Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15620 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

N.K., con domicilio eletto in Roma, Via Chisimaio n. 42,

presso l’Avv. FERRARA Silvio che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI

RIFUGIATO DI ROMA e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentate e difese

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliate in Roma, VIA dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

273/09 depositata in data 20 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevata l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.;

ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la corte d’appello di Roma;

ritenuta l’opportunità di acquisire il fascicolo d’ufficio.

PQM

la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la corte d’appello di Roma entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; manda alla cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio;

rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in Camera di consiglio.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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