Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1562 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1562 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 13581-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3279

contro

BENDINELLI STEFANO, BENDINELLI ENRICO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo
studio dell’avvocato BOTTAI ENRICO, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 26/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BOTTAI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del 1 0 motivo, accoglimento del 2 ° e 3 °
motivo del ricorso.

i

13581-09

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi, ha
chiesto la cassazione della sentenza – depositata il 26-22009 e non notificata con la quale la commissione
tributaria regionale della Toscana, ritenendo il difetto

di motivazione, ha confermato l’annullamento di un avviso
di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali per
alcuni immobili di interesse storico, vincolati ai sensi
della 1. n. 1089-39, caduti in successione in morte di
Giuseppe Bendinelli.
Le imposte erano state liquidate dagli eredi in misura
fissa, a seguito di dichiarazione di successione, mentre
l’amministrazione ne aveva preteso il pagamento in misura
proporzionale.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo la ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione di un giudicato interno (artt. 56
del d. lgs. n. 546-92 e 346 c.p.c.).
Sostiene che il giudice di primo grado, accogliendo
l’impugnazione dei contribuenti per ragioni di merito,
aveva implicitamente respinto l’eccezione – pure formulata
– di nullità dell’atto per difetto di motivazione; sicché
sarebbe stato onere dei contribuenti medesimi proporre
appello incidentale al fine di devolvere la questione al
giudice del gravame.
Il motivo è infondato.

1

Dalla sentenza emerge che i contribuenti avevano eccepito
nel ricorso introduttivo del giudizio anche la nullità
dell’atto perché, secondo loro, privo di motivazione; e
che avevano reiterato l’eccezione in appello.
Non risulta che l’eccezione di nullità sia stata respinta
dal giudice di primo grado, dal momento che la sentenza

aveva dato ragione ai contribuenti sul versante
dell’esistenza del diritto all’esenzione per i beni
sottoposti a vincolo storico-artistico.
E’ vero, quindi, che la questione era stata considerata
assorbita.
Tanto è sufficiente per disattendere l’attuale doglianza
dell’amministrazione,

giacché,

dovendosi

ritenere in

quella sede assorbita l’eccezione detta, non occorreva
l’appello incidentale per manifestare la volontà di
riproposizione (v. in generale Cass. n. 17950-12).
A norma dei richiamati artt. 56 del d.lgs. n. 546-92 e 346
c.p.c., l’appellato, al fine di superare la presunzione di
rinuncia quanto alle questioni o alle eccezioni non
accolte nella sentenza impugnata, ha soltanto l’onere di
riproposizione in sede di gravame, senza necessità di
farlo mediante un’impugnazione incidentale, salvo che le
correlate domande o eccezioni siano state in primo grado
respinte (v. Cass. n. 7702-13; n. 1545-07).
– Col secondo motivo, deducendo la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 347-90 e
33 del d. lgs. n. 346-90, in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., l’amministrazione ascrive alla sentenza di aver

2

errato nel ritenere nullo l’avviso di liquidazione per
carenza di motivazione, in quanto l’ufficio aveva
provveduto a liquidare le imposte dovute in base al valore
degli immobili siccome denunciato nella dichiarazione di
successione, essendosi limitato ad applicare a quel valore
l’imposta proporzionale, anziché l’imposta fissa in

effetti corrisposta dai contribuenti in autoliquidazione.
Col terzo motivo è dedotta l’insufficiente
motivazione della sentenza sul fatto controverso della
congruità della motivazione dell’avviso.
IV. – Il secondo e il terzo motivo possono essere
congiuntamente esaminati siccome tra loro connessi.
Appaiono inammissibili per difetto di autosufficienza.
La sentenza difatti ha premesso che il tema decisionale
fin dall’inizio verteva sulla questione se vi fosse
esenzione

dalle

imposte

catastali,

ipotecarie

e

sostitutive dell’Invim in caso di successione mortis causa
che avesse avuto a oggetto beni sottoposti a vincolo
storico-artistico. Solo che ha rilevato che l’avviso di
liquidazione era del tutto apodittico, in quanto non
chiariva in alcun modo la pretesa tributaria, né tanto
meno l’irrogazione delle sanzioni.
In questi termini la sentenza ha ritenuto la motivazione
carente e sul piano strutturale e sul piano funzionale.
Deve allora osservarsi che i dianzi citati motivi, coi
quali, finanche deducendo il vizio di motivazione, la
ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia errato
nella valutazione afferente la carenza di motivazione

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tStNTE DA

dell’avviso opposto,

si scontrano col condivisibile

principio secondo il quale, qualora il ricorrente censuri
la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto
il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine
alla motivazione di un avviso di accertamento – che non è

motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce
imprescindibile requisito di legittimità -, è necessario,
a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti
testualmente i passi della motivazione di detto atto che
si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal
giudice di merito, al fine di consentire alla corte di
cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta
congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v.
tra le tante Cass. n. 15867-04; n. 5036-10; n. 1937-12).
Sotto questo profilo i motivi appaiono carenti, in quanto
il contenuto dell’avviso non è punto trascritto.
V. – Consequenziale è il rigetto del ricorso.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 4.700,00, di cui
euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 21 novembre 2013.

s

atto processuale, bensì amministrativo, e del quale la

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