Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15622 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 30/06/2010), n.1562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16498/2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato SALIVETTO Giuseppe,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 118/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.A., cittadino della (OMISSIS), con ricorso del 6- 7 luglio 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Roma, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma del 24 aprile 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del M. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 13 dicembre 2008;

che il Prefetto di Roma non si è costituito nè ha svolto attività, difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma in persona del Prefetto pro tempore domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto profettizio di espulsione dello straniero – in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 – deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., comma 1, presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata (cfr. le ordinanze interlocutorie; nn. 28848 e 28852 del 2005);

che, pertanto, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso in esame.

PQM

Visto l’art. 291 cod. proc. civ., comma 1, ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Roma assegnando a tal fine al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA