Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15620 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 9731 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

s.p.a. Centrale Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Angela Maria Odescalchi e Antonio

Michele Caporale, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del

secondo in Roma, alla via Sardegna, n. 38;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, direzione di Milano, in persona del direttore

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 30, depositata in data 18 ottobre

2012, n. 79/30/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 luglio 2016;

udito per la società l’avv. Angela Roveda, per delega dell’avv.

Angela Maria Odescalchi e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Bruno

Dettori;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

Con atto in data 1 agosto 2003, la s.r.l. Bernini Immobiliare, successivamente incorporata nell’odierna ricorrente, ha venduto ad altra società un intero fabbricato, composto sia di unità abitative, sia di unità ad uso non abitativo. Le parti hanno convenuto, quanto al prezzo, che esso fosse ripartito per un importo concernente le unità ad uso abitativo, con applicazione dell’iva al 10% e per altro importo, riguardante le unità ad uso non abitativo, con applicazione dell’aliquota ordinaria al 20%; ne è seguita l’emissione di due fatture.

L’Agenzia delle entrate ha contestato l’assoggettamento delle cessioni relative alle unità ad uso abitativo all’aliquota ridotta, sostenendo che l’intera operazione, concernente un intero fabbricato, dovesse scontare l’aliquota ordinaria dell’iva. Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale l’ufficio ha recuperato la maggiore imposta dovuta, irrogando la correlativa sanzione.

La società ha impugnato l’avviso, senza successo in primo, nè in secondo grado. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha stabilito che l’aliquota ridotta è applicabile esclusivamente al caso di vendita di immobile da parte di società costruttrici del medesimo immobile. Nel caso in esame, invece, ha soggiunto il giudice d’appello, la società ha comprato da terzi l’immobile ed a terzi lo ha venduto, senza procedere a ristrutturazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

1.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società si duole della violazione o falsa applicazione del n. 127 undecies, primo periodo, parte 3 della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che si debba applicare l’iva agevolata, in base al primo periodo della disposizione in questione, in quanto nel fabbricato venduto vi erano unità abitative non di lusso, gli acquirenti delle quali non potevano fruire dell’agevolazione prima casa.

2.- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 2, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce che l’aliquota IVA è ridotta al dieci per cento “per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A”. Per quel che rileva, la parte 3 della Tabella A, numero 127 undecies contempla fra i beni che possono fruire dell’aliquota agevolata le “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale del Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici”.

Secondo la società il primo periodo della disposizione consente l’applicazione dell’aliquota agevolata in caso di cessione di unità immobiliari non di lusso indipendentemente dalla qualità soggettiva del cedente. Di contro, l’Agenzia sostiene che l’applicazione dell’aliquota agevolata postuli la qualità di impresa costruttrice dell’alienante; qualità, nella fattispecie assente, in quanto la cedente è un’immobiliare di rivendita.

2.1.- L’interpretazione letterale della disposizione lascia qualche margine di ambiguità, in quanto il primo periodo si riferisce alla vendita di “case abitative non di lusso”, il secondo periodo a “fabbricati o porzioni di fabbricato di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13”, là dove la norma oggetto di rinvio definisce tali beni immobili come “le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso”.

2.2. – Soccorre, peraltro, l’interpretazione logico-sistematica, idonea ad identificare lo scopo della norma fiscale, che è quello di agevolare la cessione di taluni beni in considerazione della loro specifica destinazione funzionale: l’obiettivo, che emerge dal riferimento alla categoria “non di lusso” degli immobili, è quello di favorire l’accesso dei singoli all’acquisto della proprietà dell’unità immobiliare da destinare ad esigenze abitative, e, indirettamente, d’incentivare lo sviluppo della edilizia abitativa. E’ in questa chiave che si spiega il riferimento alla qualità soggettiva (impresa costruttrice) richiesta al venditore dell’intero fabbricato o di porzioni del fabbricato costruito, qualora esso sia composto sia da unità abitative, sia da locali destinati ad uso commerciale.

La distinzione tra il primo e secondo periodo, in relazione alle caratteristiche del bene, dunque, non va ravvisata nella qualità “non di lusso” che contraddistinguerebbe le case di abitazione indicate nel primo periodo, rispetto alle unità comprese nei fabbricati o porzioni di essi indicati nel secondo periodo: ciò in quanto il rinvio alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13 comporta che siano “non di lusso” anche le unità abitative che compongono detti fabbricati o porzioni di fabbricato (si veda l’art. 13, comma 1: “le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso”).

La distinzione in questione risiede, invece, nella destinazione funzionale “mista” del complesso immobiliare, in quanto comprensivo oltre che di unità abitative (non di lusso), anche di locali commerciali (negozi e uffici).

Dunque, il primo periodo differisce dal secondo in relazione alla natura del bene -nel primo caso si tratta soltanto di unità abitative, nel secondo anche di uffici e negozi-; e proprio perchè nel secondo caso vi è commistione nella destinazione funzionale del bene immobile, la legge accorda il beneficio soltanto alla impresa costruttrice, al fine di incentivare comunque la costruzione di fabbricati misti composti in prevalenza da unità abitative destinate, in quanto non di lusso, a soddisfare la medesima esigenza sociale presidiata dal primo periodo (espressamente in termini, vedi Cass. 21 maggio 2014, n. 11169).

2.3.- Ad accomunare entrambe le ipotesi contenute nei due periodi, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale, è la permanenza della originaria destinazione (abitativa) dell’immobile.

Il beneficio difatti, spetta esclusivamente se l’unità immobiliare compravenduta sia stata effettivamente utilizzata dall’acquirente per soddisfare esigenze abitative. Resta in conseguenza esclusa l’attribuzione di un beneficio fiscale a favore di soggetti che acquistino unità abitative non di lusso (primo periodo), oppure interi complessi immobiliari o loro porzioni degli stessi che comprendano case di abitazione e locali commerciali (secondo periodo), per utilizzare le case di abitazione in modo difforme dalla “originaria destinazione” (abitativa); con la precisazione che per “destinazione” si deve intendere – in conformità allo scopo sociale perseguito dalla agevolazione fiscale – non la mera formale destinazione urbanistica, ma l’effettivo e concreto impiego abitativo dell’immobile.

3.-Ne deriva il rigetto del motivo, in quanto la contribuente non contesta nè la mancanza della qualità di impresa costruttrice, nè ha allegato e provato in giudizio che il complesso immobiliare del quale si discute abbia mantenuto dopo la vendita tale effettiva destinazione abitativa.

4.-Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, calibrato sul vizio di motivazione concernente l’applicazione non all’intero fabbricato, ma alle sole cessioni relative alle unità immobiliari dell’aliquota agevolata.

5.- Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, liquidate in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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