Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15622 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34620-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO, 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 316/2019 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Civitavecchia, adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha rigettato la domanda di accertamento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento; ha condannato la parte ricorrente, in assenza delle condizioni per l’operatività della regola dell’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., al pagamento delle spese processuali liquidate, per entrambe le fasi, in Euro 4.930,00 per compensi e in Euro 740,00 per spese generali, oltre accessori di legge;

per la cassazione della decisione, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, C.M. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria;

l’INPS è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1 nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 4; la parte ricorrente assume l’errore del Tribunale che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, ha utilizzato come scaglione di riferimento quello delle “cause con valore indeterminabile” e non, come avrebbe dovuto, quello relativo all’ammontare della somma dovuta per due annualità;

il motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza considerando il valore della causa come indeterminabile – ha operato condanna alle spese non giustificata dal valore della causa, che va determinato invece in relazione al biennio dell’indennità di accompagnamento oggetto di giudizio (ex art. 13 c.p.c.: Cass., sez. un., n. 10455 del 2015), e dunque in relazione allo scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta (in fattispecie analoghe, v. ex multis, Cass. Sez. VI-L, ordinanze n. 22246 del 2019 e nn. 17274 e 18307 del 2020 con applicazione dei parametri della tabella 4 del D.M. n. 55 del 2014 e con la riduzione prevista dal relativo art. 4);

la sentenza impugnata deve essere dunque cassata in parte qua e rinviata al Tribunale di Civitavecchia, in persona di altro Giudice, che, nel procedere ad una nuova regolazione delle spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati. Il giudice del rinvio procederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in persona di altro giudice, anche per le spese del giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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