Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15622 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3888-2009 proposto da:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l’avvocato MARIANO ROSAMARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORICI MARCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC.

COOP. A R.L.;

– intimato –

Nonchè da:

CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC.

COOP. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso

l’avvocato FILIPPO LATTANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENATO DOCIMO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l’avvocato MARIANO ROSAMARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORICI MARCO, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 976/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con atto del 25 maggio 2016, sottoscritto dal Comune di Palma di Montechiaro e dal difensore, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 3888/2009 R.G., con il quale il medesimo aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 976/2008;

– che il resistente Consorzio Cooperative Costruzioni, che ha fuso per incorporazione il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e di Lavoro, soc. coop. p.a., ha ritualmente accettato la rinuncia;

ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e art. 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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