si fa espresso riferimento alla certificazione ipocatastale”, e nessuna delle due ordinanze è stata impugnata dai debitori esecutati;

– c) l’istanza di estinzione è stata proposta da Demetra S.r.l. tardivamente e quindi è inammissibile ex art. 630 c.p.c., comma 2, nel testo all’epoca in vigore;

– col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 567 c.p.c. e “distorto, erroneo ed omesso esame di decisive circostanze di fatto e di diritto con riferimento all’essenzialità della certificazione ipotecaria e catastale quale necessario incombente ed imprescindibile presupposto di procedibilità”;

la ricorrente addebita al giudice di appello di essere incorso in errore, seguendo la motivazione del Tribunale circa l’esistenza in atti della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c., comma 2 e 3, poichè, secondo la ricorrente, mancherebbe “ad oggi, la certificazione ipotecaria e catastale, quale necessario ed imprescindibile incombente per la procedibilità dell’espropriazione” (cfr. pag. 5 del ricorso) ed, ancora, “siffatta prodromica documentazione (…) non risulta allegata in atti, nè vi è prova del tempestivo deposito, mentre l’assolvimento degli incombenti previsti dal previgente art. 567 c.p.c. non è suscettibile di presunzioni ma deve essere suffragato da inequivocabile attestazione” (pag. 6 del ricorso);

– il motivo prescinde dall’accertamento in punto di fatto, contenuto nella sentenza, che il giudice di merito non ha basato su presunzioni, bensì sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle ordinanze di vendita, come da affermazioni sopra riportate sotto le lettere a) e b);

va perciò reputato inammissibile il motivo che non tiene in alcun conto queste affermazioni;

col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., con riferimento alla tempestività del ricorso ed alla contestuale istanza di estinzione, stante l’inopponibilità del termine preclusivo alla Demetra S.r.l., in qualità di terzo estraneo al processo esecutivo”;

la ricorrente sostiene che il giudicante sarebbe dovuto pervenire al rilievo officioso della causa estintiva “in conformità al testo dell’art. 630 c.p.c., comma 2, antecedente la novella del 2009”; quindi, non vi sarebbe stata alcuna preclusione alla presentazione dell’istanza di estinzione anche dopo la prima udienza successiva al suo verificarsi e qualunque parte interessata avrebbe potuto esercitare detta facoltà (a maggior ragione Demetra s.r.l., acquirente dei beni pignorati con atto in data 12 agosto 2010, trascritto il successivo 27 agosto 2010);

il motivo è manifestamente infondato perchè, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, l’art. 630 c.p.c., comma 2, è stato applicato dal giudice a quo nel testo vigente prima della sostituzione attuata con la L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 4; tale testo non consentiva certo, come pure si sostiene in ricorso, un rilievo officioso dell’estinzione del processo esecutivo, riservando alla parte interessata la relativa eccezione;

piuttosto, l’art. 630 c.p.c., va coordinato, nel caso di specie, con l’art. 567 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (cioè quello vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, poichè, come si è detto, la prima ordinanza di vendita è del 2001); quest’ultimo consente la pronuncia “anche d’ufficio” dell’estinzione del processo, in caso di omesso deposito di documentazione ipotecaria e catastale; però, come rilevato dai giudici di merito, questo potere officioso è esercitabile solo se o fino a quando l’irregolarità di che trattasi impedisce la prosecuzione del processo verso la sua conclusione fisiologica (cfr. Cass. S.U. n. 11178/1995 e numerose altre successive): ciò, che è stato escluso nel caso di specie, con accertamento in fatto oramai incontrovertibile, secondo quanto detto trattando del primo motivo;

poichè la prima ordinanza di vendita è stata emessa il 3 maggio 2001, gli asseriti vizi attinenti alla documentazione ipo-catastale ivi richiamata avrebbero dovuto essere fatti valere dagli interessati impugnando quest’ultima nel termine dell’art. 617 c.p.c., o formulando eventuale eccezione di estinzione nella prima difesa utile dopo la sua emissione; analogamente è a dirsi quanto alla successiva ordinanza di vendita del 2010; decorsi i detti termini è rimasta preclusa ai debitori (e ad ogni altro interessato) ogni censura fondata su vizi pregressi della documentazione ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 26202/11, che, in applicazione del citato precedente a Sezioni Unite del 1995, ha così statuito: “In tema di esecuzione forzata immobiliare, è preclusa al debitore esecutato l’impugnazione del decreto di trasferimento mediante la deduzione, avvenuta per la prima volta dopo la pronuncia del detto provvedimento, di vizi nella produzione della documentazione, ai sensi dell’art. 567 c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, n. 25, art. 2, comma 3, lett. e, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1 marzo 2006), verificatisi nella fase precedente all’ordinanza di determinazione delle modalità della vendita.”);

infondato è infine l’assunto della ricorrente per il quale la società, in quanto acquirente dei beni pignorati, potrebbe, per ciò soltanto, essere rimessa in termini, onde esercitare facoltà processuali oramai precluse ai debitori;

– in conclusione, il ricorso principale va rigettato, senza che sia necessario esaminare l’eccezione, che resta assorbita, di giudicato esterno avanzata da FBS S.p.A., con riferimento alla sentenza n. 293 del 13 marzo 2013, con la quale venne rigettato il reclamo avverso il rigetto di identica pregressa istanza di estinzione del processo esecutivo);

– resta assorbito anche il ricorso incidentale condizionato (relativo all’ammissibilità dell’appello proposto da Demetra S.r.l.);

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per ognuna delle controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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