Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1562 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., rappresentato e difeso in forza di procura speciale a

margine del ricorso in cassazione, dagli avv.ti Malattia Bruno del

Foro di Pordenone e Roberto De Martino del Foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Otranto n. 47, e quindi in Roma, via G. Ferrari n. 2, giusta

indicazioni sulla relata di notifica 15/11/2010;

– ricorrente –

contro

G.M.; MA.Gi. e MA.Ma.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 759/04,

pubblicata il 07/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito l’avv. Roberto De Martino difensore del ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RUSSO

Rosario che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di

ricorso e per l’accoglimento del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M., Gi.Ma. e MA.Ma.

citarono innanzi al Tribunale di Pordenone l’architetto M. M. chiedendo che fosse accertata la negligenza del medesimo nell’espletamento dell’incarico professionale affidatogli – diretto a risolvere problemi di infiltrazione d’acqua in un’abitazione sita in (OMISSIS) – e perchè fosse condannato sia a tenerli indenni delle spese che avrebbero dovuto affrontare per raggiungere il risultato sperato sia a risarcir loro i danni derivanti dal mancato utilizzo dell’immobile.

Il M. si costituì resistendo a tali domande ed eccepì l’intervenuta prescrizione della garanzia ex art. 2226 cod. civ., essendo stata azionata dopo tre anni dal compimento dei lavori progettati.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 344/2001 respinse le domande degli attori, ritenendo maturata la prescrizione breve di cui alla citata norma.

La Corte di Appello di Trieste, decidendo con sentenza n. 759/2004 il gravame dei G. – MA., riformò la prima pronunzia e condannò il M. a pagare Euro 9.296,22 oltre rivalutazione, interessi legali e spese del doppio grado.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione ritenendo che non potesse applicarsi la disciplina sulla decadenza e la prescrizione della garanzia ex art. 2226 cod. civ. dal momento che quest’ultima aveva ad oggetto le prestazioni di lavoro manuale dovendosi al contrario qualificare come attività intellettuale quella espletata dal M., soggetta alla prescrizione ordinaria; escluse altresì che l’incarico affidato al professionista fosse stato eseguito in modo soddisfacente avendo lo stesso adottato una soluzione tecnica che sapeva inadeguata, secondo quanto riportato dal CTU; quantificò il costo delle opere emendative sulla scorta delle indicazioni di consulenza. Il M. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di tre motivi; le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 2226 e 2230 cod. civ.”:

rileva in proposito l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale, secondo cui la redazione del progetto delle opere edili necessarie per eliminare le infiltrazioni di umidità costituisse il mero strumento per espletare l’incarico affidato e non già il contenuto dell’incarico.

1/a – Il motivo non può trovare accoglimento: invero la Corte triestina aveva posto a base della propria decisione (cfr. fol. 7 in apicibus) l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che reputava non applicabile in assoluto alla prestazione d’opera intellettuale la disciplina sulla decadenza e prescrizione di cui all’art. 2226 cod. civ.; ad ulteriore sostegno della validità della soluzione interpretativa adottata, il giudice di merito aveva dato anche conto della minoritaria e contraria interpretazione giurisprudenziale, confutandola con l’argomentazione oggetto della censura che qui si esamina; dal momento che, successivamente alla notifica del gravarne, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunziando sentenza n. 15.781/2005, hanno risolto il contrasto al quale si è fatto cenno in sentenza, statuendo l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 2226 cod. civ. alla prestazione d’opera intellettuale (con indirizzo ripreso più di recente da Cass. 22129/2008), ne consegue che, aderendo questa Corte a tale pronunzia di composizione di contrasto interpretativo, il motivo in esame deve essere respinto.

2 – Con il secondo motivo il M. fa valere la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2236 cod. civ. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto”:

sostiene in proposito il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso l’applicabilità della responsabilità attenuata stabilita dalla norma codicistica, sul falso presupposto della grossolanità dell’errore in cui sarebbe incorso esso esponente.

Anche tale motivo è infondato.

2/a – Non sussiste il vizio attinente la motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5, genericamente richiamato dal M., in quanto la Corte triestina ha posto a sostegno della colpevole scelta progettuale del ricorrente una serie di elementi probatori (testimonianze dei collaboratori di studio del M.; rapporti con la committenza) non esaminati in modo critico dal ricorrente, che consentono di ritenere pienamente assolto l’obbligo di compiuta motivazione gravante sulla Corte territoriale.

2/b – Quanto poi alla ritenuta erronea applicazione dell’art. 2236 cod. civ. si osserva che il giudice del merito aveva ritenuto superata la necessità di analizzare se si fosse in presenza di una colpa professionale grave, attingendo tale convincimento dalla “grossolanità” dell’errore, posto che il progettista ben sapeva che le opere da porre in essere per eliminare l’infiltrazione di umidità dovevano essere realizzate all’esterno dell’abitazione e non già all’interno di essa (come invece sollecitato dalla G., per evitare ulteriori contrasti con i vicini).

2/c – Sostiene per contro il ricorrente: che non sarebbe stata provata la propria convinzione della fallacia dell’intervento “dall’interno”; che, ricondotta la responsabilità in astratto addebitabile ad esso progettista ad un’ipotesi di imperizia, e dovendosi riconoscere che l’oggetto dell’incarico comportava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, si sarebbe resa applicabile la disciplina di cui all’art. 2236 cod.civ. che condiziona la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale all’esistenza di dolo o colpa grave; che l’obiettiva congruità della soluzione progettuale sarebbe stata dimostrata dal giudizio di idoneità degli organi regionali che concessero il finanziamento per la realizzazione dell’intervento di risanamento.

Anche questo motivo è infondato.

2/d. – E’ invero rimasto senza dimostrazione l’assunto di partenza del M., vale a dire che sarebbe “notorio e risaputo” (cfr. fol.

11 del ricorso) che l’elaborazione di un progetto per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua comporti la soluzione di problemi di particolare difficoltà, non essendo invocabile nella fattispecie il ricorso al concetto di fatto notorio, non essendo neppure riportato nel ricorso, ad illustrazione della pretesa speciale difficoltà di cui si discute, la descrizione della situazione di fatto posta all’attenzione del progettista, attuale ricorrente.

2/e – Caduto il presupposto del ragionamento, rimangono senza base logica gli altri profili illustrati nel motivo in esame, tenuto conto del giudizio di inidoneità – e quindi l’accertamento dell’inadempimento della prestazione professionale – formulato dal CTU e richiamato dalla Corte territoriale.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente fa valere “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ. nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto” assumendo che nella commisurazione del danno risarcibile la Corte d’appello avrebbe posto a carico di esso ricorrente le spese per eliminare le cause delle infiltrazioni, con ciò non considerando: che non vi sarebbe stata la prova del nesso causale diretto tra la difettosa esecuzione dell’opera progettuale e le spese che le parti avrebbero – secondo quanto indicato dal CTU – dovuto sostenere, essendo le stesse relative alla realizzazione di un progetto, suggerito dall’ausiliare, del tutto diverso da quello elaborato dall’esponente; che detti esborsi non erano prevedibili al momento della redazione del progetto; che sarebbero in ogni caso esclusi i pregiudizi che i committenti avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

3/a- Il motivo è fondato.

Invero, essendo di natura contrattuale la responsabilità che i committenti posero a base della loro richiesta risarcitoria e dovendosi qualificare la prestazione del M. con riferimento all’esecuzione dell’opera intellettuale e non già all’ottenimento del risultato a cui la progettazione mirava, ne deriva che la Corte territoriale doveva preliminarmente scrutinare l’esistenza del nesso eziologico tra inadempimento e danno e non già liquidare il danno da ripristino sull’implicito presupposto che la cattiva esecuzione del mandato professionale determinasse per ciò solo l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria.

4 – La sentenza quindi, va cassata nel capo di condanna del M. al pagamento di Euro 9.296,22 oltre accessori, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Trieste al fine di compiere nuovo esame sull’eventuale esistenza di un nesso di causalità tra l’inadempimento del M. – nei termini in precedenza esposti – e l’onere emendativo richiesto dalle parti committenti; il giudice del rinvio provvedere altresì anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i primi due motivi e, in accoglimento del terzo, cassa l’impugnata decisione nei termini di cui in motivazione, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste; il giudice di rinvio provvedere altresì alla ripartizione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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