Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15619 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28078 del ruolo generale dell’anno
2012, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. Fiordoliva in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 22, depositata in data 17 ottobre 2011,
n. 283/22/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 luglio 2016;
udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
In relazione all’anno d’imposta 1996, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società due avvisi di accertamento con i quali ha rispettivamente riconosciuto un minor credito iva ed ha rettificato la relativa dichiarazione, irrogando sanzioni, anche per l’omessa o mancata esibizione dei registri contabili. La società ha impugnato entrambi gli avvisi, nel corso del giudizio di primo grado relativo ai quali è stata iscritta a ruolo l’intera somma da essi portati, di modo che la contribuente ha impugnato anche la conseguente cartella di pagamento.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha respinti, mentre quella regionale ha accolto il gravame della società, rimarcando anzitutto che l’appello si limita ad affrontare il tema del rifiuto di esibizione delle scritture contabili ed escludendo la configurabilità di tale rifiuto, in quanto la documentazione in esame era già sequestrata dalla Guardia di finanza, come emerge anche dalla relazione redatta dal perito nominato in sede penale dal Tribunale di Velletri.
Avverso questa sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la società non replica.
Diritto
1.-Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’ufficio denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo, non ravvisando il rifiuto di esibire la documentazione contabile, che, invece, sarebbe stata già nella disponibilità dell’ufficio, perchè sequestrata dalla Guardia di finanza.
Il ricorso è fondato.
Emerge dai documenti trascritti in ricorso, e segnatamente dall’elenco degli allegati alla perizia evocata dal giudice d’appello, che tra i documenti sequestrati non figura il registro Iva delle fatture emesse. A tanto va aggiunto, come osservato dall’ufficio, che il processo verbale di constatazione, esibito dalla medesima contribuente, dà conto di una diversa giustificazione addotta dalla società a fondamento dell’indisponibilità dei documenti, ossia del furto.
4.- Occorre quindi che la fattispecie sia riesaminata alla luce di queste circostanze, risultando manifestamente lacunosa la motivazione della sentenza impugnata, la quale non dà conto di tale circostanza, limitandosi ad espone, genericamente, che “…la documentazione utile per lo svolgimento della verifica si trovava già custodita presso gli uffici del comando dei verbalizzanti, in quanto sottoposta a sequestro a scopo di polizia giudiziaria”.
Il ricorso va in conseguenza accolto in relazione a questo profili e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016