Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15623 del 04/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10386-2019 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI, 4,
presso lo studio dell’avvocato MARCELLA ATTISANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO SERAFINO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA
CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO
SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto il ricorso dell’Inps avverso la sentenza con cui il Tribunale di Locri aveva dichiarato non dovuta da A.L., la restituzione di somme a titolo di indennità di malattia e maternità per l’anno 2013 che l’istituto asseriva essere state indebitamente percepite;
la Corte territoriale ha condannato la A., risultata soccombente, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, liquidandoli in Euro 1.775,00 per il primo grado e in Euro 1.888,50 per il grado d’appello;
la cassazione della sentenza è domandata da A.L. sulla base di un unico motivo;
l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, A.L. denuncia la “Violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”;
afferma che, nel condannarla al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, la Corte d’appello non abbia tenuto conto della dichiarazione di esenzione per motivi reddituali, da lei sottoscritta e prodotta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
il motivo merita accoglimento;
la censura è ammissibilmente proposta dalla ricorrente, mediante la trascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado da cui risulta che, effettivamente, ella aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali personali e familiari indicate dalla norma ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite;
deve, pertanto, ritenersi che la statuizione di condanna alle spese di lite del doppio grado, sia stata emessa in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non rivelandosi necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, disponendo non dovute da A.L. le spese del giudizio di merito, essendo la stessa esente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico dell’Inps, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;
sì dà atto che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dispone non dovute da A.L. le spese del giudizio di merito.
Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore di A.L., dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021