Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15623 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10386-2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI, 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLA ATTISANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SERAFINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto il ricorso dell’Inps avverso la sentenza con cui il Tribunale di Locri aveva dichiarato non dovuta da A.L., la restituzione di somme a titolo di indennità di malattia e maternità per l’anno 2013 che l’istituto asseriva essere state indebitamente percepite;

la Corte territoriale ha condannato la A., risultata soccombente, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, liquidandoli in Euro 1.775,00 per il primo grado e in Euro 1.888,50 per il grado d’appello;

la cassazione della sentenza è domandata da A.L. sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, A.L. denuncia la “Violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”;

afferma che, nel condannarla al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, la Corte d’appello non abbia tenuto conto della dichiarazione di esenzione per motivi reddituali, da lei sottoscritta e prodotta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

il motivo merita accoglimento;

la censura è ammissibilmente proposta dalla ricorrente, mediante la trascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado da cui risulta che, effettivamente, ella aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali personali e familiari indicate dalla norma ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite;

deve, pertanto, ritenersi che la statuizione di condanna alle spese di lite del doppio grado, sia stata emessa in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non rivelandosi necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, disponendo non dovute da A.L. le spese del giudizio di merito, essendo la stessa esente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico dell’Inps, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

sì dà atto che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dispone non dovute da A.L. le spese del giudizio di merito.

Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore di A.L., dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA