Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15622 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15622

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13830-2016 proposto da:

M.B., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CAF S.P.A. SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, – P.I. (OMISSIS), in persa del

legale rappresentante pro tempore – in qualità di procuratrice

mandataria della GEMINI SPV S.R.L. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6526/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata, pubblicata il 24 novembre 2015, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da B.P. e M.B. nei confronti della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 13 aprile 2005, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalle predette B. e M., debitrici esecutate in un’espropriazione immobiliare iniziata dinanzi all’allora Tribunale di Castelnuovo di Porto;

la Corte d’appello, per quanto ancora qui rileva, ha ritenuto infondato il motivo di gravame, corrispondente ad uno dei motivi dell’opposizione, col quale era stato dedotto il difetto di legittimazione ad agire in sede esecutiva della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (motivo, che le opponenti avevano basato sul fatto che quest’ultima, originaria creditrice, aveva ceduto il credito dopo la notificazione in proprio sia dell’atto di precetto che dell’atto di pignoramento e, malgrado questa cessione, aveva proseguito il processo esecutivo, sempre in proprio, senza che vi si costituisse la cessionaria Minerva s.r.l.);

la Corte d’appello ha basato la decisione sull’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. anche al processo esecutivo, nonchè sul fatto che, nel caso di specie, la Banca Popolare avesse avuto mandato ad agire in executivis anche per conto della cessionaria;

il ricorso è proposto da B. e M. con due motivi; GEMINI SPV S.r.l. (cessionaria dei crediti originariamente vantati da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e ceduti a Minerva S.r.l.) e, per essa quale mandataria, FBS S.p.A. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

le ricorrenti hanno depositato memoria;

CAF S.P.A., in qualità di procuratrice mandataria della GEMINI SPV S.R.L. ha depositato atto intitolato “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, con allegati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con entrambi i motivi le ricorrenti denunciano falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., così come interpretato dalla sentenza di questa Corte n. 9211/2001 (primo motivo), nonchè così come interpretato nel caso di specie dalla Corte d’appello, che, reputando rilevante il mandato ad agire in executivis conferito dalla cessionaria alla cedente, non ha considerato che invece quest’ultima ha proseguito il processo esecutivo in proprio, e non nella qualità di mandataria (secondo motivo);

i motivi sono infondati;

vi sono dei dati di fatto incontestati: la cessione del credito è intervenuta quando il processo esecutivo era in corso; questo è stato iniziato e proseguito dalla creditrice originaria, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, in proprio, pur avendo ricevuto mandato ad agire in executivis per conto della cessionaria;

in diritto, è orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo, mai smentito da questa Corte, quello secondo cui “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) (…)” (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13 e, da ultimo, n. 7780/16);

in particolare, va qui ribadito il corollario che dal principio di cui sopra è stato tratto da Cass. n. 4985/04 (precedente, richiamato anche nella sentenza impugnata), secondo cui “(…) quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l’originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede; d’altro canto, dovendo i principi evincibili dall’art. 111 c.p.c. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anzichè nell’ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l’estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all’indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4, nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l’opposizione fosse proposta (essendo all’epoca il processo esecutivo già iniziato)”;

come detto, l’orientamento di cui sopra non conosce contrasti; in proposito, non è pertinente quanto sostenuto col primo motivo, mediante la citazione della motivazione della sentenza di questa Corte n. 9211/2001. La sentenza è riferita all’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (c.d. esecuzione diretta), mentre la giurisprudenza sopra richiamata riguarda l’esecuzione per espropriazione. Poichè le vicende successorie nell’uno o nell’altro dei due processi si atteggiano diversamente (come evidenziato, tra l’altro, dal precedente di questa Corte n. 3643/13, alla cui motivazione si fa integrale rinvio), quanto affermato in riferimento all’esecuzione diretta non (sempre) è utilizzabile in riferimento all’esecuzione per espropriazione;

ancora, non appaiono fondati i rilievi svolti nella memoria depositata dalle ricorrenti, laddove gli altri precedenti giurisprudenziali su richiamati – anche quelli concernenti la materia dell’espropriazione immobiliare – vengono letti fraintendo il riferimento fatto, in alcuni di essi, alla necessità che il successore manifesti la sua volontà per la prosecuzione del processo esecutivo, ove la parte obbligata sollevi la questione. Sebbene vi sia un’affermazione in tal senso nel precedente n. 9211/01 (del quale si è già detto), essa risulta diversamente intesa nella sentenza successiva di cui a Cass. n. 4985/04, come da massima sopra testualmente riportata;

neanche la decisione di questa Corte n. 1552/11 può essere intesa come preteso dalle ricorrenti, ma soltanto come riferita alla necessità che non risulti l’opposizione del successore alla prosecuzione del processo esecutivo;

si deve perciò concludere che, quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione – come è nel caso di specie -, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell’esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga;

per di più nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, non solo non vi era opposizione della cessionaria, ma questa aveva rilasciato alla cedente un mandato ad agire in executivis per suo conto: anche se questo potere rappresentativo non è stato esercitato, il suo riconoscimento da parte del successore a titolo particolare sta a dimostrare il consenso alla prosecuzione dell’azione esecutiva iniziata per recuperare il credito oggetto di cessione;

in conclusione, il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell’originaria controricorrente;

non è infatti ammissibile la “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, in realtà di costituzione un nuovo soggetto processuale, la CAF S.P.A. (costituitasi quale mandataria di GEMINI SPV S.R.L.), perchè effettuata con atto non notificato alla controparte (cfr. Cass. S.U. n. 9692/13); ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 6.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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