Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15619 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6461-2016 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

Contenzioso Direzione Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4978/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da B.N. contro la sentenza del Tribunale di Roma, che, accogliendo parzialmente l’opposizione del B., aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Sud S.p.A. con riferimento ai soli crediti di natura non tributaria iscritti in cinque cartelle, mentre aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti in relazione ai crediti tributari iscritti in due cartelle;

la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla dichiarazione di difetto di giurisdizione, ha concluso nel senso dell’esistenza della giurisdizione del giudice tributario in riferimento all’iscrizione ipotecaria relativa a crediti tributari ed ha perciò confermato la statuizione del Tribunale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado;

B.N. propone ricorso con un motivo; Equitalia Sud S.p.A. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con Decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, articolato in più censure, si deduce il seguente vizio: “violazione degli artt. 5 e 37 c.p.c. – D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1. Erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria”;

in sintesi, il ricorrente sostiene che, essendo stata omessa la preventiva comunicazione di iscrizione di ipoteca, e la conseguente comunicazione della natura del credito per il quale la stessa sarebbe stata iscritta, la giurisdizione “dovesse essere necessariamente ordinaria, e non già tributaria” (prima censura) ed, ancora, che lo stesso giudice d’appello avrebbe evidenziato fatto che la causa fosse incentrata sull’iscrizione ipotecaria, rendendo perciò contraddittoria la parte della motivazione con la quale ha valorizzato invece la natura del credito (seconda censura); infine, che sarebbe stato violato l’art. 5 c.p.c., in riferimento all’art. 37 c.p.c., perchè la giurisdizione e la competenza si determinano in base al contenuto della domanda quale risulta dalla sola prospettazione fatta dall’attore (terza censura, sulla quale particolarmente si insiste in memoria);

il motivo è manifestamente infondato con riferimento a tutte e tre le censure nelle quali è articolato, poichè l’unico principio di diritto applicabile – talmente consolidato che, pur essendo posta una questione di giurisdizione, il ricorso non va rimesso alla decisione delle Sezioni Unite (cfr. art. 374 c.p.c., comma 1, ultimo inciso)- è il seguente: “Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (così, tra le tante, Cass. S.U. n. 5286/09 e S.U. n. 641/15);

il principio non soffre alcuna eccezione: l’unico criterio da porre a fondamento per individuare il giudice che ha giurisdizione è quello della natura del credito per il quale l’Agente della Riscossione ha iscritto l’ipoteca;

i precedenti menzionati nel ricorso (solo apparentemente in senso contrario) si riferiscono a fattispecie nelle quali la natura del credito non era stata chiarita nel corso dell’intero giudizio; laddove, invece, sia provato in giudizio che i crediti per i quali si è proceduto ad iscrivere ipoteca abbiano natura tributaria, è corretta la dichiarazione di difetto di giurisdizione;

questa conclusione si impone anche laddove il ricorrente assuma che, al momento della proposizione dell’opposizione, non conoscesse di quali crediti si trattasse, poichè -a prescindere dalla possibilità di conoscenza mediante consultazione dei ruoli esattoriali consentita al contribuente e dal riferimento dell’ipoteca ai provvedimenti che la legittimano, conosciuti o conoscibili dal contribuente – il dato rilevante, anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c., oltre che dell’art. 37 c.p.c., è costituito esclusivamente dalla natura del credito iscritto a ruolo, cioè dal dato oggettivo in sè considerato (ovviamente esistente ab origine), non dallo stato soggettivo della relativa conoscenza;

conseguentemente, in applicazione proprio degli artt. 5 e 37 c.p.c., invocati dal ricorrente, ove la natura tributaria del credito risulti accertata nel corso del giudizio, va rilevato il difetto di giurisdizione;

poichè, come detto, non è in discussione che, nel caso di specie, i crediti per i quali il giudice di merito ha declinato la giurisdizione, in riferimento all’iscrizione ipotecaria, fossero di natura tributaria, il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis poichè ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di leggittimità, che liquida in Euro 7200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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