Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15621 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
K.A., con domicilio eletto in Roma, Via Dardanelli n. 13,
presso l’Avv. MARTIRE Roberto che lo rappresenta e difende unitamente
all’Avv. Pietro Garbarino, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Brescia
depositato in data 12 febbraio 2009.
RILEVATO IN FATTO
che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno e al
Prefetto e che quest’ultima è stata effettuata presso l’Avvocatura
dello Stato e che il Prefetto non si è costituito.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno e al Prefetto e che quest’ultima è stata effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e che il Prefetto non si è costituito.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che tale notifica sia nulla in quanto non effettuata all’organo che ha emesso il provvedimento originariamente impugnato che è dotato di specifica autonomia funzionale e che debba pertanto essere rinnovata ex art. 291 c.p.c. (Cassazione civile, sez. 1^, 29 dicembre 2005, n. 28852).
P.Q.M.
la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Brescia entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010