Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1562 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1562 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SPAZIANI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 13070-2016 proposto da:
CAVASINO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO SCICCHITANO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
2252

GENERALI ITALIA SPA in persona di GIOVANNI DIGITO
quale procuratore speciale, elettivamente domiciliata
87,

in ROMA, VIALE

PARIOLI

dell’avvocato ALDO

SEMINAROTI,

1

presso lo studio
che la rappresenta e

Data pubblicazione: 23/01/2018

difende

giusta procura

speciale

in

calce

al

controricorso;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 6556/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2015;

udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
SPAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato RODOLFO CORONATI per delega orale;
udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI;

/
2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

P.U. 21.11.2017
N.R.G. 13070/2016
Pres. Spirito
Est. Spaziani

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma ha respinto l’appello avverso la
sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la
domanda proposta da Simone Cavasino nei confronti di ma Assitalia
s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subìti in

era alla guida del proprio ciclomotore, era stato superato sulla destra
da un’auto pirata, che lo aveva urtato durante la manovra di rientro e
ne aveva determinato la caduta a terra, con conseguenze dannose sia
sul piano personale che patrimoniale.
Per quel che ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che
l’appellante non aveva censurato il giudizio di inattendibilità dei
testimoni di parte attrice formulato dal giudice di primo grado (che
aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’allegata
circostanza che il sinistro fosse stato causato da un’autovettura non
identificata), di talché tale valutazione rimaneva insuperata.
Propone ricorso per cassazione Simone Cavasino sulla base di due
motivi. Risponde con controricorso Generali Italia s.p.a. (già ma
Asssitalia s.p.a.). Generali Italia s.p.a. ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo («Impugnazione art. 360, comma 1,
numero 5, c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. avendo la Corte di
Appello omesso di considerare e valutare l’atto di citazione in appello
laddove in particolare si censura la sentenza del Tribunale che ha
ritenuto non attendibili i testimoni di parte attrice, clocumentn
indispenbabllo

n

ripriivn Ai fini ripl docidare) ii ricorrente St ClUete

che la Corte territoriale abbia ritenuto non censurato con i motivi di
appello il giudizio di inattendibilità dei testimoni di parte attrice,
formulato dal giudice di primo grado. Deduce che, al contrario, egli,
in sede di gravame, aveva sottoposto a specifiche critiche tale

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occasione dell’incidente stradale del 31 agosto 2008, allorché, mentre

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Pres. Spirito
Est. Spaziani

giudizio, sottolineando le ragioni per le quali doveva reputarsi
erroneo.
2. Con il secondo motivo [«Impugnazione ex art. 360, comma 1,
numero 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di
legge (art. 40 c.p., art. 41 c.p., art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., 116
c.p.c., 2054 c. c.), nullità/annullabilità/illegittimità della sentenza per

ricorrente si duole della

il

«errata interpretazione della risultanze

istruttorie» (in particolare per non essersi tenuto conto, unitamente
agli esiti della prova testimoniale, della denuncia-querela da lui
presentata – a seguito della quale era stato emesso decreto di
archiviazione contro ignoti e non per infondatezza della
criminis –

notitia

e della consulenza medico-legale espletata), nonché

dell’«omessa erronea ed illogica valutazione delle prove testimoniali».
3. Entrambi i motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in
ragione della reciproca connessione – sono inammissibili per diverse
ragioni.
3.1.

In primo luogo, sono inammissibili nella parte in cui

denunciano vizi di motivazione su punti decisivi, atteso che, ai sensi
della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – introdotta dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11
settembre 2012 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di
«mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di
«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile», sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo
con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non
anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U.

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vizio in iudicando e vizio della motivazione su punti decisivi»],

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07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257
e Cass. 12/10/2017, n. 23940).
3.2. In secondo luogo, i motivi di ricorso sono inammissibili nella
parte in cui denunciano la violazione e falsa applicazione degli
artt.115 e 116 c.p.c., poiché non tengono conto che il principio del
libero convincimento, posto a fondamento delle norme in parola,

insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della loro
violazione da parte del giudice del merito non configura un vizio di
violazione o falsa applicazione di legge, sussumibile nella fattispecie
di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., ma configura un errore di fatto, che
deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del
difetto di motivazione di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., sia pure negli
angusti limiti, già sopra ricordati, consentiti a seguito della
riformulazione di quest’ultima disposizione (Cass. 30/11/2016, n.
24434; Cass. 12/10/2017, n. 23940).
3.3. In terzo luogo, infine, gli illustrati motivi sono inammissibili
nella loro interezza in quanto, ad onta della loro formale intestazione,
attengono a profili di fatto.
Attraverso la contestazione del giudizio formulato dal giudice del
merito in ordine al diverso apprezzamento delle prove precostituite e
costituende assunte nel corso del processo, agli esiti della prova
testimoniale e alla ritenuta inattendibilità dei testimoni indotti da
parte attrice, si chiede, infatti, una completa rivalutazione delle
risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un
nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente
formulato dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
In tal modo, peraltro, il ricorrente omette di considerare che la
valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito cui
compete anche, in sede di comparazione delle varie prove assunte, la
scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti

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opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito,

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ad esse sottesi (Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n.
16499).
La predetta valutazione non può dunque essere rimessa in
discussione in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità
degli esaminati motivi di ricorso per cassazione.
In definitiva, il ricorso proposto da Simone Cavasino deve essere

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il
21 novembre 2017.
IL P ESID NTE
pirito

dichiarato inammissibile.

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