Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15621 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9321-2016 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata presso l’AGENZIA DI

SERVIZI del Dott. STEFANO CASABLANCA, in ROMA VIA CIRO MENOTTI 8,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO BONASERA;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FRANCESCO LUCIANO

MANCUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2015 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata, il Tribunale di Enna ha accolto l’appello proposto da Enel Distribuzione S.p.A. contro la sentenza del Giudice di Pace di Enna, che – accogliendo la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della società da D.M.G. – aveva condannato Enel Distribuzione S.p.A. a pagare in favore della D.M. la somma di Euro 3.614,00, oltre spese processuali, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ad uno sbalzo di tensione verificatosi nell’abitazione della D.M. il (OMISSIS), che aveva causato il danneggiamento di elettrodomestici di sua proprietà;

il Tribunale ha ritenuto tardiva la prospettazione della responsabilità dell’Enel per attività pericolosa ex art. 2050 c.c.;

quindi, ha reputato, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. (affermata dal primo giudice), che fosse stato provato il caso fortuito, consistito nella rottura del componente c.d. neutro della linea di distribuzione, avvenuta improvvisamente ed imprevedibilmente, anche per le condizioni meteorologiche (che aveva determinato un distacco di fornitura di energia elettrica e reso necessaria, dopo la riparazione da parte dei tecnici, la riaccensione del contatore da parte dell’utente); ha altresì escluso che vi fosse la concreta possibilità per la società elettrica di accorgersene tempestivamente e di evitare l’evento dannoso;

ha aggiunto che, comunque, efficienza causale determinante dell’evento dovesse essere attribuita (anche) alla condotta della danneggiata, la quale “prima di riattivare il contatore avrebbe dovuto, comunque, accertarsi che nessun apparecchio elettrico fosse collegato alla rete, rappresentando tale accorgimento minimo una normale cautela idonea ad evitare (prevedibili) danni derivanti da un eventuale sbalzo di tensione determinato dall’improvvisa riaccensione contemporanea di tutti gli elettrodomestici in funzione prima dell’interruzione di corrente”;

sulla base dell’accertamento di entrambi i fatti predetti (rottura improvvisa del componente della linea elettrica e condotta della danneggiata), il Tribunale ha ritenuto integrata la prova liberatoria del caso fortuito;

ha concluso osservando che, comunque, non vi era nemmeno la prova dei danni lamentati, liquidati dal primo giudice sulla base di fatture e della “comune esperienza”;

D.M.G. propone ricorso con cinque motivi; Enel Distribuzione s.p.a. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo e col secondo motivo la ricorrente censura le affermazioni del Tribunale secondo cui la domanda proposta ai sensi dell’art. 2050 c.c. era domanda nuova e secondo cui l’attività di distribuzione di energia elettrica non sarebbe comunque attività pericolosa;

il primo motivo è infondato, poichè è la stessa ricorrente a riconoscere di avere avanzato la propria domanda risarcitoria, in sede di atto introduttivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., esponendo le circostanze riportate (anche) in ricorso alla pag. 3, così inducendo l’ENEL a difendersi mediante la deduzione dell’esistenza del caso fortuito;

dato ciò, costituisce domanda nuova la pretesa di affermazione di responsabilità ex art. 2050 c.c. (che la ricorrente riconosce essere stata avanzata tardivamente): infatti, è quest’ultima un’ipotesi speciale, che presuppone che il danneggiato non solo faccia riferimento al danno provocato dall’esercizio di un’attività (piuttosto che dalla pericolosità intrinseca ad una cosa), ma deduca che l’esercente di questa attività abbia provocato i danni per non averla svolta secondo le regole e le cautele richieste, spettando invece al convenuto la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;

invocando il diverso titolo di responsabilità, l’attrice, pertanto, non si è limitata a prospettare una diversa qualificazione di fatti già esposti in citazione (prospettazione consentita, così come è consentita al giudice la diversa qualificazione degli stessi fatti mediante la riconduzione a diversa ipotesi normativa: cfr. Cass. n. 15724/11 e n. 9294/15), bensì ad aggiungervi dati di fatto ivi mancanti, che avrebbero richiesto un differente atteggiamento difensivo della convenuta, venendo perciò ad alterare i termini del contraddittorio;

ne conseguono la correttezza della statuizione della sentenza censurata col primo motivo, nonchè l’inammissibilità del secondo per carenza di interesse (essendo relativo ad affermazione incidentale sulla natura dell’attività esercitata dall’ENEL, priva di valenza decisoria);

con i restanti motivi la ricorrente censura le affermazioni del giudice secondo cui integra caso fortuito “l’impossibilità per il custode di intervenire in tempo reale per provvedere alla riparazione di un guasto già verificatosi della cosa in custodia” (terzo motivo) e secondo cui comporta interruzione del nesso causale la “condotta del danneggiato consistente nella riattivazione del contatore elettrico senza avere preventivamente distaccato dalla rete ogni elettrodomestico” (quarto motivo);

col quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere “violato il principio di disponibilità e valutazione delle prove” in riferimento alla mancanza di prova del danno, ritenuta dal giudice a quo;

tutti e tre i motivi sono inammissibili poichè, pur denunciando violazione di legge (art. 2051 c.c., i primi, e norme sulla disponibilità e sull’onere della prova, l’ultimo) tendono ad una ricostruzione dei fatti e ad una valutazione delle prove in contrasto con quelle effettuate dal giudice del merito;

in particolare, va escluso che il giudice abbia errato nell’individuare il caso fortuito facendolo coincidere con un fatto interno alla cosa in custodia (come si sostiene anche in memoria), poichè invece sono state reputate idonee ad integrare il caso fortuito, nel caso di specie, le condizioni meteorologiche particolarmente avverse e, come detto, la condotta della danneggiata;

a quanto detto sull’an si aggiunga che decisiva è la ratio decidendi sulla mancanza di prova dei danni sofferti, rispetto alla quale il ricorso e la memoria non fanno che richiamare documenti ritenuti insufficienti dal giudice, ma insuscettibili di valutazione in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 8053/14); in conclusione, il ricorso va rigettato;

le alterne vicende dei gradi di merito e la qualità delle parti costituiscono ragioni idonee a compensare le spese del giudizio di legittimità;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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