Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15619 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19484-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NIERI GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/07/2006 R.G.N. 1738/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del contratto a termine con decorrenza 1 giugno 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C.S.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

2. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. la lavoratrice è stata assunta con contratto stipulato per esigenze eccezionali … ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997;

4. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato in data successiva al 30 aprile 1998;

5. tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo; deve essere pertanto rigettato il primo motivo di ricorso che censura la suddetta conclusione circa l’illegittimità del termine sia sotto il profilo della violazione di legge (della L. n. 56 del 1987, art. 23);

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’ari. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data de 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza de presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

6. il secondo motivo di ricorso, col quale viene denunciato un vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato la società, in relazione alla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto de quo, al pagamento nei confronti della lavoratrice, delle retribuzioni maturate da 1 aprile 2003 è inammissibile in quanto palesemente inconferente rispetto al decisum; ed infatti la decisione impugnata ha individuato nella data sopra indicata il momento in cui Poste Italiane s.p.a è stata costituita in mora (accipiendi) dalla lavoratrice, momento coincidente con la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; il motivo di ricorso fa esclusivamente riferimento ad un vizio di motivazione concernente la corrispettività della prestazione senza invocare alcuna violazione di legge sul punto;

7. del pari inammissibile, in quanto del tutto generico e privo di autosufficienza, deve considerarsi il motivo di ricorso relativo all’aliunde perceptum;

ed infatti la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum, in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione dell’allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato (cfr. Cass. 16 maggio 2005 n. 10155, Cass. 20 maggio 2006 n. 14131, Cass. 10 agosto 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3 febbraio 1998 n. 1099);

8. con riferimento agli ultimi due motivi esaminati, concernenti, in buona sostanza, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dall’ari. 32, commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010;

tale richiesta della società non può essere accolta; va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in caso di inammissibilità delle censure in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, come del caso di specie, non sussistono i presupposti per applicare lo ius superveniens;

9. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40, oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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