Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15622 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15622 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ha pronunciato la seguente

6t

ORDINANZA

sul ricorso 6294-2012 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
s.r.l. Trasporti Internazionali Aliberti-Donniacuo, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, alla piazza
SS. Apostoli, n. 66, presso lo studio del proprio difensore e
procuratore avv. Aniello Beneduce, giusta procura speciale in atti;

al
..T.4

Data pubblicazione: 09/07/2014

- resistente avverso la sentenza n. 28/2011 della Commissione tributaria
regionale della Campania, sede staccata di Salerno, sezione 5°,
depositata il 24 gennaio 2011;

maggio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito l’avv. Aniello Beneduce;
letta la relazione redatta dal consigliere relatore Antonino Di Blasi;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380
bis, comma 3, c.p.c.;

Premesso:

-la società contribuente ha impugnato una cartella di
pagamento emessa ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973
lamentandone l’omessa motivazione e contestando nel merito la
legittimità del recupero;
-la Commissione tributaria provinciale ha accolto il
ricorso, e la Commissione tributaria regionale ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per mancanza di
motivi specifici;
-propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a tre motivi, con i quali
lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli art. 18 e 53 del d.leg. 546 del 1992 e dell’art.
342 c.p.c. (primo motivo), la violazione dell’art. 112 c.,p.c.
(secondo motivo) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
3° co., del d.p.r. 9 giugno 2000, n. 277 (terzo motivo), al quale
la società non replica con difese scritte, limitandosi a costituirsi
Ric. 2012 n. 06294 sez. MT – ud. 21-05-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21

con procura speciale

Rilevato che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che essa vada condivisa in base alle considerazioni

L- L’appello, integralmente riprodotto in ricorso,
espressamente contesta la sentenza emessa, <>, di cui dà ampio conto.
1.2.-Ad ogni modo, l’affermazione in diritto che sostiene
l’affermazione d’inammissibilità dell’appello si pone in contrasto
con l’orientamento consolidato della Corte, secondo cui <> (così, tra le ultime, Cass. 29
febbraio 2012, n. 3064).
Ric. 2012 n. 06294 sez. MT – ud. 21-05-2014
-3-

che seguono.

2.- Va dunque accolta la complessiva censura proposta con
i primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione della
sentenza, e rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Campania, in diversa composizione.
per questi motivi

-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale
della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio
2014.

la Corte:

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