Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15621 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

K.A., con domicilio eletto in Roma, Via Dardanelli n. 13,

presso l’Avv. MARTIRE Roberto che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avv. Pietro Garbarino, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Brescia

depositato in data 12 febbraio 2009.

RILEVATO IN FATTO

che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno e al

Prefetto e che quest’ultima è stata effettuata presso l’Avvocatura

dello Stato e che il Prefetto non si è costituito.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno e al Prefetto e che quest’ultima è stata effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e che il Prefetto non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che tale notifica sia nulla in quanto non effettuata all’organo che ha emesso il provvedimento originariamente impugnato che è dotato di specifica autonomia funzionale e che debba pertanto essere rinnovata ex art. 291 c.p.c. (Cassazione civile, sez. 1^, 29 dicembre 2005, n. 28852).

P.Q.M.

la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Brescia entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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